3 Dicembre 2019

Collocamento preferenziale al padre più educativo e presente

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, 20 novembre 2019, n. 30191

Affidamento e collocamento del figlio minore – giudizio prognostico capacità genitoriale

Art. 337 ter c.c.

Nella scelta del genitore presso cui collocare il minore in via prevalente, da effettuarsi in base a un giudizio sulla capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto col minore, può essere preferito il padre, più presente, più educativo, e garante di maggiore stabilità.

Caso

La vicenda di questa coppia di genitori altamente conflittuali, nasce con il provvedimento del Tribunale  per i Minorenni di L’Aquila con il quale si dispone l’affidamento della bambina ai Servizi sociali del Comune e il collocamento della stessa in via preferenziale presso il padre.

Avendo la Corte d’Appello respinto l’impugnazione, la madre ricorre in Cassazione deducendo

la violazione o la falsa applicazione dell’art. 337 ter, comma 1 e 2.

Il provvedimento avrebbe erroneamente attribuito un significato irragionevole alla nozione di “interesse del minore”.

I giudici di merito non avrebbero fatto applicazione del principio così detto di “maternal preference”, già affermato dalla Cassazione in passato, ossia di privilegiare la collocazione della minore presso la madre, anche a prescindere dal cambiamento da parte di quest’ultima del luogo di residenza.

Soluzione e percorso argomentativo della Cassazione

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile. Infatti, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, il giudizio prognostico del giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve basarsi sulle capacità dei genitori di crescere e educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, e va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto.

Rilevano anche le consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore, fermo restando, il rispetto del principio della bigenitorialità, che prevede una presenza comune di entrambi i genitori nella vita del figlio (Cass. Civ. n. 18817 23/09/2015).

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello di L’Aquila ha correttamente applicato il principio, fissando la collocazione prevalente della bambina presso il padre, in grado di garantirle maggiore stabilità, e di darle quel senso di sicurezza e continuità già fortemente indebolito dalla conflittualità tra i genitori.

I giudici di merito hanno, nello specifico, motivato quali fossero le ragioni della collocazione prevalente presso il padre: uno stile educativo più idoneo da parte di quest’ultimo, al contrario della madre più permissiva, ma anche distante emotivamente dalla minore.

Questioni

Con l’ordinanza della I sezione civile del 4.11.2019 n. 28244, nel decidere su un affidamento esclusivo del figlio, la Cassazione aveva affermato il suddetto principio secondo cui il giudice deve formulare un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere e educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, anche basandosi sulle modalità con cui in passato è stato svolto il ruolo (Cass. Civ. n. 28244/2019).

Controversa è invece la questione della “preferenza materna” sollevata dalla madre ricorrente.

La Cassazione – con la sentenza del 14 settembre 2016, n. 18087 – aveva affermato il principio secondo cui se i figli sono di età prescolare o scolare, la madre è il genitore con il quale i bambini devono essere collocati prevalentemente.

In senso contrario, diversi tribunali di merito non avevano ritenuto di applicare il principio al fine di tutelare la genitorialità paterna, anche in presenza di un minore in tenera età (Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 19 ottobre 2016).

Con l’odierna sentenza, la Cassazione conferma un collocamento prevalente al padre, a prescindere dal criterio della preferenza materna.

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