7 Novembre 2017

Tra la sezione specializzata per le imprese e quella ordinaria il rapporto è di competenza

di Carlo Federico Zanchetta Scarica in PDF

Trib. Bologna, IV Sezione Civile, ord., 28 giugno 2017 – G.U. Salina

Giurisdizione e competenza – Controversia in materia di diritto industriale – Sezione specializzata in materia di impresa – Competenza (Cod. Propr. Ind., artt. 98, 99, 134; d.leg. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3; d.l. 24 gennaio 2012 n.1).

Giurisdizione e competenza – Sezione specializzata in materia di impresa e sezione ordinaria presso il medesimo tribunale – Rapporti – Questione di competenza (Cod. proc. civ., art. 5; d.leg. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3; d.l. 24 gennaio 2012, n.1).

[1] La controversia che abbia ad oggetto, tra l’altro, illeciti qualificati nella domanda introduttiva del giudizio come di diritto industriale ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. è di competenza della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale. 

[2] Il rapporto tra la sezione ordinaria e la sezione specializzata in materia di impresa deve essere qualificato in termini di competenza anche quando entrambe le sezioni siano istituite presso lo stesso tribunale.

 CASO

[1-2] In un procedimento dinnanzi al Tribunale di Bologna in cui le parti attrici avevano convenuto le controparti per sentirle condannare al risarcimento dei danni conseguenti agli illeciti ricondotti alle tipologie di cui agli art. 2598, 2043, 2055 c.c., nonché 98 e 99 c.p.i., queste ultime si costituivano eccependo l’incompetenza funzionale e per materia della sezione ordinaria in favore della sezione specializzata in materia di impresa dello stesso tribunale.

 SOLUZIONE 

[1] Il Tribunale, decidendo la questione preliminare, ha ritenuto che l’eccezione sollevata dalle parti convenute fosse fondata, avendo le parti attrici richiamato, a fondamento della propria domanda, la violazione, oltre che di altre norme di legge, anche degli 98 e 99 c.p.i.

Queste ultime disposizioni impongono infatti, ai sensi dell’art. 134 c.p.i. e dell’art. 3 del D.lgs. n. 168/2003, il radicamento della causa presso la sezione specializzata in materia di impresa.

[2] Ma l’interesse della decisone risiede soprattutto nella circostanza che il giudice bolognese abbia qualificato in termini di competenza il rapporto tra la sezione ordinaria e la sezione specializzata in materia di impresa nonostante la presenza nel medesimo tribunale di sezioni di entrambi i tipi.

Secondo l’ordinanza in commento, infatti, tale conclusione è imposta dal fatto che la mancata istituzione della sezione specializzata presso ogni distretto potrebbe comportare un’ingiustificabile asimmetria fra l’ipotesi in cui la declaratoria di incompetenza sia emessa nell’ambito di un tribunale presso il cui distretto non risulti dislocata alcuna sezione specializzata o, per contro, sia invece istituita.

Nel primo caso, sarebbe proponibile il regolamento di competenza.

Nel secondo caso, invece, verrebbe in considerazione un mero problema di ripartizione degli affari all’interno dello stesso ufficio, rispetto alla cui soluzione la parte non avrebbe mezzi di reclamo.

Non risultando accettabile – a parere del Tribunale – che, in relazione alla medesima questione, le parti siano garantite dalla possibilità di ricorrere allo strumento di cui all’art. 42 e segg. c.p.c. solo quando il tribunale adito sia privo della sezione specializzata in materia di impresa, sarebbe necessario ritenere (anche per non incorrere nella violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.) che il rapporto tra la sezione ordinaria e la sezione specializzata in materia di impresa debba essere qualificato in termini di competenza anche quando esse si trovino istituite presso lo stesso tribunale.

QUESTIONI

[1-2] L’ordinanza in commento segue la corrente attualmente maggioritaria, secondo cui il rapporto tra le sezioni ordinarie e la sezione specializzata in materia di impresa di un determinato tribunale (come già quello con la precedente sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale) deve essere ricostruito come di competenza e non come di semplice ripartizione interna di attribuzioni.

La qualificazione in termini di competenza andrebbe desunto, ad avviso di questo orientamento (su cui cfr. Cass., ord, 24 luglio 2015, n. 15619, in Dir. Industriale, 2015, 503, con nota di Prado; Cass., ord., 14 giugno 2010, n. 14251, in Dir. Industriale, 2010, 392, ed ivi, 2011, 230, con nota di Ciccone; Cass., ord., 25 settembre 2009, n. 20690, in Dir. Industriale, 2010, 50, con nota di Casaburi), da più indici: (i) dal fatto che gli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 168 del 2003, ed anche l’art. 134 c.p.i., utilizzano il termine «competenza»; (ii) dal fatto che non potrebbe essere istituito un parallelo tra la sezione specializzata in materia di impresa e le sezioni lavoro, fallimentare ed agraria, in quanto la prima è istituita direttamente dalla legge, mentre le seconde dipendono da provvedimenti amministrativi di natura discrezionale; (iii) dal fatto che l’assenza di affinità si ricava anche dalla diversità della loro ratio, in quanto l’una sarebbe stata costituita per la trattazione di controversie di particolare complessità, tant’è che, ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 168/2003, deve essere costituita da magistrati dotati di specifiche competenze, mente le altre ed in particolare la sezione lavoro avrebbe un mero fine di snellimento nella trattazione di talune tipologie di controversie; (iv) dal fatto che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni distretto ma solo presso alcuni di essi, con la conseguenza che se il rapporto tra la sezione specializzata in materia di impresa e le sezioni ordinarie non fosse ricostruito in termini di competenza si determinerebbe una asimmetria in ordine al possibile ricorso al regolamento di competenza (concesso, come ha altresì rilevato l’ordinanza in commento, quando il tribunale sia privo di una sezione specializzata in materia di impresa e negato quando non lo sia).

Per l’orientamento oggi minoritario, invece, il rapporto tra la sezione specializzata in materia d’impresa e le sezioni ordinarie (al pari di quello con la sezione lavoro o quella fallimentare poste all’interno del medesimo ufficio giudiziario) andrebbe visto nella prospettiva della mera funzione di distribuzione e ripartizione degli affari all’interno del singolo ufficio giudiziario (cfr. Cass., ord., 27 ottobre 2016, n. 21774; Cass., ord., 23 maggio 2014, n. 11448; Cass., ord., 20 settembre 2013, n. 21668, in Dir. Industriale, 2013, 582; Cass., ord., 22 novembre 2011, n. 24656, in Foro It., 2012, I, 1, 95). Il che, se da un lato garantisce di meno le parti sul piano dei rimedi contro l’errata assegnazione della causa alla sezione specializzata anziché a quelle ordinarie o viceversa, d’altro lato assicura il vantaggio di risolvere l’eventuale conflitto di attribuzione con rapidità, senza dover sollevare l’eccezione d’incompetenza ma sollecitando il potere-dovere ufficioso del giudice e del capo dell’ufficio di rispettare le cosiddette previsioni tabellari.