16 Aprile 2024

L’anticipazione bancaria: tipologie

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’anticipazione bancaria (artt. 1846-1851 c.c.) è il contratto con cui una banca concede al sovvenuto per un determinato periodo di tempo una somma di denaro contro la costituzione di un pegno in merci, titoli o documenti rappresentativi, nel rispetto dei limiti dell’originaria proporzione fra somma anticipata e valore dei beni costituiti in pegno.

L’anticipazione bancaria può assumere diverse forme, in funzione a) della tipologia di pegno che l’assiste e b) delle caratteristiche delle procedure di utilizzo del prestito.

Secondo che il cliente conservi o no la proprietà dei beni consegnati in garanzia alla banca si distinguono due tipologie di anticipazione: a) l’anticipazione propria e b) quella impropria (cui è riconducibile l’anticipazione garantita da pegno irregolare: le due fattispecie sostanzialmente coincidono, essendo difficile tracciare una sicura linea di demarcazione tra l’anticipazione impropria e l’anticipazione su pegno irregolare).

Premesso che la costituzione di una garanzia reale integra un elemento essenziale dell’anticipazione bancaria, se i «titoli» o le «merci» sono costituiti in pegno regolare, l’anticipazione è detta propria (art. 1846 c.c.). In particolare, il cliente conserva la proprietà dei beni oggetto del pegno e la banca ne assume solo la custodia. La banca non può disporre di tali beni e deve restituirli se, alla scadenza del contratto, l’anticipato adempie alle sue obbligazioni. In tal caso la banca ha diritto sia al corrispettivo dovutole sia al rimborso delle spese sostenute per la custodia (art. 1848 c.c.) e per l’eventuale assicurazione delle merci e dei titoli (art. 1847 c.c.).

L’anticipazione è detta impropria se i titoli o le merci non sono stati individuati o la banca si è riservata la facoltà di disporne. In questa fattispecie, invero poco diffusa nella prassi di mercato, la banca, come detto, ha la facoltà di disporre delle cose o dei titoli dati in pegno, o perché questi non sono stati individuati, trasferendosi così la proprietà alla banca, oppure perché, pur essendo avvenuta l’individuazione, il contratto prevede espressamente che la banca ha facoltà di disporne (art. 1846, ult. parte, c.c.). In questo caso alla scadenza del contratto la banca è tenuta a restituire solo la parte che eccede l’ammontare dei crediti garantiti essendo già proprietaria dei beni oggetto della garanzia. Nell’anticipazione impropria vengono meno gli obblighi di custodia e di assicurazione, così come viene meno il diritto della banca al rimborso delle relative spese.

Le modalità di utilizzo dell’anticipazione sono due: a) anticipazione bancaria semplice (desueta nella pratica), in cui l’anticipato preleva tutto l’importo, dedotti gli interessi e gli accessori, al momento della conclusione del contratto, e rimborsa l’intera somma alla scadenza dello stesso, ma con facoltà di restituzione, totale o parziale, anche prima della scadenza; b) anticipazione in conto corrente (Cass. 14.9.1993, n. 9512), in cui la somma viene messa a disposizione dalla banca e l’anticipato può alternare prelevamenti e versamenti (ripristino della originaria disponibilità) entro il limite del fido concessogli, analogamente a quanto avviene nell’apertura di credito in conto corrente garantita.  Beninteso il sovvenuto è tenuto alla scadenza alla restituzione di quanto dovuto, ferma restando la facoltà di esercizio dell’anticipata estinzione.

La somma anticipata può dunque essere immediatamente erogata o messa a disposizione per il successivo utilizzo. Nell’anticipazione bancaria in c/c gli interessi sono abitualmente più elevati, calcolati e corrisposti periodicamente e posticipatamente, in base all’effettivo utilizzo del credito.

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