19 Ottobre 2021

Danni endofamiliari: non si escludono per la breve frequentazione padre-figlio  

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, 06/10/2021, n.27139

Danni endofamiliari – dichiarazione giudiziale di paternità

(art. 2059 c.c. – art. 269 c.c.)

L’abbandono del figlio in tenera età protrattosi negli anni integra la fattispecie del danno endofamiliare risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., anche se la frequentazione con il padre è stata breve, dovendo il giudice accertare gli effetti della privazione della figura paterna sullo sviluppo psicofisico nella fase evolutiva del minore.

Caso

Una donna agisce per far dichiarare la paternità naturale in nome e per conto del figlio minore e, con separato giudizio, per ottenere la condanna del padre al rimborso di quanto sostenuto per il mantenimento, oltre ad una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quantificata in 340.000 euro.

Il tribunale, in parziale accoglimento della domanda, aveva condannato il convenuto a corrispondere all’attrice la somma di Euro 330,00 mensili a titolo di arretrati dell’assegno di mantenimento e delle spese straordinarie per il figlio, respingendo la domanda risarcitoria.

La decisione è impugnata innanzi alla Corte d’appello: in primo luogo circa il mancato riconoscimento del danno sofferto dal minore a causa della condotta di progressivo abbandono da parte del padre e per l’omissione del dovere di assistenza che grava sul genitore.

Quest’ultimo, quando il figlio aveva solo diciotto mesi, si era allontanato da lui decidendo di privilegiare la sua famiglia, composta da cinque figli, e aveva persino proposto l’azione per farsi dichiarare decaduto dalla potestà genitoriale.

La Corte territoriale aveva respinto l’appello, osservando che il danno non si era verificato perché la frequentazione col padre era stata minima e per un breve periodo, così da non aver potuto lasciare, a livello cosciente, ricordi della figura paterna.

La donna ricorre in Cassazione per l’omissione di un fatto rilevante e decisivo: la circostanza per cui l’uomo non avesse voluto spontaneamente riconoscere il figlio e la sua richiesta di farsi dichiarare decaduto dalla responsabilità genitoriale.

La sentenza sarebbe stata emessa in violazione delle norme che tutelano i diritti fondamentali del minore.

Infine, nel ricorso si lamenta la mancata ammissione delle prove orali dedotte, dirette a dimostrare la sofferenza sofferta dal minore per l’abbandono del padre.

Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione

La Cassazione ha accolto il ricorso della donna. La Corte territoriale ha errato nel ritenere che il danno per il minore non fosse stato dimostrato perché non erano emerse prove di un concreto danno allo sviluppo psico-fisico del bambino.

La giurisprudenza consolidata ritiene che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione dei genitori verso i figli può integrare gli estremi dell’illecito civile se causa la lesione di diritti costituzionalmente protetti.

Il danno può essere richiesto mediante un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., esercitabile anche nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (Cass. Civ. n. 5652/2012; Cass. Civ. n. 3079/2015; Cass. Civ. n. 14382/2019).

L’errore dei giudici dell’appello è stato escludere il danno per il figlio per la sola brevità della sua frequentazione col padre, avvenuta in tenera età.

In realtà, l’abbandono del figlio dopo appena diciotto mesi dalla nascita costituisce un’aggravante del comportamento del genitore, il quale ha deliberatamente deciso di trascurare il bambino per dedicarsi esclusivamente agli altri figli nati dal suo matrimonio, con evidente grave e iniqua discriminazione.

La Corte avrebbe dovuto accertare quali fossero stati gli effetti causati dal disinteresse del padre, e la mancanza della figura paterna, sullo sviluppo fisiopsichico del bambino, nella fase evolutiva della sua vita.

Questioni

Recentemente, la stessa Cassazione ha specificato che l’illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali, può essere istantaneo – nel caso di singoli comportamenti – o permanente, se il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli

In quest’ultimo caso, è proprio la considerevole protrazione temporale a portare al livello di disvalore costituzionale la condotta illecita, la quale, se fosse soltanto episodica, integrerebbe una violazione delle norme ordinarie relative agli obblighi genitoriali (Cass. Civ. n. 11097/2020).

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