28 Marzo 2023

La reclamabilità del decreto ex art. 70.1 CCI che dichiara l’inammissibilità della proposta del piano del consumatore: la posizione del Tribunale di Ferrara e delle altre corti di merito

di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara Scarica in PDF

Trib. Ferrara, sez. civile, 2 marzo 2023 – Pres. Giusberti, Martinelli, Cocca

Parole chiave

Piano del consumatore – decreto inammissibilità – reclamo – competenza.

Massima: Il decreto del Giudice monocratico che, ex art. 70.1 CCI, dichiara in via preliminare l’inammissibilità della proposta di piano del consumatore ex art. 66 e ss. del D.Lgs. 14/2019 non è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione collegiale”.

Riferimenti normativi

Art. 70 CCII – Art. 389 CCII – Art. 147 T.U. Spese di Giustizia – Art. 6 L.F. – Art. 15 L.F.

CASO

Valutata in via preliminare l’ammissibilità della proposta di piano del consumatore presentata ex art. 66 e ss. D.Lgs. 14/2019, il Giudice monocratico ha dichiarato l’inammissibilità della proposta rilevando: a) la mancanza dell’attestazione specifica che il Gestore deve rendere ex art. 67 comma 4 ultimo periodo CCI (cui si potrebbe ovviare concedendo un termine per integrare la proposta); b) la previsione, contenuta nella proposta, del pagamento del credito bancario in misura ampiamente falcidiata e quando già il mutuo è stato passato a sofferenza ed è stata promossa l’azione esecutiva individuale (v. art. 67 comma 5 CCI); c) la mancanza della convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (convenienza che deve essere valutata dal Giudice).

Avverso il provvedimento del Giudice monocratico la parte ha proposto reclamo al Collegio.

Il Tribunale, ritenuto che dovesse essere posta d’ufficio la questione della reclamabilità del provvedimento del Giudice monocratico e –in caso di impugnabilità- la competenza a decidere sul reclamo, ha fissato un’udienza di comparizione dei reclamanti davanti a sé.

All’udienza, i reclamanti hanno sostenuto la reclamabilità del provvedimento del Giudice monocratico, evidenziandone il contenuto decisorio e la capacità di incidere sui diritti soggettivi. Secondo i reclamanti, la competenza deve essere individuata ai sensi dell’art. 742 c.p.c. dinanzi al Tribunale in composizione collegiale.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale ha dichiarato improponibile il reclamo proposto avverso il decreto del Giudice monocratico che dichiarava in via preliminare l’inammissibilità della proposta di piano del consumatore ex art. 66 e ss. D.Lgs. 14/2019.

QUESTIONI

Il provvedimento in esame emesso dal Tribunale di Ferrara affronta il tema della reclamabilità del provvedimento del Giudice monocratico che decide, inaudita altera parte, ex art. 70.1 CCI sull’ammissibilità della proposta di piano del consumatore.

La questione è di grande attualità ed interesse e, nel silenzio della disciplina normativa e in assenza di indicazioni nella relazione illustrativa al nuovo Codice, è stata risolta in maniera diametralmente opposta da diverse corti di merito.

In particolare, è possibile individuare tre diverse soluzioni adottate dai Tribunali: 1) il provvedimento non è reclamabile; 2) il provvedimento è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione collegiale; 3) il provvedimento è reclamabile dinanzi alla Corte d’Appello.

L’art. 70 CCI disciplina l’omologazione del piano e dispone che: 1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori. (…) 7. Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura. 8. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell’articolo 51. (…) 10. In caso di diniego dell’omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l’inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti. (…) 12. Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 50.

Dalla lettura della norma si evincono due espresse ipotesi di impugnazione: 1) l’impugnazione del provvedimento di omologa del piano; 2) l’impugnazione del decreto di diniego dell’omologa. In entrambi i casi è previsto il  reclamo alla Corte d’Appello

In assenza di specifica indicazione, è opportuno  domandarsi se il decreto di cui al comma 1 dell’art. 70 CCI subisca la medesima sorte.

La tesi che nega la reclamabilità.

Alcuni Tribunali (si veda, tra tutti, Trib. di Lecce, sez. III, 14 febbraio 2023) sostengono l’inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento reso inaudita altera parte dal Giudice monocratico. I sostenitori di questa tesi negano la reclamabilità evidenziando il carattere interlocutorio e ordinatorio dei provvedimenti. A questa soluzione si arriverebbe anche nel caso in cui il provvedimento indichi al Gestore gli adempimento e le modifiche da apportare per pervenire ad una pronuncia di ammissibilità. Questo perché le indicazioni hanno solo contenuto interlocutorio e rispondono all’obiettivo di agevolare il Gestore della crisi a formulare una proposta che sia idonea a superare il vaglio preliminare di ammissibilità.

La tesi della reclamabilità davanti al Collegio.

Il Tribunale di Bologna si è recentemente pronunciato sulla questione (Trib. Bologna, sez. IV civ. e procedure concorsuali, 27 febbraio 2023) affermando la reclamabilità dinanzi al Tribunale in composizione collegiale dei provvedimenti di inammissibilità emessi ex art. 70 comma 1 CCI.

La pronuncia de quo trae origine dalla proposizione al Collegio di un reclamo avverso un decreto emesso ex art. 70 comma 1 CCI in seguito alla produzione di note e documentazione integrativa richieste dal Giudice monocratico che aveva sollevato alcuni rilievi in punto di inammissibilità del ricorso.

Il Tribunale ha affrontato, in via preliminare, il profilo processuale dell’individuazione dello strumento per impugnare il decreto di inammissibilità del ricorso, dal momento che l’art. 70 CCI regola solo l’ipotesi dell’impugnazione del provvedimento che prenda posizione sull’omologa del piano (prevedendo il reclamo in Corte d’Appello).

La Corte rileva che la struttura dell’art. 70 CCI evidenzia che il reclamo sia previsto avverso provvedimenti resi all’esito di un procedimento a formazione progressiva, che preveda un effettivo contraddittorio con i controinteressati (si veda la possibilità per i creditori di depositare osservazioni a seguito delle quali l’OCC può presentare una modifica del piano). Inoltre, i provvedimenti sono resi all’esito di procedimenti in cui vengono indagate le ragioni di merito della domanda.

Il decreto che sancisce in via preliminare l’inammissibilità della domanda è emesso inaudita altera parte e non può, pertanto, essere equiparato alle ipotesi reclamabili espressamente disciplinate nell’art. 70 CCI.

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto di non poter adottare la tesi di chi –escludendo la portata lesiva del provvedimento di inammissibilità data la possibilità di riproposizione senza limiti della domanda- esclude la reclamabilità del provvedimento ritenendo, invece, doveroso individuare lo strumento che consenta al debitore che si senta leso, di impugnare il provvedimento.

A tal fine, il Tribunale ha ritenuto di poter sussumere il procedimento, sotto il profilo processuale, nello schema degli artt. 737, 738 e 739 c.p.c.

Inoltre, secondo il Tribunale, a questa stessa soluzione di perviene attraverso il richiamo alla clausola di compatibilità di cui all’art. 65 CCI che consente di applicare alla fattispecie l’art. 47 comma 5 c.p.c.. Tuttavia, il Tribunale evidenzia come nel caso del provvedimento di inammissibilità del piano del consumatore, essendo adottato dal Giudice monocratico, la reclamabilità debba essere riconosciuta davanti al Tribunale in composizione collegiale e non alla Corte d’Appello.

La tesi della reclamabilità davanti alla Corte d’Appello.

Il Tribunale di Ferrara, nel provvedimento in commento, ha ritenuto che il provvedimento di inammissibilità cui all’art. 70 comma 1 CCI sia impugnabile, atteso che la valutazione giudiziale può non essere limitata al profilo della mera ammissibilità della proposta e che la fattispecie può non essere dissimile da quella del divieto di omologa ex comma 7 art. 70 CCI (reclamabile in Corte d’Appello ex art. 70 commi 10 e 12 CCI).

È convinzione del Tribunale che il reclamo non sia impugnabile davanti al Tribunale secondo gli artt. 737 e ss. c.p.c. poiché, in difetto di una specifica normativa, devono trovare applicazione le disposizioni del Titolo III, in quanto compatibili (art. 65 comma 2 CCI). Le norme di cui al Titolo III prevedono la reclamabilità dinanzi alla Corte d’Appello: a) del provvedimento di inammissibilità della proposta di concordato preventivo (art. 47 comma 5 CCI); b) del decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 50 comma 2 CCI); c) della sentenza del Tribunale sull’omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 51 CCI).

Secondo il Tribunale di Ferrara, riconoscere la competenza del Tribunale in composizione collegiale sarebbe irragionevole poiché comporterebbe l’assoggettamento a discipline diverse del provvedimento di inammissibilità ex art. 70 comma 1 CCI e del provvedimento di diniego dell’omologa (per il quale è sancita la competenza della Corte d’Appello per quanto concerne il reclamo). Provvedimenti resi entrambi da Giudici monocratici.

Così argomentato, il Tribunale ha concluso per l’improponibilità del reclamo non riconoscendo la reclamabilità del provvedimento ex art. 70 comma 1 CCI davanti al Tribunale in composizione monocratica.

Riflessioni conclusive

Impossibile al momento stabilire quale di queste tesi sia prevalente, dal momento che le poche pronunce sul punto, succedutesi in un breve intervallo temporale, sono equamente rappresentative delle diverse tesi. Si auspica al più presto un intervento chiarificatore sul punto.

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