12 Dicembre 2017

La revoca dell’amministratore nelle società di persone

di Redazione Scarica in PDF

La disciplina della revoca dell’amministratore nelle società di persone prevede tre possibili trattamenti giuridici:
revoca dell’amministratore nominato nel contratto sociale,
revoca dell’amministratore nominato con atto separato,
revoca giudiziale.
Nel primo caso, la revoca:
è ammessa solo in presenza di una giusta causa (non avendo altrimenti effetto), deve essere decisa dai soci all’unanimità (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, che potrebbe, ad esempio, prevedere la revoca dell’amministratore anche a seguito di decisione della maggioranza dei soci).
Nel caso in cui, invece, l’amministratore sia stato nominato con un atto separato, trovano applicazione le norme in materia di mandato, ragion per cui, ai sensi dell’articolo 1726 cod. civ. “la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa”.
Pertanto, “benché la questione sia controversa in dottrina, deve … ribadirsi che unanimità e giusta
causa sono sempre richieste congiuntamente per la revoca dell’amministratore nominato con il
contratto sociale (Cass., sez. 1, 12 giugno 1996, n. 5416, m. 498057), mentre possono essere
richieste solo alternativamente per la revoca dell’amministratore nominato con atto separato”
(Corte di Cassazione, Sentenza 12 giugno 2009, n. 13761).
Giova tuttavia precisare che, se l’amministratore con incarico a tempo determinato è revocato
in assenza di giusta causa deve essere riconosciuto allo stesso un risarcimento dei danni subìti.
Se, invece, l’incarico è stato conferito a tempo indeterminato, il risarcimento è spettante, ai
sensi dell’articolo 1725 cod. civ. solo se non è stato dato congruo preavviso.
Principi sostanzialmente diversi sono invece previsti dall’articolo 2319 cod. civ. in materia di
società in accomandita semplice.
In questo caso, infatti, per la revoca dell’amministratore nominato con atto separato è richiesto
il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione i tanti soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale dai essi sottoscritto.
Una disciplina unitaria è al contrario prevista con riferimento alla terza fattispecie prima richiamata, la quale prevede la possibilità, per il singolo socio, di chiedere al Tribunale la revoca dell’amministratore per giusta causa ai sensi dell’articolo 2259, comma 3, cod. civ..
In questo caso non sono previste soglie minime di partecipazione ed è altresì irrilevante la modalità di nomina dell’amministratore.
Ad assumere rilievo è invece la sussistenza di una giusta causa di revoca: giusta causa che,  però, non è puntualmente definita dal legislatore.

Pare tuttavia utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 2260 cod. civ., gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato, sicché potranno configurare ipotesi di giusta causa valutabili dal giudice le
violazioni degli specifici obblighi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo.
Viepiù, va sottolineato che nelle società di persone il rapporto fiduciario che lega i soci agli amministratori è più intenso rispetto a quello che sorge tra i singoli soci, sicché non è necessario che l’inadempimento posto in essere dagli amministratori sia “grave” (così come previsto dall’articolo 2286 cod. civ. in materia di esclusione del socio), ben potendo configurare giusta causa di revoca anche un inadempimento di minore intensità, pur sempre
tenuto in violazione del generale dovere di corretta amministrazione.
E infatti, la revoca dell’incarico da amministratore non comporta automaticamente l’esclusione del socio (salvo i casi in cui ne sussistano i presupposti).
Il socio accomandatario, inoltre, pur non essendo più amministratore a seguito della revoca, conserva la sua qualifica (quale socio accomandatario non amministratore), non potendo essere invece considerato socio accomandante.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“