7 Novembre 2023

Cooperativa agricola ed assoggettamento alla liquidazione giudiziale

di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Tribunale di Gela 7 luglio 2023

Parole chiave: Liquidazione giudiziale – Cooperativa Agricola – Requisiti accesso liquidazione giudiziale

Massima: “Ai fini dell’applicazione dell’art 2545 – terdecies c.c., occorre accertare sulla base dell’attività svolta in concreto dall’intimata, e non sulla base delle mere risultanze formali della visura camerale e dello statuto sociale, sia se lo scopo mutualistico proprio della cooperativa (art. 2511 c.c.) sia compatibile con lo svolgimento di una attività commerciale, sia se oltre all’attività agricola essa eserciti una attività commerciale. (omissis) Lo scopo mutualistico proprio delle società cooperative (art. 2511 c.c.) non è incompatibile con lo svolgimento di una “attività commerciale” in quanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, non è necessario il cd. lucro soggettivo, ossia il perseguimento di un fine di lucro, bensì è sufficiente il cd. lucro oggettivo, inteso come proporzionalità tra costi e ricavi”.

Disposizioni applicate: art. 2545- terdecies c.c. – art. 2135 c.c. – art. 49 CCI – art. 121 CCI – art. 41, comma 6 CCI

Il Tribunale di Gela affronta in modalità molto lineare, con metodo che non lascia spazio ad interpretazioni ulteriori, la possibile applicazione dell’istituto della liquidazione giudiziale alla società cooperativa, con specifico riferimento alla cooperativa con scopo mutualistico, affrontando l’argomento sia con riferimento all’esercizio effettivo di attività mutualistica in uno con attività anche di natura commerciale ed in secondo luogo, con riferimento alla sufficienza dell’esercizio dell’attività commerciale quale requisito satisfattivo dell’assoggettabilità anche di questo tipo societario alla liquidazione giudiziale.

CASO E SOLUZIONE

A seguito di deposito dell’istanza di apertura di una liquidazione giudiziale, il Tribunale di Gela provvedeva alla verifica dei requisiti di assoggettabilità all’istituto (della liquidazione giudiziale) della cooperativa a scopo mutualistico. Nello specifico il Giudice Relatore verificava, oltre la lettura delle risultanze formali, l’attività effettivamente svolta dalla cooperativa, con lo scopo di conoscere se la stessa effettivamente esercitasse attività lucrativa e non mutualistica e parimenti commerciale e non agricola.

Esclusi entrambi i requisiti che sarebbero stati ritenuti necessari per assoggettare la cooperativa alla liquidazione giudiziale (od alla liquidazione coatta amministrativa se prevista per numero dipendenti), precisava come lo scopo mutualistico fosse compatibile con lo scopo di lucro delle cooperative, rammentando come lo stesso insito nell’attività d’impresa, dovesse definirsi “lucro oggettivo” e come l’esercizio dell’attività agricola fosse altresì compatibile con l’esercizio di attività squisitamente commerciali, ma alle medesime attratte grazie alla connessione soggettiva ed oggettiva presente (art. 2135 comma 2 cc).

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

In merito allo scopo mutualistico delle società cooperative.

L’art. 45 della Costituzione salvaguarda la funzione sociale della cooperativa, giustificando il trattamento legislativo speciale ad essa riservato (l 59/1992 e le leggi speciali previste alle cooperative agricole, mutue assicuratrici, cooperative di credito etc.).

La disciplina (art. 2511 cc e seguenti) qualifica le cooperative in base allo scopo mutualistico ed al capitale variabile, individuando il primo (definizione tratta dalla Relazione al codice civile) “nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato”, ed il secondo nella circostanza che il capitale diminuisce ed aumenta rispettivamente con l’uscita e l’entrata di nuovi soci, senza che la società abbia subito una formale modifica dell’atto costitutivo (art. 2528 cc).

La mancanza di uno scopo di lucro, che viene meno grazie alla volontà di esercitare l’attività di impresa con lo scopo di soddisfare un particolare bisogno economico, permette alla cooperativa di poter fruire altresì di quello che viene definito il carattere democratico.

A diversificare poi le cooperative in sé vi è la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse.

Solo le cooperative a mutualità prevalente svolgono la propria attività a favore dei soci o che si avvalgono nell’esercizio della propria attività quasi esclusivamente delle prestazioni lavorative dei propri soci anche al fine di poter fruire dei benefici fiscali che sono loro concessi. In questo senso si deve individuare una prima discriminazione sull’attività effettivamente svolta, che non rileva ai fini dell’assoggettabilità della società al Codice della Crisi, ben potendo la stessa, se qualificata impresa minore, comunque essere sottoposta alle procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento.

In merito alla corretta classificazione delle attività connesse come afferenti all’attività agricola, piuttosto che all’attività squisitamente commerciale.

Di diverso rilievo invece l’esame dell’effettiva attività svolta dalla cooperativa (o comunque da qualsiasi società). L’impresa agricola così come rivista con la riforma avvenuta grazie al D.lgs 228 del 2001, oggi vede largamente ampliata la propria gamma della possibile attività produttiva.

Definitivamente sciolto il legame con la terra, oggi si spazia dall’attività agricola storicamente intesa alle colture idroponiche. A tale ampliamento si è altresì affiancata la concessione all’esercizio di tutte quelle attività connesse all’attività principale (di trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell’attività agricola) che effettivamente sono di natura squisitamente “commerciale”, ma che restano asservite e qualificate quali agricole in quanto all’attività agricola connesse soggettivamente ed oggettivamente.

Nella quantificazione e qualificazione dell’attività effettivamente svolta si innesta la difficoltà di comprendere quali esercizi possano ritenersi effettivamente agricoli e quali commerciali, in quanto solo ai secondi risulta applicabile il Codice della crisi e dell’impresa (art. 1 comma 1 CCI).

Ed in tal senso oggi si deve qualificare la ricerca dei requisiti che il Giudice deve effettuare quando venga lui riservata la richiesta di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale: l’effettiva verifica che l’attività esercitata possa qualificarsi senza dubbio alcuno quale attività commerciale.

Se il criterio della prevalenza (quantificazione degli utili a bilancio) ha per anni rappresentato l’unico strumento effettivamente applicabile dalla giurisprudenza al fine di considerare “fallibile” o meno un’attività, oggi tale strumento non è del tutto oggettivo.

Le attività connesse infatti, benché esercitate in misura ridotta rispetto all’attività principale, possono sia essere motore di maggiori guadagni, sia essere qualificanti (ma solo apparentemente) di attività squisitamente commerciali, che in realtà esistono solo ed esclusivamente perché connesse all’attività agricola principale, perché altrimenti non poterebbero esistere.

Ed in tale prospettiva l’analisi compiuta dev’essere completa e profonda, soprattutto in presenza di una cooperativa, che di per sé potrebbe suggerire una realtà assolutamente avulsa dall’assoggettabilità alle procedure concorsuali maggiori (art. 2545 terdecies cc).

Concludendo

Il Tribunale di Gela nella corretta individuazione degli elementi che permettono di distinguere realtà societarie ascrivibili alla liquidazione giudiziale o meno, ben delineano due aspetti spesso dimenticati nell’analisi delle società cooperative: la distinzione tra lucro oggettivo e soggettivo.

Le cooperative a mutualità prevalente non ambiscono ad alcun lucro ulteriore – lucro soggettivo che non sia l’esercizio dell’attività di impresa funzionale al miglior soddisfacimento dei bisogni dei propri soci (Cass. n. 9567/2017; Cass. n. 14250/2016 e Cass. n. 6835/2014). Ed in questo, lo svolgimento sistematico dell’attività commerciale rappresenta il lucro oggettivo, che di fatto si sovrappone all’esercizio medesimo dell’attività di impresa.

Quanto all’analisi del secondo requisito necessario all’assoggettabilità al fallimento, cioè la mancanza di esercizio di un’attività agricola, la fattispecie che qui interessa raccoglie i risultati di tale precisa analisi, trattandosi di una cooperativa lavoro la cui attività risulta la lavorazione e conservazione degli ortaggi dalla medesima cooperativa prodotti, e quindi un’attività di conservazione e trasformazione dei prodotti provenienti dall’attività agricola principale, esercitata con l’apporto dei soci cooperatori, nel pieno rispetto della normativa prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Per questo motivo, assenti i requisiti tutti richiesti sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo della cooperativa, la stessa non risulta essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

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