Diritto Bancario

Procedura di liquidazione del patrimonio del fideiussore ex art. 14-ter l. n. 3/2012, mancate istanze del creditore ed estinzione della fideiussione

Tribunale di Brescia, 16 novembre 2021, Giudice Pernigotto Parole chiave Fideiussione – Estinzione della fideiussione – Scadenza dell’obbligazione principale – Mancata proposizione di istanze – Decadenza – Effetti sulla procedura di liquidazione del patrimonio Massima Nell’ambito di un procedimento di liquidazione del patrimonio di un debitore che ha rilasciato fideiussione, nel caso in cui la banca garantita da fideiussione non abbia proposto le proprie istanze contro il debitore principale nel termine di sei mesi come previsto dall’art. 1957 c.c., il fideiussore è liberato dall’obbligazione fideiussoria, con la conseguenza che la banca creditrice non può partecipare alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore-fideiussore.  Disposizioni applicate Art. 14-ter l. 27 gennaio 2012, n. 3 (liquidazione dei beni), art. 1957 c.c. (scadenza…

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L’esenzione dalla revocatoria fallimentare delle operazioni di credito fondiario

Il c.d. “consolidamento abbreviato” dell’ipoteca, privilegio che ha sempre caratterizzato le operazioni di credito fondiario (v. art. 18 del r.d. n. 646 del 1905), è confermato dal quarto comma dell’art. 39 TUB, secondo cui le ipoteche (anche concesse da terzi) iscritte a garanzia del rimborso di un finanziamento fondiario non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Resta inteso che il fallimento del mutuatario dopo poco tempo dall’iscrizione ipotecaria (anche consolidata) potrebbe rendere “attaccabile” l’ipoteca fondiaria per concessione abusiva del credito (ossia concessione di credito a soggetto finanziariamente non meritevole), dovendo l’attività creditizia operare nel perimetro delineato dagli artt. 41 e 47 Cost. nonché 1175, 1366 e 1375…

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Il pignoramento del saldo del rapporto in conto corrente

Una recente sentenza della Cassazione (Cass. 23 novembre 2021, n. 36066) ha operato una esaustiva ricognizione di tematiche inerenti al pignoramento del saldo del rapporto in conto corrente, di seguito sintetizzate. Non è autonomamente pignorabile, in sé, la mera disponibilità derivante al correntista in virtù del contratto di apertura dì credito bancario. Con riguardo al rapporto di conto corrente bancario, è d’altra parte pignorabile in danno del correntista solo il saldo attivo del rapporto, non le singole rimesse che affluiscono sullo stesso: se al momento del pignoramento il saldo del rapporto in conto corrente è negativo, le eventuali successive rimesse a favore del correntista non determineranno necessariamente l’esistenza di un credito pignorabile, se non nella misura in cui esse siano…

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La necessità di una valutazione della complessiva situazione finanziaria ai fini della segnalazione in “sofferenza” presso la Centrale dei rischi

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 30 giugno 2021, Giudice relatore Di Sano Parole chiave Banca d’Italia – Centrale dei rischi – Segnalazione in sofferenza – Valutazione complessiva Massima In tema di segnalazione presso la Centrale dei rischi di Banca d’Italia nella categoria “sofferenza”, laddove la segnalazione riguardi un’esposizione debitoria di pochi euro nonché il mancato pagamento di due sole rate di un finanziamento, una valutazione complessiva della situazione del debitore può condurre a ritenere che non si versi in una condizione di sofferenza vera e propria, assimilabile all’insolvenza. Disposizioni applicate Banca d’Italia, Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, art. 700 c.p.c. CASO Due persone vengono segnalate a sofferenza nella Centrale dei rischi di Banca d’Italia. Ritenendo che la segnalazione…

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I costi di produzione della documentazione bancaria secondo l’ABF

Le problematiche inerenti al reperimento e alla produzione della documentazione bancaria giungono spesso all’Arbitro Bancario Finanziario. Relativamente ai costi addebitabili alla clientela per l’accesso alla documentazione bancaria (art. 119, comma 4, TUB: «Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione»), gli intermediari creditizi devono indicare al cliente, al momento della richiesta, le presumibili spese. Il predetto articolo deve essere interpretato nel senso di garantire all’utenza un accesso agli atti tempestivo ed economico: nel contemperare gli interessi in gioco, la norma in questione ha inteso ancorare i costi addebitabili alla parte debole ad un criterio indennitario anziché remunerativo; la norma, in realtà, consente all’intermediario di conseguire non già un compenso forfetario a ristoro del generico dispiego…

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L’ipoteca nelle operazioni di credito fondiario

Nelle operazioni di credito fondiario, la garanzia ipotecaria assume una fondamentale rilevanza. Tale centralità, espressa dalla previsione della priorità del grado e dalla vincolante relazione esistente tra credito erogato e valore della garanzia immobiliare (art. 38 TUB), è confermata dalla particolare disciplina che il testo unico bancario, nella parte destinata alle operazioni di credito fondiario, riserva alla garanzia ipotecaria, dedicandovi l’intero art. 39, le cui disposizioni rimarcano il ruolo cardine da essa svolto nell’ambito dei finanziamenti suddetti. In proposito, non è mancato chi ha addirittura parlato di «ipoteca fondiaria», come sottotipo dell’ipoteca codicistica (Presti). L’art. 38 TUB ha confermato la necessità della priorità del grado ipotecario quale ulteriore requisito di “fondiarietà” dell’operazione creditizia. L’individuazione delle ipotesi in cui la sussistenza…

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La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco di crediti

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco di crediti, di cui all’art. 58 TUB, non è una modalità esclusiva di notifica della cessione, ben potendo provvedervi la cessionaria anche con una comunicazione individuale, per es. attraverso un atto giudiziale contenente la richiesta di pagamento. La notificazione della cessione – estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa – può avere luogo con l’atto di citazione o in corso di giudizio (Cass. n. 5997/2006: l’art. 58, comma 2, TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica…

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La forma del contratto di apertura di credito

L’art. 117, comma 1, TUB stabilisce che «i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti». Il secondo comma del medesimo articolo dispone, altresì, che il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 10 (Forma dei contratti) della Delibera CICR 4 marzo 2003, le Istruzioni di Bankitalia in materia di trasparenza bancaria (Sez. III, par. 2) prevedono che la forma scritta non è obbligatoria per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto (l’esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente; restano comunque soggette all’obbligo di forma scritta le…

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La Commissione di istruttoria veloce (c.d. CIV)

A fronte di eventuali sconfinamenti, i contratti di conto corrente, apertura di credito e carta di credito possono prevedere a carico del cliente una Commissione di istruttoria veloce (CIV) quale unico onere ulteriore rispetto all’applicazione del tasso di interesse sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento concesso. Ai sensi del D.M. n. 644/2012 per ciascun contratto la commissione di istruttoria veloce è determinata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto; tale soluzione consente ai clienti di conoscere con chiarezza in via preventiva l’esatto ammontare degli oneri applicabili in caso di sconfinamento e di confrontare agevolmente le offerte dei diversi operatori. Gli intermediari rendono noti alla clientela i casi in cui è applicata la CIV. Il decreto ministeriale specifica,…

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Art. 1956 c.c. e autorizzazione “tacita” del fideiussore

L’art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione». L’onere del creditore (ad es. banca) di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla evidente finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa (Cass. n. 7444/2017; Cass. n. 32774/2019). Dalla violazione di tale regola di…

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