7 Novembre 2017

Il tempo della notificazione a mezzo pec

di Fabio Cossignani Scarica in PDF

Gli avvocati fanno uso sempre più frequente della posta elettronica certificata per effettuare le notificazioni cd. “in proprio”. Peraltro, il messaggio di posta elettronica può essere trasmesso a qualsiasi orario. Diviene quindi essenziale l’individuazione del momento (giorno e orario) in cui si perfeziona la notificazione per il notificante ex artt. 3 bis, co. 3, l. n. 54/1993 e 16 septies d.l. n. 179/2012. Alla discutibile soluzione offerta dalla Cassazione (già analizzata in questa newsletter) si contrappone la recentissima ordinanza con la quale la Corte di Appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 septies.

 Le disposizioni normative.

Ai sensi dell’art. 3 bis, co. 3, l. 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazioni da parte degli avvocati, introdotto dall’art. 16 quater d.l. 179/2012, «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68».

A mente dell’art. 16 septies d.l. 179/2012 (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche) «La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

L’art. 147 c.p.c. dispone infine che «Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21».

La questione.

Occorre stabilire se l’art. 16 septies d.l. n. 179/2017, rinviando il perfezionamento della notificazione a un momento successivo, si applichi a entrambi i soggetti (notificante e destinatario) oppure solo al destinatario.

Il caso tipico.

Le conseguenze sono assai diverse a seconda della soluzione adottata, specie se la notificazione soggiace a un termine di decadenza ed è compiuta nell’ultimo giorno utile.

Il caso tipico è quello della notificazione telematica dell’impugnazione in cui:

– la ricevuta di accettazione viene generata tra le 21.01 e le 23.59 dell’ultimo giorno utile, mentre

– la ricevuta di avvenuta consegna viene generata qualche minuto dopo la prima.

Applicando l’art. 16 septies anche alla posizione del notificante telematico, l’impugnazione diviene tardiva e quindi inammissibile. La medesima impugnazione è invece tempestiva se il differimento degli effetti della notificazione è limitato al solo destinatario.

La giurisprudenza della Cassazione.

La Cassazione, in due occasioni, ha affermato che, nell’esempio fatto, il perfezionamento differito al giorno successivo si applica sia al notificante sia al destinatario.

Cass., 4 maggio 2016, n. 6888 ha giustificato la propria conclusione in virtù del fatto che l’art. 16 septies non prevede una scissione di momenti perfezionativi per il notificante e per il notificato, a differenza di quanto invece disposto dall’art. 3 bis, co. 3, l. n. 53/1994.

La recente Cass., 21 settembre 2017, n. 21915 ha confermato l’insegnamento con una motivazione più articolata. Preliminarmente, la Corte ricorda che il diritto vivente è nel senso della scissione del perfezionamento per notificante e notificato, con conseguente perfezionamento, per il primo, già con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (Cass. sez. un., 10126/2006). Tuttavia, poiché tale principio è posto a tutela del notificante che si è attivato tempestivamente, la Cassazione ritiene che esso non possa applicarsi quando viene in gioco l’art. 147 c.p.c., richiamato nella specie dall’art. 16 septies.

Afferma la Corte che «Il principio [della scissione degli effetti] non ha ragione di operare, infatti, laddove la legge espressamente disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di una attività (a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalla notifiche telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell’arrivo di atti processuali), qualora, come nella specie, è lo stesso notificante che ha iniziato a compiere l’attività attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato».

La tesi restrittiva nella giurisprudenza di merito.

La giurisprudenza della Corte di cassazione non è sempre condivisa dalla giurisprudenza di merito.

In particolare, va segnalata App. Firenze, sent. 16 gennaio 2017.

La decisione si pone in dichiarato contrasto con Cass. n. 6888/2016. La Corte fiorentina fa perno sul principio “scissionistico degli effetti”, ribadito dallo stesso art. 3 bis, co. 3, l. n. 54/1993, concludendo quindi per un’applicazione coordinata delle due disposizioni e limitando il differimento degli effetti al solo notificato.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Milano.

Da ultimo, la Corte di Appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 septies d.l. n. 179/2017 con ordinanza del 16 ottobre 2017.

Il provvedimento evidenzia, con pluralità di argomenti, la sostanziale irragionevolezza dell’art. 16 septies d.l. n. 179/2012, ove applicato al notificante. Infatti, si rammenta che l’applicazione dell’art. 147 c.p.c. è stata esclusa dalla Cassazione con riferimento alle notificazioni che non presuppongono l’accesso presso il domicilio (cfr. Cass., 21 giugno 1979, n. 3478, con riferimento alla notificazione a mezzo posta o ex art. 140 c.p.c.). Inoltre, si ricorda l’art. 16 septies – come risulta dai lavori parlamentari – mira a tutelare il destinatario e non a limitare l’attività materiale del notificante, data la sostanziale impossibilità di impedire l’invio del messaggio di posta elettronica certificata dopo le 21.

Pertanto, come osserva la Corte territoriale, «La questione che si pone è se e in quale misura l’adozione di una modalità tecnologica nuova richieda una diversa disciplina giuridica o se la disciplina del “vecchio” procedimento di notifica possa agevolmente essere estesa alla nuova procedura, al fine di continuare a tutelare la medesima sfera privata […] [L]a questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies, l. n. 221/2012 è degna di un rinvio alla Corte Costituzionale sotto i seguenti profili: a) per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto situazioni differenti vengono trattate dal legislatore in modo ingiustificatamente uguale o simile; b) per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza dell’art. 16-septies, che estende il termine previsto dall’art. 147 c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC senza tener conto della differente natura del mezzo di notificazione; c) per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche l’ultimo giorno utile per proporre appello comporta una grave limitazione del diritto di difesa del notificante».

Brevi considerazioni.

La tesi estensiva, fatta propria dalla Cassazione, appare discutibile. In particolare, la contraddittorietà della tesi è evidente in Cass. n. 21915/2017, là dove si afferma che l’art. 16 septies è disposizione posta «a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalla notifiche telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell’arrivo di atti processuali».

È però facile obiettare che, se questa è la ratio dell’art. 16 septies, il rinvio del perfezionamento della notificazione per il notificante è del tutto inconferente. Per raggiungere lo scopo è sufficiente il differimento per il solo notificato.

Pertanto, come già sostenuto in altra sede (v. Cossignani, Processo civile telematico: deposito, notificazioni e comunicazioni, in Giur. it., 2017, 978 s.), è irragionevole differire gli effetti anche per il notificante, perché ciò si risolve in una ingiustificata compressione delle facoltà di questo.

La soluzione della Corte di Appello di Firenze è quindi condivisibile, al pari delle considerazioni svolte dalla Corte di Appello di Milano. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima, la formulazione dell’art. 16 septies non sembra così stringente da imporre l’intervento della Consulta. Infatti, non vi si richiama espressamente né il notificato né il notificante. Pertanto, mediante un’interpretazione sistematica, la sua portata precettiva può essere limitata al solo destinatario, al fine di consentire la contemporanea applicazione dell’art. 3 bis, co. 3, l. n. 54/1993 per il notificante.