Diritto Bancario
Strumenti derivati e responsabilità dell’intermediario
La responsabilità del datore di lavoro per fatto del dipendente è prevista sia in sede contrattuale (art. 1228 c.c.) che in sede extracontrattuale (art. 2049 c.c.). A parte la diversa natura della responsabilità, entrambe le norme prevedono che colui che si avvale dell’opera di altri ne risponde, purché sussista – secondo quanto elaborato dalla giurisprudenza – il c.d. nesso di occasionalità necessaria, il quale si atteggia quale nesso causale tra l’esercizio delle incombenze dell’ausiliario e il danno. La disciplina si fonda sul fatto che l’agire del dipendente è uno degli strumenti dei quali l’intermediario si avvale nell’organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi e sull’esigenza di offrire una adeguata garanzia all’investitore. Si…
Continua a leggere...Recesso della banca dall’apertura di credito
La Corte di cassazione, con la sentenza del 24 agosto 2016, n. 17291, torna ad occuparsi di una importante questione: quando il recesso della banca dal rapporto di affidamento in conto corrente può dirsi imprevisto o arbitrario? I principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte sono i seguenti: in caso di recesso di una banca dal rapporto di credito a tempo determinato in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell’ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie, tali…
Continua a leggere...La Cassazione su anatocismo e usura
Si segnala una interessante decisione della Cassazione del 17.8.2016, n. 17150, che ha stabilito due importanti principi di diritto, di immediato impatto sul contenzioso bancario in materia di anatocismo e usura: 1) In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, una volta che il giudice abbia dichiarato la nullità della detta clausola egli non può applicare la capitalizzazione annuale degli interessi, perché questi, in conseguenza di quella declaratoria, si sottraggono a qualunque tipo di…
Continua a leggere...Delibera CICR 3.8.2016 (anatocismo bancario)
Il 3 agosto 2016 il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha approvato la Delibera (allegata) che detta le disposizioni attuative del secondo comma dell’art. 120 del Testo unico bancario (TUB). Si segnalano i seguenti aspetti della citata Delibera, che è previsto gli intermediari applichino a partire, al più tardi, dal 1° ottobre 2016: – l’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 c.c. – gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora – agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile – nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori…
Continua a leggere...Nuove istruzioni Bankitalia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi
Il TEGM, come noto, risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d’Italia per conto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che tiene conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata ogni anno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, che affida alla Banca d’Italia la rilevazione dei dati. Dal 14…
Continua a leggere...Ancora sull’imputazione dei pagamenti nel conto corrente bancario
Facendo seguito ad altro contributo in argomento (vedi 27.5.2016, Conto corrente bancario e art. 1194 c.c.), si segnala una significativa decisione della Cassazione (Cass. 26.5.2016, n. 10941) relativa all’applicabilità al conto corrente bancario dei criteri di imputazione dei versamenti disciplinati dall’art. 1194 c.c. Come noto, l’art. 1194, comma 1, c.c., stabilisce che: “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”. Detto disposto normativo – che detta il principio secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima al capitale e successivamente agli interessi, salvo il diverso accordo con il creditore – postula che il credito sia liquido ed esigibile, dato che questo, per la sua natura, produce gli…
Continua a leggere...Sugli interessi che compongono la rata del mutuo
La rata rappresenta la quota di debito che il debitore è tenuto a restituire al creditore a scadenze periodiche prestabilite. L’importo della rata è abitualmente costituito da due elementi: una prima quota finalizzata a rimborsare parzialmente il debito contratto (quota di capitale); una seconda quota che costituisce il pagamento degli interessi per l’arco temporale di riferimento (quota di interessi). Gli interessi che compongono la rata di mutuo non mutano la loro natura se conglobati in rate unitarie, aventi la sola funzione di consentire di dilazionare nel tempo la restituzione del capitale e degli interessi dovuti dal mutuatario alla banca erogante il finanziamento. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/05/2014, n. 11400; Cass. 27/12/2013, n. 28663; Cass. 11/01/2013, n. 60; Cass. 29/01/2013,…
Continua a leggere...Bankitalia: 15° aggiornamento Istruzioni Centrale dei Rischi
La Banca d’Italia ha emanato il 15° aggiornamento della Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi». Con il presente aggiornamento è realizzato un intervento di semplificazione delle fonti normative che regolano il funzionamento della Centrale dei rischi ed è operata una parziale riorganizzazione della struttura della Circolare; nel nuovo documento sono altresì confluiti i chiarimenti forniti agli intermediari creditizi con precedenti comunicazioni. Si richiama, in particolare, l’attenzione sui seguenti aspetti esplicitati nella Circolare: – requisito fondamentale per garantire l’affidabilità dei servizi offerti dalla Centrale dei rischi è la qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei rischi…
Continua a leggere...Cass. 12965/2016: CMS e usurarietà del tasso d’interesse
Si segnala l’interessante sentenza della Suprema Corte 22.6.2016 n. 12965, che ha fissato i seguenti principi in materia di usura bancaria: – la clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che preveda l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ma solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex art. 1344 cod. civ., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall’art. 1815, comma 2, cod. civ. per il mutuo (regola applicabile per tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione…
Continua a leggere...Collocazione del credito ipotecario in via privilegiata ex art. 2855 c.c.
Nell’ipotesi di credito garantito da ipoteca – categoria cui sono riconducibili i mutui ordinari e fondiari -, sono assistiti dal privilegio ipotecario ex art. 2855 c.c.: – il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente, comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell’iscrizione. In particolare, nei contratti di mutuo il capitale è costituito dal capitale mutuato meno la somma di tutte le frazioni imputate a capitale delle rate di ammortamento venute a scadenza e pagate; – le spese accessorie, ossia le spese per la costituzione di ipoteca volontaria (ma non le spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo, anche se contestuale alla costituzione di ipoteca), le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie, ecc.) e di rinnovazione nonché le spese ordinarie occorrenti per l’intervento…
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