23 Ottobre 2015

Invalidità della commissione di massimo scoperto

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Di seguito una rassegna di orientamenti giurisprudenziali sulle cause di invalidità della commissione di massimo scoperto (CMS).

La clausola di determinazione della commissione di massimo scoperto, poiché di regola variamente interpretata (corrispettivo autonomo rispetto agli interessi o remunerazione assimilabile agli interessi passivi), è necessario sia esplicitata in contratto, è cioè indichi: 1. la percentuale da applicare, 2. su quale somma, 3. la periodicità del calcolo; in difetto di tali essenziali informazioni, la CSM è nulla per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 cc (Trib. Cassino 10.6.2008; Trib. Teramo 18.1.2010; Trib. Piacenza 12.4.2011; Trib. Padova 10.6.2011; Trib. Prato 5.11.2013; Trib. Reggio Emilia 23.4.2014; Trib. Bari 24.4.2014; Trib. Nola 20.2.2015; Trib. Alessandria 21.2.2015; Trib. Potenza 25.2.2015; Trib. Verona 27.3.2015; Trib. Pavia  4.5.2015; Trib. Torino 20.6.2015; Trib. Bari 28.7.2015; Trib. Urbino 4.8.2015).

Se la CMS – come si verifica nella prassi – ha una funzione di fatto sovrapponibile a quella degli interessi corrispettivi in quanto calcolata sul massimo importo utilizzato, e si tratta quindi di un onere aggiuntivo ad interessi passivi che la Banca già percepisce sulla somma effettivamente utilizzata dal cliente nell’ambito del fido, la giurisprudenza di merito ritiene che in questo caso la clausola sia nulla per la mancanza di una valida causa negoziale (Trib. Bari 24.4.2014; Trib. Firenze 16.7.2013; Trib. Padova  10.6.2011; Trib. Parma 23.03.2010; Trib. Torino 21.01.2010; Trib. Monza 11.06.2007; contra Trib. Pescara 24.6.2013).

La CMS è priva di causa se calcolata su importi entro il fido e non in relazione allo scoperto di conto (Trib. Mantova 21.4.2007; Trib. Mondovì 17.2.2009; Trib. Teramo 18.1.2010; Trib. Ascoli Piceno 4.2.2010); è altresì priva di causa se calcolata in relazione a un conto corrente chiuso (App. Catania 15.9.1987; App. Lecce 27.6.2000; Trib. Reggio Calabria 28.6.2002).

La Cassazione, infine, ha stabilito che poiché la natura e la funzione della commissione di massimo scoperto non si discosta da quella degli interessi, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati, il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 24428 del 2010 (decorrenza della prescrizione decennale dell’azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati sul conto distinguendo tra versamenti con funzione ripristinatoria e versamenti con funzione solutoria della provvista) può essere applicato anche al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto (Cass. 26.2.2014, n. 4518).