8 Settembre 2020

La conferma e l’esecuzione ex art. 590 c.c. non hanno effetto in ipotesi di scheda testamentaria falsa 

di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDF

Cass. civ., Ord., sez. VI, 28 maggio 2020, n. 10065 – D’ASCOLA- Presidente, TEDESCO- Relatore

Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle- Testamento olografo- Nullità del testamento

(C.c., art. 590- 602- 606)

La scheda testamentaria falsa, anche se eseguita dagli eredi pretermessi perché ritenuta comunque conforme alla volontà del testatore, non comporta la sanatoria dell’atto in quanto trattasi di atto “inesistente” e non semplicemente nullo. In tal caso, dunque, non è configurabile la previsione di cui all’articolo 590 del C.c. secondo cui la nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato a essa volontaria esecuzione. Nella fattispecie, la riconosciuta non autenticità della scheda mette fuori gioco il meccanismo di sanatoria contemplato dall’articolo 590 del codice civile, senza che abbia alcuna rilevanza né la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento fosse falso, né l’indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volontà espressa in vita dalla defunta”.

CASO

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, adito da B.A.M. al fine di dichiarare, nei confronti di B.B., B.A.R. e B.W., la non autenticità del testamento olografo della madre con il quale designava quale unico erede il coniuge B.B.. La sentenza di merito era fondata sul rilievo che l’attore, avendo prestato adesione e acquiescenza alle disposizioni testamentarie, aveva espressamente rinunciato ad ogni eccezione o riserva al riguardo. La Corte d’Appello, pur riconoscendo la non autenticità della scheda testamentaria, ha osservato come i figli della de cuius, in sede di pubblicazione del testamento, avessero confermato le disposizioni testamentarie, dando volontaria esecuzione delle stesse pur nella consapevolezza della falsità delle stesse. Dunque, il collegio giudicante ha ritenuto che dovesse operare la sanatoria prevista dall’articolo 590 c.c. in quanto “la non autenticità della scheda testamentaria era nota a tutti gli interessati” la cui adesione si spiegava “in considerazione della comune consapevolezza che il contenuto fosse conforme alla volontà del de cuius”.

SOLUZIONE

Il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 590 c.c. in quanto la sanatoria prevista dalla norma non dovrebbe operare in ipotesi di non autenticità del testamento. La Corte di Cassazione, sul punto, richiama l’orientamento secondo il quale “l’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria, che sia comunque frutto della volontà del de cuius, sicchè detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore” (Cass. n. 11195/2012; Cass. n. 13487/2005).

Seguendo tale tesi, la Corte d’Appello, una volta accertato che la scheda non era stata scritta dalla defunta, ma verosimilmente dalla figlia A.R., avrebbe dovuto dichiarare inoperante la sanatoria dell’articolo 590 c.c. senza che avesse rilevanza né la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento fosse falso né l’indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volontà della de cuius.

I controricorrenti sostengono che non potrebbe essere “tacciata di giuridica inesistenza la dichiarazione resa dalla de cuius, la quale è certamente esistita nella realtà fattuale, come nel caso in esame, in cui il testatore ha disposto delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte”.

Tale posizione, secondo la Cassazione, sembra riferirsi all’ipotesi del testamento nuncupativo, rispetto al quale è controverso se sia possibile la conferma ex art. 590 c.c.. Tuttavia, l’argomento dei contro ricorrenti non sembra calzante al caso di specie in quanto l’oggetto di convalida non è un testamento orale ma “una dichiarazione scritta non autenticata”. Inoltre, pur ritenendo ammissibile la convalida del testamento nuncupativo, la sanatoria potrebbe operare solo se esistesse una “dichiarazione testamentaria definitiva” e “interamente formata”, benchè non compita per iscritto.

Per la Corte di Cassazione, dunque, la riconosciuta non autenticità della scheda testamentaria impedisce l’operatività del meccanismo della sanatoria di cui all’articolo 590 c.c.. Per questi motivi, il Collegio cassa la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

QUESTIONI

L’art. 1423 stabilisce che “Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente”. Tale principio trova due eccezioni: l’articolo 799 c.c., in materia di donazione, e l’ipotesi contemplata dall’articolo 590 c.c. ove si stabilisce che la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ritiene che “l’art. 590, in deroga al principio generale sancito dall’art. 1423 dello stesso codice, ammette la possibilità della sanatoria del testamento invalido, sia mediante conferma espressa della disposizione, sia mediante volontaria esecuzione di essa, da parte di chi conosca la causa della nullità. Nel primo caso, la convalida ha luogo quando in un atto, per il quale non sono, tuttavia, richieste forme solenni, si faccia menzione della disposizione e dei vizi che l’affettano, e si dichiari di volerla convalidare; nel secondo caso, invece, la convalida opera indirettamente, per facta concludentia, e cioè attraverso un comportamento di attuazione della disposizione invalida, in modo da determinare volontariamente, rispetto ai beni ereditari, lo stesso mutamento della situazione giuridica che si sarebbe prodotto se il testamento non fosse stato nullo” (Cass. n. 535/1968).

Nonostante la formula utilizzata dal legislatore “nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda” sia ampia, secondo l’opinione prevalente occorre che vi sia una “minima” volontà testamentaria (De Simone, La sanatoria del negozio, Napoli, 1946, 175 ss.; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto, Napoli, 1985, p. 239). Di conseguenza, non è possibile confermare le disposizioni testamentarie se ab origine manca la volontà testamentaria: “Di fronte ad una scheda contenente disposizioni di ultima volontà, non olografa e non sottoscritta, il giudice del merito deve accertare se essa contenga una dichiarazione di volontà soltanto espressa, ossia completa nella formazione del suo testo, o altresì emessa, ossia resa dal dichiarante ed utilizzabile nell’ambiente sociale in quanto distaccata dalla di lui sfera soggettiva: solo in quest’ultimo caso potrà ravvisarsi una disposizione testamentaria, nulla bensì ex art. 606, ma convalidabile ex art. 590, e non un semplice progetto di testamento, non convalidabile” (Cass. n. 3254/1976).

Benché la norma non specifichi quali siano i soggetti che possono confermare il testamento nullo, si ritiene che legittimati non possano che essere gli interessati a fare valere la nullità delle disposizioni. Secondo autorevole dottrina (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2009, p. 926) saranno legittimati, innanzitutto, il chiamato ex lege o il chiamato, a titolo universale o particolare, di un testamento precedente, affetto da nullità, incompatibile con un testamento successivo. Inoltre, si ritiene legittimato anche l’erede, inteso come chiamato, sia testamentario che legittimo, benché con la conferma di una disposizione a titolo universale l’erede perderebbe tale qualità in quanto la delazione a suo favore risulta risolta a seguito della conferma (Pasetti, La sanatoria per conferma del testamento e della donazione, Padova, 1953, p. 135).

In sintesi, al fine di salvaguardare il principio del “favor testamenti”, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la convalida delle disposizioni testamentarie nulle operi, da qualunque causa le nullità dipendano, “cioè sia da ragioni di forma (es. mancanza della sottoscrizione, sia pure dovuta a mera distrazione o a circostanze fortuite o a ignoranza circa la sua essenzialità, testamento nuncupativo), che di sostanza (es. incapacità naturale o legale del testatore, vizi della volontà), tranne i casi in cui manchi in rerum natura una volontà dispositiva del de cuius (come avviene in caso di testamento falso) o una clausola testamentaria contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume, mentre è ammessa la convalida di disposizioni nulle perché illegali, in quanto contrarie a norme imperative proibitive” (Cass. n. 719/1965).

Inoltre, la giurisprudenza costante ritiene che non possa mai sanarsi il testamento illecito o inesistente, né pare ammissibile la conferma quando esiste una volontà testamentaria contraria (Cass. n. 2958/1972).

Quid iuris, invece, in caso di testamento falso? Si potrebbe distinguere il caso in cui il testamento sia “sostanzialmente falso”, perché scritto da un soggetto diverso dal testatore e contenente una volontà non imputabile o riferibile in alcun modo al testatore, dal caso del testamento “falso in quanto eterografo” e cioè scritto di pugno da terzi, ma contenente comunque disposizioni testamentarie provenienti dal defunto, e a lui in qualche modo imputabili.

In tal senso pare propendere una storica sentenza di Cassazione, che afferma che la conferma sarebbe inapplicabile in ipotesi di falsità del testamento, a meno che – malgrado la falsità della sottoscrizione – la scheda non contenga una manifestazione seria e definitiva di ultima volontà (Cass. n. 1889/1964).

La sentenza in commento, invece, pare respingere del tutto questa distinzione, negando che – sotto il profilo della conferma ex art. 590 c.c. – vi sia differenza tra falsità sostanziale e falsità per eterografia. Infatti i giudici argomentano che “la riconosciuta non autenticità della scheda mette fuori gioco il meccanismo di sanatoria contemplato dall’articolo 590 del codice civile, senza che abbia alcuna rilevanza né la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento fosse falso, né l’indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volontà espressa in vita dalla defunta

Tuttavia, questo orientamento deve essere coordinato con le norme relative all’indegnità. L’articolo 463 c. sanziona infatti con l’indegnità il chiamato all’eredità che abbia formato o dato scientemente esecuzione ad un testamento falso.

Con riferimento alla sanzione dell’indegnità, ci si deve chiedere se sia corretto applicare il medesimo ragionamento svolto dalla Cassazione in commento (Ord., 28 maggio 2020, n. 10065). In altri termini, è corretto sanzionare con l’indegnità chi forma un testamento falso, ma corrispondente alla volontà espressa dal testatore?

Sul punto, in una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha adottato una soluzione intermedia: “La formazione o l’uso sciente di un testamento falso è causa d’indegnità a succedere, se chi viene a trovarsi nella posizione d’indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del “de cuius”, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il “de cuius” aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte di lui nell’eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il “de cuius” aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione “ab intestato” ” (Cass. n. 24752/2015).

Dovendo tentare un coordinamento tra i principi portati da dalla Cassazione in commento (impossibilità di convalida del testamento falso, a prescindere dalla sua conformità alla volutas testantis) e dalla pronuncia del 2015 (non è indegno chi ha forgiato un testamento falso ma rispondente alla volontà del de cuius) si potrebbe concludere che il testamento “sostanzialmente falso” non sia mai convalidabile, e sia sempre fonte di indegnità, mentre il testamento “falso per eterografia” non sia comunque convalidabile, ma non sia neppure fonte della sanzione dell’indegnità, poiché non vi è stata una vera lesione alla libertà testamentaria.