27 Ottobre 2020

Clausola compromissoria nello statuto di società e arbitrabilità della lite con gli eredi di un socio

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 16556 del 31 luglio 2020

Parole chiave

Statuto di società – Clausola compromissoria – Arbitrato societario – Controversia fra soci – Eredi del socio – Arbitrabilità della controversia

Massima

In tema di arbitrato societario, la controversia fra il primo socio e gli eredi del secondo socio avente a oggetto la liquidazione della quota del socio defunto può essere oggetto di procedimento arbitrale, se lo statuto della società contiene una clausola compromissoria che prevede che le liti devolute ad arbitrato debbano riguardare anche quelle con gli eredi del socio.

Disposizioni applicate

Art. 34 d.lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 (oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie)

CASO

È corrente una S.n.c. composta di due soci. Uno dei due soci muore e lascia alcuni eredi, i quali chiedono la liquidazione della quota sociale. Poiché nel contratto di società è contenuta una clausola compromissoria, la questione viene rimessa alla decisione di un collegio arbitrale. Il lodo riconosce il diritto degli eredi di avere la liquidazione della quota e condanna il secondo socio a corrispondere agli eredi del primo socio la somma di € 116.755,27, appunto a titolo di liquidazione della quota. Il socio che è stato condannato dal lodo a pagare detta somma agli eredi dell’altro socio impugna il lodo davanti alla corte di appello e, infine, la questione giunge davanti alla Corte di cassazione.

SOLUZIONE

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione la clausola statutaria prevedeva la compromettibilità in arbitri di “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci oppure tra alcuni di essi e/o tra loro eredi e la società circa l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni assunte ai sensi dello stesso”. La Cassazione dà peso al fatto che le controversie che riguardano gli eredi del socio sono, dalla clausola, espressamente comprese fra quelle arbitrabili. Per questa ragione sussisteva la potestas iudicandi degli arbitri e il lodo viene confermato.

QUESTIONI

Il provvedimento della Corte di Cassazione in commento si occupa dell’arbitrato societario, che – come è noto – è stato disciplinato negli artt. 34 ss. d.lgs. n. 5 del 2003. Si tratta del testo legislativo che, originariamente, disciplina il processo societario. Successivamente le disposizioni sul processo societario sono state abrogate, ma sono rimasti in vigore i pochi articoli dedicati all’arbitrato societario.

L’art. 34 comma 1 d.lgs. n. 5 del 2003 prevede che “gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.

Come si può notare, il testo della legge non fa riferimento agli eredi del socio. Tuttavia, costituendo la morte un evento che determina la successione universale in capo agli eredi, gli eredi subentrano nella posizione del socio, comprese le vicende societarie, fra le quali rientra quella concernente la liquidazione della quota. La Corte di cassazione afferma che la questione è arbitrabile e che, dunque, il lodo pronunciato dal collegio è valido: dà peso al tenore letterale della clausola statutaria, che cita testualmente gli eredi, e ritiene che questi siano vincolati dalla clausola compromissoria.

La questione della vincolatività della clausola compromissoria statutaria per gli eredi del socio è stata affrontata anche in un precedente del Tribunale di Milano (30 aprile 2018, in www.giurisprudenzadelleimprese.it). Nel caso deciso dal giudice milanese si trattava di una s.r.l. Deceduto uno dei soci della s.r.l., la moglie – in qualità di erede – chiedeva alla s.r.l. la restituzione di un finanziamento socio per l’importo di € 529.048. La ricorrente otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo rispetto al quale la società presentava opposizione. Fra i motivi di opposizione, la s.r.l. eccepiva la presenza di una clausola compromissoria nello statuto della società, con la conseguenza che la relativa controversia non era di competenza del giudice ordinario, bensì di un tribunale arbitrale.

Nel caso deciso dal Tribunale di Milano, la clausola compromissoria statutaria aveva il seguente tenore: “qualsiasi controversia dovesse insorgere, tra i soci o tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro o da un collegio arbitrale, composto da tre membri”. Come si può notare, in questo caso – diverso da quello deciso dalla Corte di cassazione nel provvedimento in commento – gli eredi del socio non vengono espressamente menzionati nella clausola.

Il Tribunale di Milano accoglie l’eccezione d’incompetenza presentata dalla società opponente e dichiara che la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria è devoluta alla sede arbitrale. Il giudice milanese osserva che la clausola compromissoria  costituisce un negozio dotato di propria individualità e autonomia, nettamente distinto dal contratto cui aderisce. Il Tribunale di Milano evidenzia che il successore a titolo universale, subentrando in tutti i rapporti giuridici sopravvissuti al venir meno dell’originario titolare, prende automaticamente il posto di questi nel rapporto posto in essere con la stipulazione del negozio compromissorio, anche ove non subentri nel rapporto giuridico controverso compromesso in arbitri, attesa l’autonomia della clausola compromissoria. Dunque, secondo il giudice milanese, è irrilevante ai fini della decisione la circostanza che la moglie non abbia acquisito la qualità di socia della s.r.l., essendo subentrata iure ereditario in tutti i rapporti giuridici facenti capo al marito, e dunque anche nella titolarità del credito da finanziamento soci (rapporto obbligatorio non connotato da intuitu personae) e nella convenzione di arbitrato. In conclusione il Tribunale di Milano dichiara la propria incompetenza, per essere la questione di competenza del costituendo tribunale arbitrale.

Negli statuti delle società sono frequenti le clausole compromissorie ed è dunque probabile che anche in futuro simili controversie giungano all’attenzione dell’autorità giudiziaria.

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