1 Febbraio 2022

Per le questioni minute e quotidiane come la scelta della scuola del minore non si ricorre in Cassazione

di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 19 gennaio 2022, n.1568 

Esercizio della responsabilità genitoriale – risoluzione dei contrasti

(artt. 315 bis e 316 c.c. – art. 709 ter c.p.c.)

Massima: “Le decisioni del giudice emesse in seguito al ricorso ex art. 709 ter c.p.c., per risolvere le controversie tra genitori in ordine all’esercizio concreto delle modalità di affidamento dei figli, come la scelta della scuola e altre vicende minute e quotidiane, non sono ricorribili in Cassazione. Tali provvedimenti non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, poiché modificabili in ogni momento”.

CASO

Due coniugi divorziati si rivolgono al Tribunale di Messina – con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. – per risolvere il conflitto nato in merito alla decisione di iscrivere il figlio minore in una scuola del nord America, con trasferimento della sua residenza da Dubai. Il Tribunale e la Corte territoriale avevano risolto la controversia, autorizzando il padre a iscrivere il figlio alla suddetta scuola. Nel corso del procedimento il minore, ascoltato dai giudici, aveva manifestato l’intenzione di trasferirsi per seguire le sue aspirazioni sportive.

La madre ricorre in Cassazione contro il provvedimento.

Secondo la ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare il ricorso inammissibile.

Non essendovi più un procedimento in corso, la competenza sarebbe stata del Tribunale degli Emirati – luogo di residenza del minore – ai sensi dell’art. 42 legge 218/1995.

Inoltre, il provvedimento avrebbe violato gli artt. 315 bis e 316 c.c., e la Convenzione di New York del 20 novembre 1989, non tenendo conto dell’interesse del minore, sottratto all’indirizzo e controllo della crescita da parte della madre, e dando rilievo eccessivo e ingiustificato ai desideri del figlio in sede di ascolto.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

SOLUZIONE

L’art. 709 ter c.p.c., prevede che, per la soluzione dei contrasti tra i genitori che riguardano l’esercizio della responsabilità genitoriale o le modalità dell’affidamento dei figli minori, provvede il giudice del procedimento in corso o altro giudice competente mediante l’instaurazione di un apposito giudizio.

Il giudice potrà emanare “i provvedimenti opportuni” e, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque causino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti già assunti, ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni e condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

La Corte suprema è tornata a esaminare la questione della ricorribilità per Cassazione dei provvedimenti resi dal giudice di merito ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.

Si tratta di decisioni di diverso contenuto, in relazione ai quali la legge ha disposto l’impugnabilità secondo i mezzi ordinari di gravame.

Occorre, quindi, tenere conto della specifica tipologia di provvedimenti connessi alla loro natura, contenuto e finalità (Cass. Civ. n. 3810/2015).

Con l’ordinanza in esame la Corte si ancora al principio, recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le statuizioni che disciplinano le modalità concrete di affidamento dei figli, non sono ricorribili per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., perché possono essere modificate in ogni momento (Cass. Civ. n. 33613/2021).

Nel settore dei rapporti familiari, è particolarmente sentita l’esigenza dell’adeguamento della regola giuridica alla situazione di fatto.

La casistica è la più varia: può trattarsi della scelta della scuola, di scelte mediche, o di questioni minute relative alla vita quotidiana, come il modo in cui il minore si veste, gli spettacoli cui può assistere ecc…

Tali questioni restano affidate agli apprezzamenti dei giudici di merito, e il provvedimento reso nel giudizio camerale, è inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, perché modificabile e revocabile non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, sulla base di un riesame delle originarie risultanze processuali.

QUESTIONI

Diversamente dai contrasti riguardanti l’esercizio in concreto della responsabilità genitoriale, la Cassazione ha ritenuto possibile il controllo di legittimità del provvedimento disposto ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., che abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all’esito della fase del reclamo, a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori (Cass. Civ. n. 13400/2019 e Cass. Civ. n. 4186/2014).