3 Ottobre 2023

Il denaro ricevuto in dono in occasione delle nozze non deve essere restituito dall’ex coniuge

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. II ordinanza del 19/07/2023, n. 21100

Scioglimento della comunione-divisione- restituzioni

Artt. 1110 e ss c.c.- Art. 143 c.c.

Il denaro donato agli sposi in occasione del matrimonio si presume utilizzato in vista della cerimonia nuziale e per le future esigenze della vita familiare in forza dell’obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c. Dette somme non possono essere ripetute una volta sciolta la comunione tra i coniugi. Possono essere divisi e assegnati in proprietà i beni mobili ricevuti in dono.

CASO

Una donna intenta una causa all’ex marito da cui si è separata giudizialmente, per ottenere la dichiarazione di scioglimento della comunione sui beni e sul denaro che la coppia aveva ricevuto in occasione del matrimonio da parenti e amici, e la condanna alla riconsegna in natura o per equivalente in denaro nella misura della metà di essi, oltre alle somme pagate dalla stessa per lavori eseguiti nella casa coniugale e per il mobilio.

Il tribunale di Agrigento respinge la domanda e la donna ricorre in Appello dove, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ottiene la dichiarazione di scioglimento della comunione dei beni ricevuti in donazione e l’attribuzione della proprietà esclusiva della metà dei beni individuati nella relazione del consulente tecnico di ufficio.

I giudici ritengono infondata la domanda di restituzione del denaro dovendosi presumere, in mancanza di prova contraria, che questo sia stato utilizzato da entrambi per la cerimonia nuziale e per spese relative ai bisogni familiari, quale obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c. cui sono tenuti entrambi i coniugi.

Anche in Cassazione le pretese della ex moglie non sono state riconosciute.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO

Secondo la Corte le spese effettuate prima del matrimonio sono irripetibili. La donazione in denaro del padre della sposa, di parenti e amici, deve ritenersi effettuata in favore di entrambi e le somme utilizzate in vista delle nozze. Non può trovare applicazione l’art. 785 c.c. che riguarda le sole ipotesi di annullamento della donazione obnuziale per nullità del vincolo matrimoniale.

Quanto alle spese sostenute dopo il matrimonio il Collegio ha ribadito il seguente principio di diritto: “Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, comma 1, c.c., in seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio” (Cass. Civ. n. 10927/2018).

Nel caso di specie, non essendoci uno spostamento patrimoniale nei confronti dell’ex marito, ma una spesa di ristrutturazione relativa alla casa familiare, deve presumersi la rispondenza delle spese sostenute ai bisogni familiari e al criterio di proporzionalità contenuto nell’art. 143 c.c.

QUESTIONI

Secondo la giurisprudenza si ha indebito arricchimento di un coniuge a discapito di un altro solo quando la dazione non è proporzionale alle esigenze familiari. Altrimenti l’adempimento dei doveri di solidarietà e contribuzione richiamati dall’art. 143 c.c. comporta una presunzione di utilizzo del denaro per la famiglia (cfr. Cass. Civ. n. 5385/2023).

Analogamente, la Cassazione ritiene che le attribuzioni patrimoniali in favore del convivente di fatto compiute nel corso del rapporto, configurano adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. – e quindi non sono ripetibili – a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza. Le prestazioni che esulino dai doveri di mutua assistenza e collaborazione fanno invece sorgere il diritto alla restituzione di quanto percepito in base ai principi dell’arricchimento senza causa (Cass. Civ. n. 2392/2020).

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