5 Luglio 2022

Bonus edilizi e blocco delle cessioni dei crediti: può l’appaltatore recedere dal contratto o risolverlo?

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Sintesi

La normativa sui bonus edilizi è di carattere fiscale. Essa presuppone però la conclusione di un contratto di appalto. Le banche hanno dichiarato di non essere più disponibili ad acquistare (e dunque monetizzare) i crediti fiscali delle imprese di costruzioni. Parecchi costruttori si trovano pertanto nell’impossibilità di eseguire i lavori, per mancanza dei mezzi finanziari. Vi sono due sole vie di uscita: o i committenti trovano i danari e pagano direttamente gli appaltatori oppure le banche fanno dei prestiti-ponte ai costruttori. Se un appaltatore non riesce a cedere il credito o – comunque – non riesce a reperire liquidità, può recedere dal contratto di appalto? In alternativa, il costruttore può invocare la risoluzione del contratto a causa della condotta delle banche?

Contenuto

L’art. 119 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, regola gli “incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”. L’art. 121 del medesimo d.l. n. 34/2020 consente la “opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”. Il complesso di queste norme fiscali permette al committente di far eseguire i lavori senza versare somme di danaro agli appaltatori. I benefici fiscali hanno indotto numerosi proprietari a stipulare contratti di appalto per la realizzazione di lavori che possono usufruire dei bonus edilizi.

Come è possibile per i committenti ottenere l’esecuzione dei lavori senza pagare alcunché? Il meccanismo opera mediante la cessione dei crediti fiscali. Il committente matura dei crediti fiscali, che cede all’appaltatore. L’appaltatore, dal canto suo, cede i crediti a una banca, la quale anticipa all’appaltatore danaro per un importo corrispondente al credito fiscale (meno una percentuale di sconto, mediante la quale la banca guadagna).

Questo meccanismo si è ora inceppato. Difatti le principali banche hanno dichiarato di non essere più disponibili ad acquistare crediti. Le banche hanno esaurito il plafond fiscale e non possono più trarre benefici dall’acquisto dei crediti. Il problema che si pone ora è: se l’appaltatore non riesce più a ottenere liquidità, che succede dell’esecuzione dell’appalto?

Il costruttore può cercare liquidità nei modi che segue. Può occasionalmente capitare che il committente sia disponibile a pagare i costi dell’appalto (che può poi portare in detrazione). Va però detto che buona parte dei committenti non dispone della liquidità: senza il miraggio di non dover sborsare nulla, essi non si sarebbero decisi per i lavori di efficientamento energetico. Per tacere del fatto che, nell’ambito dei condomini, non è facile raggiungere la maggioranza (seppur ridotta per legge rispetto alla disciplina comune) di condomini disponibili ai necessari esborsi. In alternativa, la liquidità può essere fornita dalla banca, la quale però non acquista a sconto i crediti, ma fa un prestito-ponte all’impresa di costruzioni.

E se nessuna di queste alternative è praticabile, che succede? Si ha un contratto di appalto valido ed efficace che deve essere rispettato. Detto contratto impone al costruttore di realizzare l’opera: così la definizione legislativa secondo cui “l’appalto è il contratto col quale una parte assume… il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” (articolo 1655, cod. civ.).

Qualche volta il “rimedio” è scritto dentro il contratto. Lo specifico contratto di appalto potrebbe avere condizionato la realizzazione dell’appalto alla doppia cessione del credito: 1) dal committente all’appaltatore; 2) dall’appaltatore alla banca. Se il contratto contiene una condizione, il problema è risolto. Ai sensi dell’articolo 1353, cod. civ. “le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto … a un avvenimento futuro e incerto”. Il contratto di appalto potrebbe avere previsto una condizione sospensiva oppure risolutiva legata all’avvenuta cessione del credito dal costruttore alla banca. In questo caso, se la cessione non può avvenire, il contratto è risolto, con la conseguenza che l’appaltatore non è più tenuto all’esecuzione dei lavori.

Il punto è che spesso i contratti non contengono dette condizioni. In questo caso, almeno in astratto, i committenti potrebbero fare causa all’appaltatore: si tratta di una causa per l’adempimento del contratto oppure per il danno che consegue alla mancata esecuzione del contratto. L’azione in giudizio per l’esecuzione del contratto non ha molto senso, in quanto il costruttore non ha i danari per l’esecuzione e dunque non può eseguire l’appalto nemmeno se condannato da un giudice. Potrebbero però esserci azioni in giudizio per i danni.

Se un committente valuta di agire in giudizio contro un costruttore per chiedere i danni, va prima valutato se è concretamente possibile ottenere il pagamento di tali danni. In caso di società di costruzioni costituite in forma di società di capitali (sono quasi tutte Srl, cui si aggiunge qualche Spa), la società risponde solo con il suo patrimonio. E si tratta, in un sistema come quello italiano basato sulle microimprese, di patrimoni ridotti.

Laddove però venga minacciata oppure esperita un’azione in giudizio dal committente contro l’appaltatore, di quali meccanismi di difesa dispone il costruttore? In astratto vengono in considerazione il recesso dal contratto oppure la risoluzione.

Nell’ambito della disciplina dell’appalto, l’articolo 1671, cod. civ. disciplina il recesso del committente, mentre nulla dice in merito al recesso dell’appaltatore. Può l’appaltatore recedere liberamente dal contratto di appalto, adducendo – ad esempio – il rifiuto della banca di acquistare il credito? La risposta a questa domanda è, in linea di principio, negativa. L’articolo 1372, comma 1, cod. civ. prevede che “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”. Recesso dal contratto significa sciogliersi dal vincolo contrattuale. Senza il consenso del committente, l’appaltatore non può recedere dal contratto. Del resto, la disposizione generale che disciplina il recesso unilaterale, lo prevede solo se la relativa facoltà è stata attribuita dal contratto. Difatti l’articolo 1373, comma 1, cod. civ. stabilisce che “se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”. Come si può notare, sono due i presupposti per il recesso:

  1. l’attribuzione contrattuale della facoltà di recedere;
  2. il fatto che il contratto non abbia avuto un inizio di esecuzione.

L’attribuzione della facoltà di recedere deve essere contenuta nel contratto. Ma se il contratto non la prevede, il recesso non è consentito.

L’appaltatore che vuole sciogliersi dal contratto di appalto a causa della mancata cessione dei crediti fiscali potrebbe invocare la presupposizione. La presupposizione è un istituto non previsto espressamente dalla legge, ma che è stato creato per evoluzione giurisprudenziale. Si tratta di una “condizione inespressa”. Significa che le parti, quando hanno concluso il contratto, hanno dato per scontato che quella condizione si sarebbe dovuta verificare. Nell’ambito dei bonus edilizi, potrebbe essere ritenuta condizione inespressa la possibilità di cedere i crediti fiscali alla banca e dunque la loro monetizzazione. Secondo la Corte di cassazione (13 ottobre 2016, n. 20620) per configurare la fattispecie della c.d. “presupposizione” (o condizione inespressa) è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l’esistenza di una situazione di fatto, non espressamente enunciata in sede di stipulazione, ma considerata quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti. Se si riuscirà a convincere il giudice che la cessione del credito alla banca era una condizione inespressa del contratto di appalto, si potrà ottenere la risoluzione del medesimo.

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