5 Ottobre 2015

Centrale rischi e debitore concordatario

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

 

Con Comunicato 10 agosto 2015 la Banca d’Italia ha fornito chiarimenti riguardo alle corrette modalità di segnalazione in Centrale dei Rischi dei debitori che hanno formulato domanda di concordato preventivo (‘concordato in bianco’ o ‘concordato con continuità aziendale’).

Con precedente Comunicato del 7 febbraio 2014 l’Organo di Vigilanza aveva già precisato che a partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo e sino a quando non sia noto l’esito della domanda, le esposizioni del debitore concordatario devono essere segnalate in Centrale dei Rischi tra le ‘inadempienze probabili’: fanno eccezione le ipotesi in cui a) ricorrano “elementi obiettivi nuovi” che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell’ambito delle sofferenze; b) l’esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda di concordato.

Con la predetta Comunicazione del 10 agosto 2015 la Banca d’Italia ha ulteriormente precisato che per “elementi obiettivi nuovi” devono intendersi circostanze: a) sopravvenute rispetto alla data di deposito della domanda di concordato e la cui conoscenza sia intervenuta durante la procedura (a far data dal deposito della domanda sino all’omologa del concordato); b) ritenute idonee dall’intermediario segnalante a determinare l’inadempimento o l’annullamento del concordato; c) non coincidenti con il contenuto stesso della proposta concordataria; d) non connesse direttamente con l’iter procedurale previsto per il “concordato in bianco” o il “concordato con continuità; e) non dipendenti dalle valutazioni effettuate da altri intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi; f) non legate a iniziative finalizzate a rafforzare le probabilità di risanamento o comunque il buon esito del concordato.

Non rientrano, quindi, tra gli “elementi obiettivi nuovi”, l’asserita inadeguatezza della percentuale di soddisfo oggetto della proposta concordataria, l’inadempimento preesistente alla domanda (ovvero protrattosi in pendenza dell’iter di omologa), la richiesta del debitore di ‘nuova finanza’, la dismissione di una parte del patrimonio aziendale dell’impresa concordataria, l’appostazione a sofferenza effettuata da altro intermediario, il differimento del termine concesso dal giudice al debitore per la definizione della proposta. 

Viceversa rientrano tra gli “elementi obiettivi nuovi”, rileva ancora la Banca d’Italia, la dolosa alterazione della situazione patrimoniale dell’impresa nonché la dolosa sottrazione, ovvero la dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo.