9 Maggio 2023

Inadempimento o inesatta esecuzione del pacchetto turistico: il danno alla persona

di Donatella Marino, Avvocato Scarica in PDF

Parole chiave

Turismo organizzato – danno alla persona – danno fisico – danno morale – danno non patrimoniale – danno da vacanza rovinata – risarcibilità – pacchetto turistico – Codice del Turismo – Eden Viaggi 

Sintesi

Secondo la Corte di Cassazione, la disposizione di cui al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 44, applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata, deve essere interpretata nel senso che tra i danni alla persona sono compresi quelli di carattere non patrimoniale, di cui all’art. 2059 c.c., come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti la persona.

Il danno alla persona nel Codice del Turismo

I contratti del turismo organizzato disciplinati al capo I, Titolo I dell’all. 1 del D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79 ( c.d. Codice del Turismo) si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori, nonché ai servizi turistici collegati, la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti (Art. 32 Codice del Turismo).

Secondo l’Art. 33 del Codice del Turismo (lett.c) è definito “pacchetto”, la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (tra quelli individuati dallo stesso Art. 33) ai fini dello stesso viaggio, se si verifica almeno una delle condizioni indicate nella medesima disposizione.

Il Codice del Turismo enuclea e disciplina diverse tipologie di danno, specificando termini prescrizionali diversi in funzione del tipo di danno di cui si chiede il risarcimento. In particolare, a seguito delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 62/2018, il Codice del Turismo individua:

  • per il danno derivante da un difetto di conformità tra i servizi turistici eseguiti rispetto a quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, il termine prescrizionale di cui all’art. 43 co. 7;
  • per il danno alla persona, i termini indicati all’art. 43 co. 8;
  • per il danno da vacanza rovinata, ovvero il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta, la disciplina prevista dall’art. 46.

Malgrado la vicenda oggetto di decisione della Suprema Corte ricada sotto la disciplina precedente le suddette modifiche legislative, i principi enucleati sono validi, mutatis mutandis, anche per l’interpretazione della normativa vigente.

Il fatto

La vicenda prendeva origine dall’azione promossa dai sigg.ri A.A. e B.B. nei confronti di Eden Viaggi Unipersonale Srl per ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata, subito a causa di disservizi nel trasporto e nella sistemazione alberghiera di un viaggio organizzato.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, che veniva però successivamente respinta dal Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’appello della società.

Secondo il Tribunale di Napoli, il danno da vacanza rovinata, oggetto della fattispecie in esame, era da ricondursi all’art. 45 del Codice del Turismo (nella precedente formulazione) che regolava la “responsabilità per danni diversi da quelli alla persona” (e per i quali il diritto al risarcimento si prescriveva in un anno) e non all’art. 44 sulla “responsabilità per danni alla persona (per i quali il diritto al risarcimento si prescrive invece in tre anni), in quanto “il termine danno alla persona era da riferirsi ai soli danni fisici e non anche a quelli morali. Pertanto il Tribunale riteneva prescritto il diritto dei viaggiatori al risarcimento.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, è manifestamente errata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “il termine danno alla persona deve, evidentemente, essere riferito ai soli danni fisici e non anche a quelli morali sia perché è tale l’accezione tecnica del termine e sia perché, altrimenti, la distinzione non avrebbe senso. In tema di cd. vacanza rovinata, infatti, è chiaro che si verte sempre di danni cd. morali in quanto quelli patrimoniali sono risarcibili a prescindere e già oggetto di normative speciali“.

La giurisprudenza sul risarcimento del danno non patrimoniale

La Corte di Cassazione ribadisce, invece, il radicale e consolidato mutamento di prospettiva compiuto dalla giurisprudenza negli ultimi vent’anni in tema di danno non patrimoniale. Individuato dalla Suprema Corte come “ampia ed onnicomprensiva categoria concernente qualsiasi ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica”.

Peraltro, secondo la Suprema Corte, “già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, in tema, la risarcibilità del danno non patrimoniale, individuando il fondamento <non nella generale previsione dell’art. 2 Cost., ma proprio nella cosiddetta vacanza rovinata (come legislativamente disciplinata)> (Cass. 4 marzo 2010, n. 5189). Aggiunge la Suprema Corte che anche “Cass. 20 marzo 2012, n. 4372 ha cassato una decisione che lo aveva negato, affermando che la risarcibilità di tale danno <è prevista dalla legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea>”.

 Infatti, ricorda la Suprema Corte, “la legislazione di settore concernente i pacchetti turistici, emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore… ha reso rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata) subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale”.

 Con l’occasione la Corte di Cassazione ha ricordato l’orientamento della Corte di Giustizia, che già con la Sentenza 12 marzo 2002, n. 168, (pronunciandosi allora in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 5 della precedente direttiva n. 90/314/CEE), aveva affermato che l’articolo doveva essere interpretato “nel senso che, in linea di principio, il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso“, riconoscendo l’importanza sempre maggiore che tutti gli ordinamenti giuridici moderni riconoscono alle vacanze.

In applicazione di tali principi, sostiene la Corte di Cassazione che, la disposizione di cui al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 44 (ratione temporis) deve essere interpretata nel senso che tra i danni alla persona sono compresi quelli di carattere non patrimoniale, di cui all’art. 2059 c.c., “come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti la persona”. Sul punto, dunque, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Napoli, con indicazione al giudice del rinvio di riesaminare la vicenda processuale attenendosi all’enunciato principio di diritto.

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