16 Maggio 2017

L’inclusione della mora nelle istruzioni di Banca d’Italia segue la Direttiva Comunitaria

di Marco Errati Scarica in PDF

Banca d’Italia nelle proprie “Istruzioni per la rilevazione del TEG”, indicando tra gli elementi esclusi dal calcolo gli interessi di mora, sottolinea che l’esclusione interviene solo nel caso di “inadempimento”.

Infatti anche l’articolo 19, paragrafo 2 della Dir. 2008/48/CE prevede che “Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto…..” e prosegue, al paragrafo 3, citando che “Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito”.

In questo senso il Legislatore Europeo chiarisce che le “penali” (da ritardo), come gli interessi di mora, vanno considerati nel Costo totale del Credito, fino almeno al momento in cui il contratto di credito sia valido (ad esempio in caso di risoluzione per decadenza dal beneficio del termine, etc.).

La verifica del Costo del Credito deve quindi tenere conto degli interessi di mora eventualmente pagati al creditore fino alla sussistenza della validità del contratto, come previsto peraltro dall’impostazione della formula contenuta nelle Istruzioni di Banca d’Italia per i conti correnti.

Un’analisi corretta deve spingersi ad accertare se, e fino a quale momento, il contratto di credito possa definirsi in una condizione fisiologica oppure patologica, accertando altresì la legittimità dell’eventuale risoluzione.

Nell’esame del TAEG, che ormai va eseguito trimestre per trimestre anche per intercettare eventuali ricadute sull’usura per dazione (Cass. 39334 del 12/07/2016), è fondamentale verificare se il contratto di credito presenti formule adeguate di clausole di salvaguardia e se, nel caso, le stesse siano state rispettate oppure deliberatamente disattese, comportando, quale ovvia conseguenza, la possibilità di invocare la sanzione ex art. 1815 c.c. per l’intero contratto.