30 Novembre 2021

I costi di produzione della documentazione bancaria secondo l’ABF

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Le problematiche inerenti al reperimento e alla produzione della documentazione bancaria giungono spesso all’Arbitro Bancario Finanziario.

Relativamente ai costi addebitabili alla clientela per l’accesso alla documentazione bancaria (art. 119, comma 4, TUB: «Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione»), gli intermediari creditizi devono indicare al cliente, al momento della richiesta, le presumibili spese.

Il predetto articolo deve essere interpretato nel senso di garantire all’utenza un accesso agli atti tempestivo ed economico: nel contemperare gli interessi in gioco, la norma in questione ha inteso ancorare i costi addebitabili alla parte debole ad un criterio indennitario anziché remunerativo; la norma, in realtà, consente all’intermediario di conseguire non già un compenso forfetario a ristoro del generico dispiego di tempo e di energie occorsi per estrarre i documenti richiesti, quanto piuttosto di recuperare i costi effettivamente sostenuti per recuperare tali documenti. In altri termini, occorre verificare che, sull’importo richiesto dall’intermediario per la produzione della documentazione, non sia surrettiziamente caricato un corrispettivo per il servizio di ostensione (ABF Milano n. 20985/2021).

È diffuso il convincimento che debbano essere recuperati dalla banca solo i costi vivi sostenuti per la ricerca e la produzione della documentazione (ABF Milano n. 69/2010; ABF Napoli n. 2453/2011; ABF Roma n. 1432/2013; ABF Napoli n. 28.9.2015, n. 7600; ABF Napoli n. 3759/2015; ABF Napoli nn. 1183/2017 e 2308/2017; ABF Milano n. 2609/2017). Sicuramente censurabili appaiono richieste di esborsi di entità tale da pregiudicare l’esercizio del diritto del correntista di acquisire la documentazione bancaria.

L’ABF ha rilevato che con gli attuali sistemi di archiviazione elettronica questi costi non possono che essere contenuti (ABF Milano n. 2609/2017; ABF Napoli n. 1183/2017). In particolare, le tre fasi necessarie ad adempiere alla richiesta di un cliente – ricerca, riproduzione, spedizione – devono essere valutate in concreto. L’Arbitro ha ribadito il principio che i costi di produzione sono i costi vivi affrontati dall’intermediario e che tali costi, per quanto possano essere calcolati anche forfettariamente, devono essere sempre riferiti ai singoli documenti (il contratto, l’estratto conto, ecc.), non alle pagine delle quali si compongono. I costi inoltre devono essere ragionevoli: nella fattispecie esaminata, il Collegio ha stabilito che il costo di 10 euro deve essere riferito al singolo documento invece che alla singola pagina.

Tale principio (costi addebitati congrui e proporzionati) vale anche in presenza di previsioni difformi dei fogli informativi: «il costo deve essere sottoposto a una verifica di congruità, anche se risulta conforme ai fogli informativi messi a disposizione della clientela, così da escludere che su tale importo sia caricato in modo non trasparente un corrispettivo per il servizio richiesto» (ABF Bologna n. 11171/2018). Dello stesso tenore, più di recente, sono le conclusioni di ABF Milano n. 20985/2021: « il costo richiesto dagli intermediari per l’esibizione documentale va sempre sottoposto ad un vaglio di congruità, da effettuarsi alla luce della comune esperienza, secondo un parametro di ragionevolezza e senza che sia, a tal fine, necessario che l’intermediario fornisca la prova analitica dei costi volta per volta sostenuti».

L’ABF ha precisato, altresì, che l’intermediario non può subordinare la dazione dei documenti al previo pagamento della somma richiesta. Il cliente ha un diritto pieno all’informazione bancaria, con la conseguenza che i documenti devono essere rilasciati previa la sola richiesta da parte dell’interessato. Salvi casi manifesti di abuso nell’esercizio del diritto, la banca non può condizionare il rilascio dei documenti al previo pagamento dei costi di produzione (ABF Milano n. 20985/2021).

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