31 Gennaio 2017

Third Party Litigation Funding: un’allettante opportunità per garantire l’accesso alla giustizia

di Gian Marco Solas Scarica in PDF

La situazione di contingenza economica che da qualche anno attanaglia individui, imprese e governi, e l’aumento globale e generalizzato delle spese di giustizia, non potevano che avere delle conseguenze anche sulle modalità con cui vengono finanziate le controversie. È così che negli ultimi anni, soprattutto nei paesi anglosassoni ma non solo, si stanno diffondendo delle vere e proprie pratiche di finanziamento del contenzioso da parte di terzo, in cui delle entità non parti in causa sostengono i costi e i rischi delle controversie in luogo della parte originaria, talvolta addirittura succedendo nella titolarità del credito conteso e del relativo diritto ad agire, in cambio della partecipazione finanziaria nei risultati delle stesse, in solo caso di vittoria.

La maggior parte degli operatori, soprattutto nel contesto anglosassone, comunemente definiscono tale pratica come “Third Party Litigation Funding”, mentre quando si ha la cessione del diritto ad agire si parla anche di  “Claim Assignment”. A parte tali pratiche, un risultato analogo viene spesso raggiunto attraverso la stipula di assicurazioni di tutela legale, o di accordi sul pagamento del compenso degli avvocati commisurati, in maniera più o meno proporzionale, all’esito della controversia. Tali fenomeni rappresentano dei modelli di particolare interesse soprattutto per la loro capacità – peraltro riconosciuta loro anche già da alcune corti straniere – di implementare e/o migliorare l’accesso alla giustizia. Ciò vale sicuramente per le parti con limitate risorse finanziarie e con cause meritevoli, ma anche per quelle società che intendano utilizzarli come strategie di diversificazione dei costi e dei rischi.

In Italia, ad oggi, non appaiono rinvenibili dei fenomeni di finanziamento del contenzioso da parte di terzo comunemente e generalmente utilizzati. Tale assenza sembra doversi addebitare più che altro all’inefficienza e conseguente non attrattività del processo civile italiano, e forse all’esistenza di alcune limitazioni normative quali il patto di quota lite o l’art. 1261 c.c.. Vero è che tali limiti, in un modo o nell’altro, sono presenti anche in alcune giurisdizioni non troppo dissimili da quella italiana, come la Germania e la Francia, ove invece il finanziamento contenzioso è una realtà professionale affermata già da qualche anno. L’incertezza del quadro regolamentare e poca conoscenza del Third Party Litigation Funding hanno certamente contribuito a rallentare la diffusione di tale opportunità.

Per i fini di cui sopra, si rende necessario approfondire le questioni giuridiche ed economiche riguardanti il Third Party Litigation Funding, e saperle inquadrare nel contesto regolamentare italiano. Ad esempio, per quanto riguarda le questioni contrattuali, si devono infatti considerare non solo i rapporti tra finanziatore terzo e cliente, ma anche con gli avvocati ed eventualmente assicurazioni. Più in particolare, per il rapporto con gli avvocati dovranno tenersi presente sia le questioni normative che deontologiche, a cui essi debbono adeguarsi nell’espletamento della propria attività professionale. Inoltre, nella formazione del contratto dovranno tenersi presente tutta una serie di circostanze necessarie per la tutela del cliente, come l’obbligo per il fondo di rifondere le spese al convenuto in caso di soccombenza. E così via …

Se il Third Party Litigation Funding possa essere la soluzione a taluni dei problemi che l’accesso alla giustizia e la risoluzione delle dispute stanno avendo in Italia è troppo presto per dirlo. Vero è che molte delle questioni solitamente dibattute a riguardo dell’inefficienza nell’amministrazione della giustizia riguardano la mancanza di fondi per le spese legali, soprattutto nei casi in cui una parte debole abbia una causa potenzialmente meritevole con una controparte forte. Le esperienze degli altri paesi dimostrano che il Third Party Litigation Funding sia un efficiente metodo per garantire, soprattutto in tali circostanze, un accesso alla giustizia sostenibile per chiunque ed un’efficiente risoluzione delle dispute.