7 Novembre 2023

Note sul servicer delle operazioni di cartolarizzazione

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il servicer è il soggetto cui è devoluta l’attività di recupero e la gestione dei crediti nell’ambito di operazioni di cessione di crediti, ivi incluse le cartolarizzazioni (L. n. 130/1999). Il servicer è anzi il vero responsabile del funzionamento delle operazioni di cartolarizzazione, che rappresentano lo strumento più utilizzato dalle banche per ‘smaltire’ i crediti deteriorati.

L’attività di servicing è disciplinata, per le banche, dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285 e, per gli intermediari iscritti all’albo ex art. 106 TUB, dalla Circolare n. 288 della Banca d’Italia.

Il servicer deve essere una banca o un intermediario ex art. 106 TUB (riserva di attività). Per quanto, in particolare, attiene alla riscossione dei crediti ceduti e ai servizi di cassa e di pagamento dell’operazione di cartolarizzazione, l’art. 2 della L. n. 130/1999 stabilisce che tali attività siano svolte da banche o da intermediari finanziari ex art. 106 TUB, prevedendo altresì che gli altri soggetti che intendano svolgere tali compiti debbano chiedere l’iscrizione nell’albo previsto dal predetto art. 106 TUB (v. anche, in argomento, la Circolare n. 288 di Banca d’Italia). Nella prassi, banche e intermediari si avvalgono, in regime di esternalizzazione, di società iscritte all’elenco ex art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza: tali operatori, incaricati delle attività di recupero, non sono sottoposti a vigilanza da Bankitalia (cfr. Banca d’Italia, Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza, novembre 2021).

La scelta di rimettere a banche e intermediari finanziari i compiti di servicing nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti risponde all’esigenza di assicurare un effettivo presidio di conformità su tali operazioni, mediante il coinvolgimento diretto di soggetti vigilati e specializzati nella gestione dei crediti e dei flussi di pagamento (Banca d’Italia, Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza, novembre 2021).

Nelle prassi di mercato i compiti del servicer – sia di “garanzia” che di natura “operativa” (es. attività di recupero, gestione dei reclami della clientela)   sono identificati con le espressioni di “master servicing” (funzioni di garanzia) e di “special servicing” (compiti operativi); a questa distinzione corrisponde un’organizzazione dell’attività di servicing di norma articolata su due soggetti distinti, uno o più special servicer non vigilati (società titolari della licenza ex art. 115 TULPS), incaricati delle attività di recupero dei crediti, e a margine il master servicer vigilato.

Così operando, la funzione unitaria attribuita dalla legge al servicer è, in buona parte, frustrata dall’esistenza di una prassi di mercato orientata verso pratiche che distinguono tra un “master servicer” vigilato che espleta, spesso solo formalmente, le funzioni di garanzia e uno “special servicer” non vigilato che si occupa delle attività di recupero.

A tale riguardo, è stato evidenziato che «questa impostazione non solo pregiudica la visione unitaria dell’operazione di cartolarizzazione ma svuota anche di significato il ruolo del servicer che, ridotto su un piano meramente formale, non può avere contezza dell’andamento dell’attività di recupero dei crediti cartolarizzati rimessa, in maniera pressoché integrale ed esclusiva, allo special servicer scelto direttamente dall’investitore dei titoli. Ciò, peraltro, incide anche sull’efficacia della vigilanza indiretta della Banca d’Italia che rischia di concentrare l’azione di vigilanza sul soggetto (il master servicer) meno determinante per l’attività di recupero e quindi per l’esito dell’operazione di cartolarizzazione» (Mele).

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