27 Novembre 2018

Il legittimario pretermesso non deve accettare l’eredità con beneficio di inventario

di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDF

Cass. civ. , Sez. II – Ord.  (ud. 23/02/2018) 22-08-2018, n. 20971

Azione di riduzione – Simulazione – Accettazione con beneficio di inventario

 (C.c., artt. 564, 484, 1414, 1417)

[1] Il legittimario totalmente pretermesso dall’eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal “de cuius”, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede – condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione – e, come tale ed al pari dell’erede che proponga un’azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un’azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata.

[2] Una totale pretermissione del legittimario può aversi tanto nella successione testamentaria, quanto nella successione ab intestato e, precisamente:

a) nella successione testamentaria, se il testatore ha disposto a titolo universale dell’intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell’art. 457 c.c., comma 2, questi non è chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti;

b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione, sul rilievo che, per l’assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l’azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce.

CASO

Il de cuius ha venduto a quattro suoi nipoti un immobile, costituente la parte principale del suo patrimonio, per il prezzo dichiarato di euro 150.000, ed è poi morto senza lasciare testamento.

I legittimari del de cuius contestano in giudizio la vendita, affermando che l’atto dissimulasse una donazione, e quindi richiedono la relativa riduzione della donazione. Il giudice di prime cure dichiara ammissibile la domanda, mentre la Corte d’Appello di Roma respinge le richieste dei legittimari, affermando che, quando l’erede intenda far valere una simulazione relativa in funzione di agire in riduzione, è necessario ai sensi dell’art. 564 c.c. che egli abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario. Infatti l’accettazione beneficiata è requisito per l’erede che intenda agire in riduzione.

La Corte d’Appello precisa che non è necessaria l’accettazione beneficiata solo quando il legittimario è pretermesso, mentre nel caso di specie nell’eredità ci potrebbero essere dei beni relitti, quali il prezzo di vendita, i beni mobili che erano nella casa venduta, e un credito INPS (sub iudice).

I legittimari propongono ricorso per Cassazione affermando di essere stati pretermessi, e quindi:

  • di non dover accettare l’eredità con beneficio di inventario, in quanto non sarebbero eredi;
  • poter essere considerati terzi ai fini dell’utilizzo delle prove in sede di simulazione ex art. 1417.

Ciò in quanto gli stessi hanno contestato, già in sede di contro-ricorso in Appello, l’insussistenza di qualsivoglia attivo ereditario, affermando che il prezzo non era mai stato pagato .

SOLUZIONE

La Suprema Corte con l’ordinanza in esame corregge la pronuncia di Appello, rilevando che vi è stata, da parte degli attori, una effettiva e tempestiva contestazione dell’insussistenza di un patrimonio ereditario relitto.

I giudici chiariscono che il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento.

Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, stabilita dall’art. 564 c.c., comma 1, per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore.

Se la contestazione degli attori fosse fondata, essi sarebbero perciò legittimari pretermessi.

E’ infatti possibile, afferma la Corte, configurare una totale pretermissione del legittimario sia nella successione testamentaria (se il testatore ha disposto a titolo universale dell’intero asse a favore di altri: il legittimario non è chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti) che nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione, sul rilievo che, per l’assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l’azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce.

Di qui, l’ulteriore conseguenza che il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce (sia nella successione testamentaria, che nella successione ab intestato) in qualità di terzo e non in veste di erede, la cui qualità acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione, e non è, come tale, tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

Pertanto la Corte accoglie l’impugnazione dei legittimari e cassa con rinvio la sentenza d’Appello.

QUESTIONI

La prima questione affrontata dalla Corte riguarda il concetto di pretermissione del legittimario e le sue conseguenze.

Secondo l’opinione della tesi tradizionale della dottrina più risalente ( Giu. Azzariti – A. Iannacone, Successione del legittimari e successioni dei legittimi, in Giur. sist. dir. civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1997, II ed., 281-282.) e di parte della giurisprudenza, il legittimario sarebbe pretermesso nel solo caso in cui non sia chiamato né per legge né per testamento. Si dovrebbe, secondo tale orientamento, escludere la pretermissione del legittimario che sia chiamato all’eredità, anche nel caso sussistano solo le passività ereditarie, per avere il testatore disposto di tutti i suoi beni. In tale ipotesi, pertanto, ricadrebbe sullo stesso l’onere di accettazione beneficiata, al fine di agire in riduzione nei confronti dei beneficati dalle liberalità disposte in vita dal de cuius.

Al contrario, la Cassazione segue un orientamento consolidato (Cass. 23 dicembre 2011, n. 28632; Cass. 1 aprile 1992, n. 3950) secondo il quale  la pretermissione del riservatario può verificarsi non solo nella successione testamentaria (quando il testatore abbia disposto a titolo universale dell’intero asse a favore di altri) ma anche nella successione intestata, qualora il de cuius si sia spogliato del suo intero  patrimonio con atti di donazione diretta o indiretta. Se non sussistono beni relitti, il legittimario, come nel caso di testamento in favore di terzi, viene anche qui a trovarsi nella necessità di esperire l’azione di riduzione, a tutela della sua posizione di erede necessario, totalmente frustrata.

Anche nell’ipotesi di successione ab intestato con patrimonio “vuoto”, non diversamente dal caso della pretermissione testamentaria, deve riconoscersi che il legittimario pretermesso non è titolare di una quota ereditaria né, tantomeno, riveste la qualifica di erede, attributi che seguirebbero soltanto al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, ragion per cui, logicamente e giuridicamente incompatibile con detta situazione, sarebbe l’imposizione dell’onere dell’accettazione beneficiata.

Il secondo punto trattato riguarda il rapporto tra azione di simulazione, azione di riduzione e accettazione con beneficio di inventario.

Afferma la Corte che, quando  l’azione di simulazione relativa è proposta da chi già è erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima, e l’atto abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato (come una donazione in favore di un altro erede), l’ammissibilità dell’azione, proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 c.c., è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.

Al contrario, precisa il Supremo Collegio, quando l’erede intenda far valere una simulazione assoluta o anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, il problema dell’accettazione con beneficio di inventario non sussiste,  in quanto, in questa seconda ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare direttamente alla massa ereditaria i beni donati. Questi, se l’atto è nullo, non sarebbero mai usciti dal patrimonio del defunto (in tal senso Cass. n. 15546 del 2017: “l’esigenza del rispetto di tale condizione non ricorre quando l’erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva dell’atto consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, in realtà mai usciti dal patrimonio del defunto“; conf., Cass. n. 4400 del 2011).

Il predetto orientamento non è condiviso da parte della dottrina (F. S. Azzariti – G. Martinez – G. Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, VII ed., 275-276; A. Tullio, La successione legittima, cit., 416-417.). E’ pacifico che, in caso di simulazione assoluta, il legittimario ha interesse all’accertamento della simulazione, indipendentemente dall’azione di riduzione.

Con riferimento all’azione di simulazione relativa, la tesi giurisprudenziale non convince fino in fondo: non è detto infatti che la simulazione sia necessariamente proposta avendo come obiettivo esclusivo la futura riduzione delle donazioni impugnate. Potrebbe essere cioè che, una volta ristabilita la reale natura e portata dell’atto simulato, e operata la riunione fittizia dei beni alla massa, emerga che nessuna lesione della legittima è stata prodotta, essendo il relictum pienamente capiente e capace di soddisfare la quota di riserva del legittimario.

Imporre sempre al legittimario che agisca in simulazione di accettare l’eredità  con beneficio di inventario risulterebbe “un onere tanto gravoso, quanto inutile. (…) deve concludersi nel senso che l’azione di simulazione debba sempre trovare ingresso, a prescindere dall’intervenuta accettazione o meno dell’eredità con beneficio di inventario da parte del legittimario, che l’abbia esperita” ( cit. F.S. MATTUCCI, Sulla pretermissione del legittimario, in Famiglia e Diritto, 1, 2015, 23; sul punto anche A. Torrente, Sull’inapplicabilità dell’art. 564 cod. civ. all’azione dichiarativa della simulazione, in Foro. it., 1954, I, 149).

La sentenza riprende quindi gli orientamenti giurisprudenziali sul punto, e non considera i distinguo operarti dalla dottrina, pur giungendo, nel caso concreto, a una decisione corretta, ad avviso di chi scrive, sul caso di specie.