29 Aprile 2025

Il compenso del CTU è posto a carico solidale delle parti anche in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Trib. Verona, 28 gennaio 2025, Est. Vaccari

[1] Liquidazione dell’onorario del CTU nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – Carattere solidale dell’obbligo di corrispondere l’onorario al CTU– Sussistenza.

Massima: “Nei processi in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato l’onere del pagamento dell’onorario del CTU ben può essere posto a carico solidale delle parti”.

CASO

[1] Nell’ambito di una controversia civile, e all’esito della relativa fase istruttoria, il Tribunale di Verona era chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione del proprio compenso formulata dal nominato consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 83 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.

In tale giudizio, una delle parti era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato a norma degli artt. 74 ss. del già citato d.p.r. n. 115/2002.

SOLUZIONE

[1] Pronunciando il decreto di pagamento, il giudice poneva l’onere del relativo pagamento a carico di entrambe le parti – e, dunque, anche in capo allo Stato, per la parte ammessa al patrocinio ex art. 74, d.p.r. n. 115/2002 -, in via solidale.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dal Tribunale di Verona riguarda la possibilità di porre l’onere del pagamento dell’onorario del consulente tecnico d’ufficio a carico solidale delle parti, anche nei processi in cui una di esse sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In primo luogo, è utile ricordare che, in attuazione del disposto di cui all’art. 24, 3°co., Cost. – secondo il quale, come noto, «Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» -, l’istituto del patrocinio a spese dello Stato trova oggi la propria disciplina negli artt. 74 e ss. del d.p.r. n. 115/2002, allo scopo di garantire «la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate».

Non è superfluo ricordare, inoltre, come l’istituto del patrocinio a spese dello Stato sia stato introdotto, ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) anche in relazione alla mediazione civile e commerciale e alla negoziazione assistita, laddove le stesse si configurino quali condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, ossia nei casi in cui il loro esperimento si atteggi come “obbligatorio” (si vedano, a tal proposito, gli artt. 15-bis e ss. del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per la mediazione; e gli artt. 11-bis e ss. del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, per la negoziazione assistita).

Venendo al compenso da liquidare al CTU, l’art. 83 del d.p.r. n. 115/2002 – che ha riguardo all’onorario del consulente tecnico in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato -, prevede che «L’onorario e le spese spettanti […] al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento […]. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto […]. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

In tema di CTU occorre poi ricordare che, secondo giurisprudenza consolidata, il compenso dovuto al consulente deve essere posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l’attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza (in tal senso, Cass., 30 dicembre 2009, n. 28094; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29127).

Infatti, il principio di solidarietà, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, impone che fra le parti del processo civile in relazione al compenso dovuto al C.T.U. – che ha il suo fondamento nella peculiare natura della prestazione, effettuata a favore di tutti i partecipanti al giudizio in funzione del superiore interesse di giustizia (art. 61 c.p.c.) -, non abbia alcuna interferenza il diverso principio, che si pone su tutt’altro piano, della soccombenza, il quale presiede alla regolazione delle spese fra le parti. Il principio di solidarietà attiene, invero, al rapporto fra il C.T.U., ausiliario esterno del giudice, e i soggetti che, beneficiando della sua attività, sono ex art. 1294 c.c. tenuti in solido al pagamento del corrispettivo dovutogli; mentre il principio della soccombenza riguarda invece i rapporti interni fra i condebitori, donde è del tutto irrilevante, per il creditore, che successivamente abbiano avuto regolazione giudiziale, con conseguente costituzione di un titolo esecutivo nei confronti di un coobbligato, risultato insolvente.

Conformemente a tale lettura, si vedano anche i coerenti sviluppi proposti da Cass., 5 novembre 2014, n. 23552, la quale ha chiaramente affermato che “In tema di compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., in quanto quest’ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente”; e da Cass., 13 ottobre 2023, n. 28572, la quale ha ulteriormente precisato che “La prestazione del consulente tecnico d’ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a suo favore. Ne consegue che – in caso di conciliazione tra le parti e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo – l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della sua nomina”.

Alla conclusione proposta non osta neppure il rinnovato disposto dell’art. 131, 4°co., lett. abis), del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dal correttivo alla riforma Cartabia di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

In virtù di tale intervento, infatti, è oggi previsto che «Sono spese anticipate dall’erario: […] a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge».

Tale intervento si è infatti limitato ad adeguare la disciplina in tema di liquidazione del compenso del CTU nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla sentenza della Corte Cost., 1° ottobre 2019, n. 217, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’allora vigente 3°co. del richiamato art. 131 (ora abrogato dal d. lgs. n. 164/2024), nella parte in cui prevedeva che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati fossero «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’Erario.

Con ciò, tuttavia, il legislatore non ha voluto influire sulla natura del rapporto tra le parti processuali e il CTU, che mantiene le caratteristiche sopra indicate (restando, dunque, regolato dal principio della solidarietà) anche nei processi in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto, il CTU che abbia svolto il proprio incarico in un processo con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può scegliere di soddisfarsi per l’intero nei confronti di una qualsiasi delle parti e, quindi, mediante il meccanismo della anticipazione se intendesse soddisfarsi in tutto o in parte nei confronti dello Stato, che in caso di pagamento dell’intero importo liquidato avrà possibilità di rivalsa verso la parte abbiente ai sensi dell’art. 1299 c.c.

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