12 Gennaio 2021

Nuova convivenza e perdita automatica del diritto all’assegno divorzile: la questione alle Sezioni Unite

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, 17dicembre 2020 n. 28995

Divorzio – cessazione assegno divorzile ex coniuge – convivenza more uxorio

(Art. 5 comma 10 L. 898/1970)

Rientra tra le questioni di particolare importanza, a norma dell’art. 374 c.p.c., comma 2, da rimettere all’esame delle Sezioni unite, stabilire se anche in caso in cui il beneficiario dell’assegno divorzile non passi nuove nozze ma insaturi una stabile convivenza, si determini la decadenza dall’assegno, senza alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice.

La Corte di Cassazione, con un’ordinanza interlocutoria, ha rimesso alle Sezioni Unite l’esame relativo alla questione interpretativa riguardante la perdita dell’assegno divorzile in caso di nuova stabile convivenza del beneficiario.

CASO

Nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Venezia, poneva a carico del marito un assegno divorzile di euro 850,00 mensili, oltre al contributo per il mantenimento dei figli minori.

Il marito, ricorreva in appello, e la Corte territoriale, in accoglimento dell’impugnazione, respingeva la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile proposta dall’ex moglie in ragione della nuova stabile convivenza con il compagno, da cui aveva anche avuto una figlia.

La ex coniuge nei nove anni di durata del matrimonio aveva rinunciato ad un’attività professionale, o comunque lavorativa, per dedicarsi interamente ai figli.

Anche dopo la separazione personale, era rimasta il genitore che si occupava prevalentemente dei due figli, mentre il marito aveva potuto dedicarsi completamente al proprio successo professionale, quale amministratore e proprietario di una delle più prestigiose imprese di commercializzazione e produzione delle calzature in Italia, con un fatturato all’estero pari a qualche milione di euro.

Non più in età per poter reperire un’attività lavorativa, la donna viveva con il compagno, una figlia nata dalla nuova unione, e i due figli studenti nati dal precedente matrimonio.

Il reddito del nuovo nucleo familiare era costituito dal solo stipendio del convivente, operaio con una busta paga di circa 1.000 euro al mese.

L’ex coniuge ricorre in Cassazione per la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 10 della legge sul Divorzio, contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva deciso l’immediata soppressione dell’assegno di divorzile in seguito alla semplice convivenza more uxorio con altra persona, senza alcuna valutazione discrezionale in merito alle condizioni oggettive.

QUESTIONE 

La ricorrente sollecita la Corte a riconsiderare l’orientamento più recentemente espresso dalla giurisprudenza, secondo cui la creazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche se di fatto, sciogliendo ogni collegamento con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la precedente fase di convivenza matrimoniale, determina la decadenza dall’assegno divorzile senza possibilità per il giudicante di considerare i redditi dei coniugi al fine di stabilire, comunque, una diversa misura dell’onere contributivo.

Partendo dal profilo compensativo dell’assegno divorzile, integrato dall’apporto personale dato dall’ex coniuge alla conduzione del nucleo familiare e alla formazione del patrimonio comune, destinato ad integrare le ragioni dell’assegno divorzile nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, dovrebbe essere escluso l’automatismo estintivo dell’assegno all’ex coniuge in conseguenza della nuova convivenza.

In presenza dei suddetti elementi, dovrebbe essere consentito al giudice un apprezzamento discrezionale da svolgersi in relazione al caso concreto, ogni qual volta venga in evidenza il carattere compensativo o assistenziale dell’assegno.

RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE

La questione sollevata rientra – a parere della Cassazione – tra quelle di particolare importanza, a norma dell’art. 374 c.p.c. comma 2, poiché pone l’occasione di rimeditare sull’indirizzo recentemente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, da cui il Collegio dichiara di dissentire (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 6855/2015, Cass. Civ. Sez. VI n. 2466/2016 e Cass. Civ. n. 22604/2020).

Il punto in questione è se l’automatismo di perdita del diritto all’assegno per il beneficiario che passi a nuove nozze, sia equiparabile in toto alla costituzione di una nuova famiglia di fatto, ormai riconosciuta e tutelata al pari della famiglia matrimoniale tra le formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost.