Diritto Bancario

Determinazione del Tasso Effettivo Globale

  Si segnala una recente ordinanza del Trib. Avellino 28.9.2015 (allegato) in tema di usura bancaria, nella quale il giudice ha formulato al CTU i seguenti quesiti: – “nel valutare il superamento del tasso soglia, [il CTU] consideri ‘qualsiasi commissione e remunerazione a qualsiasi titolo e spesa’ (anche spese di assicurazione e spese di estinzione anticipata), fatta eccezione solo di imposte e tasse dovute per legge” [nel recente passato si sono già espressi a favore dell’inserimento della penale di anticipata estinzione nel calcolo del TEG il Trib. Pescara 28.11.2014 e il Trib. Bari 12.12.2014] – “in particolare, il CTU effettui un doppio calcolo nel valutare il superamento del tasso soglia: il primo prendendo in considerazione solo gli  interessi convenzionali come…

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Trasparenza bancaria e le ipotesi di nullità

Il titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) del TUB individua le ipotesi di nullità dei contratti bancari, tra cui è possibile distinguere quelle che 1) determinano soltanto la caducazione della singola clausola invalida da quelle che 2) causano la nullità dell’intero contratto di finanziamento. Premesso che quelle in oggetto sono tutte nullità di protezione, ossia “operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice” (art. 127 tub), di seguito si indicano le nullità contemplate nel titolo VI del testo unico bancario. Determinano la caducazione della singola clausola affetta da nullità, lasciando in vita il contratto: – il rinvio agli usi (art. 117 tub) – la pattuizione di tassi, prezzi e…

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Determinazione del Tasso Effettivo Globale

Si segnala una recente ordinanza del Trib. Avellino 28.9.2015 (allegato) in tema di usura bancaria, nella quale il giudice ha formulato al CTU i seguenti quesiti: – “nel valutare il superamento del tasso soglia, [il CTU] consideri ‘qualsiasi commissione e remunerazione a qualsiasi titolo e spesa’ (anche spese di assicurazione e spese di estinzione anticipata), fatta eccezione solo di imposte e tasse dovute per legge” [nel recente passato si sono già espressi a favore dell’inserimento della penale di anticipata estinzione nel calcolo del TEG il Trib. Pescara 28.11.2014 e il Trib. Bari 12.12.2014] – “in particolare, il CTU effettui un doppio calcolo nel valutare il superamento del tasso soglia: il primo prendendo in considerazione solo gli  interessi convenzionali come sopra…

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Centrale rischi e debitore concordatario

  Con Comunicato 10 agosto 2015 la Banca d’Italia ha fornito chiarimenti riguardo alle corrette modalità di segnalazione in Centrale dei Rischi dei debitori che hanno formulato domanda di concordato preventivo (‘concordato in bianco’ o ‘concordato con continuità aziendale’). Con precedente Comunicato del 7 febbraio 2014 l’Organo di Vigilanza aveva già precisato che a partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo e sino a quando non sia noto l’esito della domanda, le esposizioni del debitore concordatario devono essere segnalate in Centrale dei Rischi tra le ‘inadempienze probabili’: fanno eccezione le ipotesi in cui a) ricorrano “elementi obiettivi nuovi” che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell’ambito delle sofferenze; b)…

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Contenzioso bancario e oneri probatori

Nel contenzioso bancario è spesso disputata, ad es. in materia di anatocismo, la distribuzione degli oneri probatori che gravano su banca e correntista.   Secondo parte della giurisprudenza di merito, nel giudizio di ripetizione d’indebito, anche se la banca non abbia proposto domanda riconvenzionale, se non siano stati depositati gli estratti conto fin dall’inizio del rapporto e il saldo contabile risulti ‘negativo’ per il correntista, deve assumersi, quale base del riconteggio, un saldo di partenza pari a zero, in quanto il principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., deve essere adeguatamente temperato avendo riguardo al principio della vicinanza alla fonte della prova che le Sezioni Unite, n. 13533 del 2001, hanno elevato a criterio principe nella ripartizione dell’onere…

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Polizze assicurative e anticipata estinzione del finanziamento

Qual’è la sorte delle polizze assicurative collegate al finanziamento in caso di anticipata estinzione?  In caso di estinzione anticipata del finanziamento viene meno la ragione giustificativa della polizza assicurativa accessoria, stipulata per il caso di morte, invalidità, malattia o licenziamento del soggetto finanziato; di conseguenza, cade l’obbligo di pagare per i periodi successivi i premi dell’assicurazione eventualmente contratta a protezione della restituzione delle somme erogate. Secondo l’Arbitro bancario Finanziario è configurabile un diritto restitutorio/risarcitorio del cliente nei confronti della banca finanziatrice in relazione al premio versato per l’eventuale polizza assicurativa collegata al finanziamento: nella fattispecie trova applicazione l’Accordo siglato nel 2008 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) che impegna la banca a restituire…

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Modifiche unilaterali dei contratti bancari

L’articolo 118 TUB accorda alla Banca la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni del contratto di finanziamento (c.d. ius variandi), stabilendo al contempo condizioni e limiti precisi per un legittimo esercizio di tale facoltà. La disciplina in commento prevede, infatti, che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata in vigore. In particolare, l’art. 118 TUB stabilisce che:  – la facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto ed espressamente approvata dal cliente; diversamente, la banca non può adottare modifiche unilaterali; – il cliente deve essere informato delle modifiche con un preavviso minimo…

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Novità in tema di anatocismo bancario

La Banca d’Italia, in data 25.8.2015, ha messo in pubblica consultazione (fino al 23.10.2015) la proposta che intende formulare al CICR per dare attuazione all’art. 120, 2° co., testo unico bancario.Di seguito un sintetico panorama della nuova disciplina. – Gli interessi maturati non possono produrre interessi; – Le nuove disposizioni si applicano “a tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito”; – Non si applicano, invece, agli interessi di mora; – E’ stabilito che l’imputazione dei pagamenti sia regolata in conformità dell’art. 1194 c.c.   Relativamente, in particolare, all’apertura di credito in conto corrente (art. 4 proposta di delibera): – Gli interessi attivi e passivi devono essere conteggiati con la stessa periodicità, comunque non inferiore a…

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La rinascita delle inibitorie collettive a tutela dei consumatori e il presunto divieto del c.d. “anatocismo bancario”

La controversa applicabilità dell’art. 120, 2° comma, T.U.B., che sembra imporre un divieto di capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi), è all’origine della riscoperta dello strumento della azione inibitoria collettiva; alcuni uffici giudiziari, accogliendo le azioni esercitate in sede cautelare da alcune grandi associazioni di consumatori, hanno inibito alle banche di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già in essere o che verranno in futuro stipulati con consumatori, nonché di predisporre, utilizzare e applicare clausole anatocistiche.   Dopo un lungo periodo di torpore, alcune grandi associazioni di consumatori hanno riscoperto lo strumento della azione inibitoria collettiva. Per circa dieci anni, dalla metà degli anni novanta del secolo scorso,…

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Cambia la trasparenza bancaria

Con Provvedimento 15 luglio 2015 della Banca d’Italia sono stati modificati alcuni profili contenuti nella disciplina “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009 e successive modifiche. Le variazioni si sono rese necessarie al fine di recepire innovazioni normative intervenute negli ultimi anni, realizzare una semplificazione dei documenti informativi e fornire chiarimenti sulla disciplina attuale. Per agevolare la consultazione delle innovazioni, per un periodo di sei mesi la Banca d’Italia pubblicherà sul proprio sito internet una versione aggiornata, non ufficiale, delle disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, con l’evidenza delle modifiche apportate. Gli intermediari dovranno adeguarsi…

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