9 Aprile 2019

La revocazione per scoperta di nuovi documenti

di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDF

Come è noto l’art. 395, n. 3 c.p.c. consente la revocazione della sentenze “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario”, con ciò mirando a mettere il giudice della revocazione nella condizione di valutare il fatto sulla base di un panorama istruttorio che il giudice a quo, a causa di un evento sottratto alla sfera di controllo delle parti, aveva conosciuto in modo incompleto (e dunque, a differenza dell’“errore” previsto dal successivo n. 4, il motivo in esame non presuppone un vizio nel ragionamento del giudice).

La giurisprudenza ha arricchito lo scarno dato positivo richiedendo, in primo luogo, che il documento revocatorio sia anteriore alla pronuncia della decisione revocanda (da ultimo Cass., 7 maggio 2014, n. 9865; Cass., 7 maggio 2014, n. 9865; Cass., 17 marzo 2000, n. 3116; Cass., 18 agosto 1997, n. 7653), argomentando in motivazione tale assunto sulla base del dato letterale degli artt. 396 e 398 che si riferiscono al “recupero” dei documenti: argomento che non pare univoco, ben potendosi immaginare almeno sul piano astratto il recupero, successivamente alla pronuncia della sentenza, di un documento formatosi anch’esso successivamente alla decisione stessa.

E’ stato poi riempito di significato il requisito della “decisività” della prova,  in realtà previsto per tutti i motivi dell’art. 395, talvolta con ancora maggior precisione –  come nel testo del motivo n. 4, per cui la sentenza deve essere addirittura materialmente “effetto” dell’errore di fatto -, e in ogni caso connesso alla generale esigenza di verifica dell’interesse all’impugnazione e della legittimazione ad agire (insussistente quest’ultima laddove l’attore in revocazione proponga la domanda senza neppure affermare l’idoneità del documento pretesamente revocatorio a orientare diversamente l’esito della decisione).

Nella richiesta di “decisività” è stata così letta non soltanto l’esigenza che il fatto revocatorio (ossia il ritrovamento del documento prima ignorato o di cui era stata impedita la produzione) sia idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice e quindi a condurre ad una decisione di segno difforme rispetto a quella revocanda (Cass., 20 dicembre 2011, n. 27832), ma, con interpretazione particolarmente severa, il carattere decisivo è negato ai documenti che non forniscono prova diretta dei fatti di causa bensì soltanto elementi presuntivi (Cass., 8 aprile 2009, n. 8515; Cass., 31 maggio 2007, n. 2809; Cass., 22 luglio 2004, n. 13650; Cass., 28 aprile 2004, n. 8202; Cass., 22 novembre 1984, n. 5990; Cass., 12 agosto 1976, n. 3036) o argomenti di prova, come quelli desumibili dalle risposte rese a seguito di interrogatorio libero; conferma tale approccio, in dottrina, SATTA, Commentario al codice di procedura civile, II, Milano, 1962, 327, secondo cui il documento deve essere “assolutamente probante, e incompatibile non tanto non le prove raccolte, quanto col giudizio formato in base ad esse. Se il documento servisse solo a integrare le prove, la revocazione dovrebbe essere risolutamente respinta”.

La sentenza non è poi revocabile quando la mancata ovvero tardiva acquisizione del documento sia dipesa da una negligenza di parte (Cass., 12 settembre 2012, n. 15242; Cass., 20 marzo 2009, n. 6281; Cass., 4 febbraio 2005, n. 2287; Cass., 13 agosto 2002, n. 12188), residuando sull’attore in revocazione l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto da cui è dipesa l’impossibilità di produrre il documento nel primo giudizio (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24523).

L’orientamento appare condivisibile, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, sulla cui base il soggetto che propone la domanda di revocazione appare nelle migliori condizioni, almeno potenziali, per dimostrare che la mancata produzione è discesa da un fatto indipendente dalla propria volontà; si pone semmai il problema della severità con cui deve essere valutato l’assolvimento o meno di tale onere, potendo la prova risultare assai gravosa se si aderisce al risalente, e forse eccessivamente rigoroso orientamento – sostenuto da Cass., 5 giugno 1993, n. 6322 – che ravvisa negligenza nella mancata verificazione dell’ipotesi che il documento esista; mentre appare più ragionevole il riscontro del difetto di diligenza laddove la parte, essendo a conoscenza che il documento esiste e che esso è in possesso dell’avversario o di un terzo, non ne abbia richiesto l’esibizione ex art. 210 c.p.c. (così Cass., 20 marzo 2009, n. 6821).

Si segnala a questo proposito che, secondo la Cassazione, non rientra nell’ipotesi di revocazione in esame il riconoscimento – nel corso di una deposizione testimoniale resa, in sede di giudizio penale, da chi era stato convenuto nel precedente giudizio civile – della sottoscrizione apposta sulla copia fotografica di contratto preliminare, fotocopia già prodotta nel giudizio civile conclusosi con sentenza passata in giudicato ed espressamente disconosciuta, quanto alla sua conformità con l’originale, da parte del medesimo convenuto (Cass., 14 giugno 2017, n. 14810: nel complesso caso di specie, l’attore aveva sostenuto in primo grado che il convenuto non avesse adempiuto all’obbligo di stipulare il contratto definitivo di compravendita immobiliare, oggetto di un precedente contratto preliminare prodotto solo in copia anche a fronte del disconoscimento della conformità all’originale; tribunale e corte d’appello rigettavano per assenza della prova scritta del preliminare; il giudice della revocazione accoglieva l’impugnazione sulla base dell’avvenuta dichiarazione del convenuto, sentito in qualità di testimone nel corso di un parallelo processo penale, di aver effettivamente apposto la firma emergente dalla copia disconosciuta nel giudizio civile).

Può essere utile osservare che le regole in materia di preclusioni istruttorie comportano l’inammissibilità della revocazione proposta dalla parte che, entrata nella disponibilità del documento successivamente al maturare di una decadenza, non abbia domandato l’autorizzazione alla produzione tardiva tramite istanza ai sensi dell’art. 153, comma 2 c.p.c. (ROTA, voce “Revocazione nel diritto processuale civile”, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XVI, Torino, 1998, 479), e ciò a maggior ragione dopo l’estensione dell’operatività del rimedio a seguito della L. 69/2009, che, avendo spostato la disciplina dello strumento dalle regole sulla trattazione della causa di primo grado al libro primo del codice, non pone in dubbio la proponibilità dell’istanza anche durante l’appello, qualora il documento sia rinvenuto dopo l’introduzione del relativo giudizio (se il ritrovamento avviene prima di tale momento, l’utilizzabilità processuale del documento dipende invece dalla ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 345, comma 3 per il rito ordinario, dall’art. 437, comma 2 per il rito del lavoro e dall’art. 702 quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione).

L’attore è altresì onerato di dimostrare la data del rinvenimento, anche in questo caso a pena di inammissibilità della domanda (Cass., 11 maggio 2016, n. 9652) da rilevarsi anche d’ufficio (Cass., 9652/2016, cit.; Cass., 4 febbraio 2005, n. 2287), laddove non risulti provato, trattandosi di revocazione straordinaria, che l’azione è stata introdotta entro trenta giorni dalla “scoperta” del documento.

Con tale espressione si deve intendere la conoscenza dell’esistenza dello scritto (Cass., 21 aprile 2006, n. 9369) ovvero l’acquisizione di un grado di conoscenza tale da poterne valutare la rilevanza revocatoria (Cass., 21 febbraio 2019, n. 5144; Cass., 31 agosto 2010, n. 18938, che ha ritenuto integrata l’acquisizione del sufficiente grado di conoscenza dell’attestazione del valore della rendita catastale di un immobile con la comunicazione del suo contenuto al soggetto interessato; Cass., 25 maggio 1987, n. 4688; Cass., 15 novembre 1985, n. 5604), e non necessariamente la materiale apprensione (v. ROTA, op. cit., 480, per cui è sufficiente un’adeguata conoscenza del documento considerando che “attualmente, con il progresso e la maggiore diffusione dei metodi di riproduzione e registrazione, e il conseguente sviluppo di banche dati, appare verosimile che tale momento possa precedere la materiale apprensione del documento originale”).

La Cassazione, con la citata, recente decisione n. 5144 del 2019, ha precisato che l’accertamento del momento a quo costituisce un giudizio di fatto spettante, in via esclusiva, al giudice del merito, e dunque censurabile in sede di legittimità “soltanto per vizi di motivazione, nella misura in cui siano rilevanti ex art. 360, n. 5 c.p.c.”.

Ci si può infine domandare se, attraverso il documento decisivo, possano essere introdotti fatti nuovi, preesistenti alla causa ma ignoti alla parte.

Sul punto si sono registrate timide aperture da parte della dottrina, secondo cui il documento è decisivo se da esso “risultino fatti tali che, qualora il giudice avesse potuto prenderli in considerazione, la pronuncia sarebbe potuta essere diversa” (COLESANTI, voce “Sentenza civile (revocazione della)”, in Noviss. Dig. it., XVI, Torino, 1969, 1167). Ad oggi prevale tuttavia l’opinione negativa, basata sul tenore letterale del motivo, che, riferendosi espressamente ai “documenti”, ossia ad uno specifico mezzo di prova, vincola l’operatività della norma alla sola attività istruttoria e pertanto disvelerebbe la volontà del legislatore di limitare la revocazione al rinvenimento di prove decisive su fatti già allegati (DE STEFANO, La revocazione, Milano, 1957, 166; FAZZALARI, voce “Revocazione (diritto processuale civile)”, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 299; LUISO, Diritto processuale civile, II, Milano, 2015, 508).