28 Marzo 2023

Orientamenti di legittimità: interessi e clausola di salvaguardia

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La c.d. clausola di salvaguardia è una previsione contrattuale talora apposta nei contratti di mutuo finalizzata ad impedire il superamento del tasso-soglia usura da parte degli interessi di mora (in via residuale, anche degli interessi corrispettivi), con effetto sostitutivo automatico dell’eventuale tasso usurario col tasso-soglia pro tempore vigente (la sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/2017 in tema di usura ‘sopravvenuta’ ha ridimensionato l’utilità di questa previsione contrattuale).

Nella prassi, si è soliti distinguere secondo che la clausola di salvaguardia operi in riferimento a) al solo tasso di mora, ricondotto nell’ambito del tasso-soglia usura, ovvero b) limiti (più efficacemente) l’intera previsione degli oneri contrattuali al tasso-soglia, ossia il tasso di mora più gli oneri di inadempimento (ad es. spese di gestione rate insolute, spese di sollecito e affini).

La legittimità della clausola di salvaguardia è ormai pacificamente accolta dai giudici, essendo valida sia sotto il profilo della determinatezza (tasso di mora massimo determinato per relationem in base al tasso soglia pro tempore vigente) sia sotto il profilo del rispetto della legge antiusura (Trib. Monza 3.3.2016, 29.3.2017 e 19.6.2017: la clausola di salvaguardia impedisce il superamento dei tassi soglia, conseguentemente esclude in radice l’usurarietà del tasso pattuito, dal momento che determina contrattualmente l’incidenza degli interessi moratori entro il limite di applicazione del tasso soglia; Trib. Bari 18.10.2016; App. Milano 11.5.2017; Trib. Tempio Pausania 15.9.2017: la presenza nel contratto di mutuo di una c.d. clausola di salvaguardia impedisce che il meccanismo di calcolo degli interessi moratori possa comportare il superamento del tasso soglia; Trib. Terni 15.2.2018; Trib. Napoli 9.2.2018 e 17.4.2018; App. Bologna 21.5.2018; Trib. Napoli Nord 22.5.2018. Contra Trib. Bari 14.12.2015; Trib. Belluno 25.5.2018).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26286/2019; Cass. n. 41284/2021; Cass. n. 4697/2023) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui la clausola di salvaguardia, che ha la finalità di assicurare che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell’usura c.d. oggettiva, «non presenta profili di contrarietà a norme imperative, essendo, al contrario, volta ad assicurare l’effettiva applicazione del precetto d’ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari, né ha carattere elusivo, poiché il principio d’ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto».          Ovviamente resta impregiudicata la possibilità di dimostrare che, in violazione della clausola di salvaguardia, siano stati applicati interessi di mora superiori al tasso soglia usura. Le conclusioni della Cassazione sono dello stesso tenore: l’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. tasso soglia antiusura, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto (Cass. n. 26286/2019; conf. App. Torino 5.5.2020; App. Bologna 10.5.2022; ABF Napoli n. 779/2022).

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