15 Settembre 2020

Obbligo di mantenimento verso i figli: dopo la maggiore età è il richiedente che deve provare la mancanza di autosufficienza economica

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n.17183

Obblighi di mantenimento figlio maggiorenne – cessazione – onere della prova

Artt. 337-sexies e 337-septies c.c.

In forza del principio di autoresponsabilità, non è necessaria una prescrizione legislativa, che, fissi l’età in cui l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio viene meno.

L’obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio; in seguito, l’obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, se il richiedente, e non il genitore onerato, dimostri la mancanza d’indipendenza economica e provi di essersi impegnato sia nella propria preparazione professionale o tecnica, sia nella ricerca di un’occupazione lavorativa.

CASO

Nel corso del giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio il Tribunale di Grosseto aveva ridotto l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne da Euro 300 a Euro 200 mensili. Impugnato il provvedimento, la Corte di appello di Firenze, dispone la revoca dell’assegno di mantenimento e l’assegnazione dell’ex casa familiare.

Il figlio in questione, dell’età di 33 anni, pur essendo laureato e inserito nelle graduatorie, non era abilitato all’insegnamento e percepiva redditi non fissi derivanti dalle supplenze occasionali.

Da tutto ciò la madre del ragazzo, deduceva che il figlio non avesse raggiunto la capacità di mantenersi autonomamente, in quanto insegnante precario e con redditi insufficienti per provvedere a se stesso.

La Corte territoriale ha ritenuto che l’obbligo di mantenimento cessi in relazione alla raggiunta capacità di mantenersi, che deve essere presunta oltre i trenta anni, quando una persona normale deve essere considerata autosufficiente da ogni punto di vista, anche economico.

La mancanza congiunturale del lavoro, in dati momenti storici, non equivale a incapacità di mantenersi. Il padre stesso (sessantenne) era stato costretto a tornare a vivere dall’anziana madre, dopo la chiusura del negozio di ferramenta in cui lavorava.

I redditi del figlio, anche se derivanti da un’occupazione precaria erano modesti ma significativi.

Anche l’assegnazione dell’ex casa familiare doveva essere revocata perché la coabitazione con la madre si era molto ridotta, andando il figlio fuori provincia a insegnare.

In conclusione, il figlio avrebbe dovuto trovare il modo di auto-mantenersi, impegnandosi per incrementare le supplenze o integrare le proprie entrate con ogni opportunità utilizzabile.

SOLUZIONE

La madre del ragazzo ricorre in Cassazione per la violazione e falsa applicazione degli artt. 147,148, 315-bis, 326-bis, 337-sexies e 337-septies c.c..

Con l’ordinanza in commento, la Corte dichiara inammissibili e infondati i motivi di ricorso fornendo un’interpretazione delle norme che si distacca dal tradizionale orientamento in materia.

Effettuando una ricostruzione sistematica delle norme vigenti, secondo i giudici della prima sezione della Cassazione, in seguito alla riforma della filiazione del 2012, si individuano modalità diverse per l’adempimento del dovere di mantenimento verso il figlio, a seconda che questi sia un minore (art. 337-ter) o un maggiorenne ma non indipendente economicamente (art. 337-septies).

L’art. 337-septies c.c., comma 1 prevede che il giudice valutate le circostanze, “può” disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.

La valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, è effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve essere compiuta con “rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” (Cass. Civ. 22 .06.2016, n. 12952) .

Il provvedimento della Corte va oltre, ove si afferma che, proprio partendo dal testo della suddetta norma – scritta appositamente per il figlio maggiorenne – la legge preveda l’estinzione dell’obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza con l’acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età.

Ciò vuol dire che, trascorso un periodo di tempo sufficiente dopo l’ottenimento di un titolo di studio idoneo a procurare un qualche lavoro, non potrà più affermarsi il diritto del figlio a essere mantenuto.

Dalla suddetta interpretazione la Corte ricava alcune conseguenze sulla ripartizione dell’onere della prova.

Non è il convenuto – soggetto passivo del rapporto – onerato della prova della raggiunta effettiva indipendenza economica del figlio, o della circostanza che egli abbia conseguito un lavoro adeguato alle sue aspirazioni, ma sarebbe onere di chi richiede il mantenimento provare la mancanza d’indipendenza economica e di essersi impegnato proficuamente per la propria preparazione professionale o tecnica, e per la ricerca di un’occupazione lavorativa.

QUESTIONI

Tale ultimo assunto contrasta con l’interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza secondo cui l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non decade automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma permane finché i genitori non dimostrino che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, o che è stato messo in  condizione di poter essere economicamente autosufficiente (Cass. Civ. 14.12.2018 n. 32529; Cass. Civ. 26.9.2011 n. 19589).

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