18 Giugno 2019

Padre assente per quarant’anni deve risarcire la figlia

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n14382 del 27 maggio 2019

Dovere di mantenimento dei figli – Risarcimento danni morali e patrimoniali – liquidazione equitativa

(Art. 315 bis c.c. – art. 1226 c.c.)

La responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza dell’inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l’altro genitore non abbia correttamente adempiuto ai rispettivi doveri.

Caso. La figlia quarantenne, riconosciuta dal padre alla nascita ma cresciuta e mantenuta esclusivamente dalla madre, ha agito in giudizio nei confronti del padre per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla violazione degli obblighi genitoriali.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Messina, e confermata dalla Corte di appello, e il padre condannato a risarcire alla figlia i danni, morali e materiali oltre che quelli derivanti dalla perdita di chances, liquidati nella misura di 67.000 euro.

Il genitore, oltre a disinteressarsi della figlia, quanto alla frequentazione e quanto al suo mantenimento, le aveva negato il contributo economico per proseguire gli studi universitari.

L’assenza della figura paterna aveva causato alla figlia difficoltà di vario genere (accertate mediante CTU), e avevano influito sulla serenità personale della ragazza e, in generale, nello sviluppo della sua personalità.

In conseguenza del mancato apporto economico del padre agli studi, la figlia era stata poi costretta a interrompere la sua formazione.

Contro la sentenza, l’uomo ricorre in Cassazione sostenendo che i giudici di merito avevano omesso di esaminare un fatto decisivo ai fini della controversia.

In conseguenza della sua “assenza” e del suo inadempimento ai propri doveri genitoriali, l’altro genitore sarebbe diventato l’unico a dover assumere in concreto l’obbligo di mantenere, istruire e educare la figlia, e quindi avrebbe avuto l’onere di intervenire tempestivamente – di fronte alle sue problematiche comportamentali – per porre in essere i rimedi adeguati, al fine di evitare i danni, poi manifestatisi.

Altri motivi di ricorso riguardano i criteri utilizzati per la liquidazione dei danni conseguenti all’inadempimento, ritenuti dalla Corte inammissibili, ancora prima che infondati.

Soluzione e percorso argomentativo.

La Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza dell’inadempimento dei propri doveri di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l’altro genitore non abbia correttamente adempiuto ai rispettivi obblighi.

La responsabilità derivante dal rapporto di filiazione grava su entrambi i genitori, non soltanto su quello convivente e, tanto meno, solo su quello più attivamente “presente”.

Ciascun genitore risponde integralmente dell’inadempimento.

Anche se al momento della nascita il figlio è riconosciuto da uno solo dei genitori, non viene meno l’obbligo dell’altro, per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, di provvedere al suo mantenimento, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori (Cass. Civ. 22.11.2013 n. 26205 e Cass. Civ. 10.4.2012 n. 5652).

A maggior ragione, gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, graveranno sul genitore che ha riconosciuto il figlio e sia rimasto assente sottraendosi ai suo doveri.

Quanto all’entità del danno liquidato, la Corte ha ritenuto, così come formulati, inammissibili i motivi di ricorso, ma volendo entrare nel merito, ha precisato che la liquidazione del danno patrimoniale “da perdita di chance”, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, può avvenire attraverso il criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c..

Questioni.

La sentenza contiene un’importante precisazione: non rileva che il genitore effettivamente più attivo e presente abbia adempiuto correttamente le proprie obbligazioni nei confronti del figlio, rimanendo sempre, anche il genitore assente, integralmente tenuto ai propri doveri genitoriali.

La giurisprudenza è pacifica nel riconoscere al figlio o al genitore che ha provveduto da solo al suo mantenimento, il risarcimento dei danni morali e materiali subiti.

Il Tribunale di Milano ha recentemente riconosciuto ad un figlio i danni non patrimoniali derivanti dalla deprivazione della figura paterna (Trib. Milano n. 2938/2017).

Nel caso di specie il padre, pur avendo riconosciuto il figlio naturale, lo aveva da sempre rifiutato, non solo omettendo completamente di contribuire al suo mantenimento, ma soprattutto rifiutando di vederlo, se non in rare occasioni, e di prendersi cura dello stesso.

I giudici milanesi hanno liquidato i danni nella somma complessiva di 100.000 euro in base alle tabelle milanesi.

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