5 Gennaio 2020

Negata l’adozione alla zia residente all’estero che non ha un rapporto significativo con la nipote

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 31672 del 4 dicembre 2019   

Dichiarazione di adottabilità – adozione o affidamento ai parenti entro il quarto grado

(L. n. 184 del 1983, artt. 1, 4, 8, 12 e 15)

Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità, manifestata da parenti entro il quarto grado, di prendersi cura di loro, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra parenti e i bambini.

Non è sufficiente il mero intervento in giudizio da parte degli zii e il loro concreto interesse manifestato nel voler accudire il nipote.

Sono rilevanti anche la mancanza di coesione familiare e la solidità dei rapporti con i genitori del bambino.

Caso

La Corte di Appello di Brescia, sezione minorenni, confermava lo stato di adottabilità di una bambina in tenera età il cui padre si trovava in stato di detenzione carceraria e la cui madre aveva lasciato la Comunità in cui era ricoverata.

I giudici avevano accertato la situazione di abbandono morale e materiale della minore, ignorando le richieste della zia paterna e del marito, residenti in Francia, che avevano dato la loro disponibilità all’adozione o all’affidamento della piccola, intervenendo personalmente nel giudizio di merito e sostenendo le spese dei viaggi in Italia e dell’interprete.

Secondo la Corte, non ci sarebbe stata coesione familiare e solidità di rapporti tra la minore e i suoi genitori, da un lato, e tra la zia paterna e suo marito, dall’altro.

Il padre della minore ricorre in Cassazione ritenendo che siano state violate le norme di legge che riconoscono ai bambini il diritto da vivere nella famiglia di origine.

La sentenza avrebbe violato gli artt. 1, 4, 8, 12 e 15 della legge 184/1983 per due motivi:

  1. per aver omesso di valutare l’interesse superiore della minore a vivere nella famiglia di origine della zia paterna, della quale condivide il legame parentale, la nazionalità e la cultura;
  2. per aver dichiarato lo stato di abbandono nonostante l’esistenza di parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore.

Anche se la minore era stata condotta solo una volta a far visita agli zii in Francia, a causa della sua tenera età e della particolare situazione dei genitori, doveva essere considerato “significativo” il legame alla luce dell’interesse concreto manifestato dai parenti di accogliere e prendersi cura della minore.

Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Anche nella fattispecie di cui all’art. 12 della legge 184/1983, ossia nel caso di esistenza di parenti entro il quarto grado dei minori, è necessaria l’esistenza di rapporti significativi preesistenti tra questi e i bambini, per escludere lo stato di adottabilità.

Il requisito della significatività dei rapporti con i parenti fino al quarto grado, al fine di verificarne l’idoneità soggettiva e la sussistenza delle condizioni oggettive ai fini dell’affidamento dei minori, è valutabile anche sotto il profilo potenziale, ossia dell’impossibilità incolpevole di stabilire rapporti con i minori da parte dei parenti (Cass. Civ. n. 9021/2018).

Dal momento in cui la bambina e la madre erano state prese in carico dai Servizi sociali, la Corte d’appello ha accertato la mancanza di qualsiasi tentativo della zia paterna di incontrare la minore, nel periodo in cui quest’ultima era stata inserita in un progetto comunitario assieme alla madre.

Ricorre altresì la mancanza di potenzialità di recupero non traumatica in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della personalità della minore, anche in considerazione dell’oggettivo radicale cambiamento territoriale e linguistico che si determinerebbe, stante la residenza degli zii in Francia.

Questioni

Un precedente opposto al provvedimento esaminato è rappresentato dalla sentenza della Cassazione n. 16897/2015, in cui la Corte modificò il provvedimento del giudice di merito che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di due minori, nonostante le richieste degli zii di prendersi cura di loro.

Nel caso di specie, secondo la Corte, il giudice non aveva svolto indagini accurate circa la “significatività” del rapporto con i parenti, non essendo sufficiente la motivazione della costituzione tardiva nel giudizio di primo grado da parte degli zii.

La verifica del giudice di merito doveva essere “diretta”, con un’analisi delle personalità degli zii, al fine di verificarne la capacità genitoriale e la relazione con le nipoti.

Tale necessario accertamento può essere escluso solo in presenza di elementi oggettivi gravi e univoci attestanti la non significatività del rapporto.

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