9 Novembre 2021

La forma del contratto di apertura di credito

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’art. 117, comma 1, TUB stabilisce che «i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti». Il secondo comma del medesimo articolo dispone, altresì, che il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 10 (Forma dei contratti) della Delibera CICR 4 marzo 2003, le Istruzioni di Bankitalia in materia di trasparenza bancaria (Sez. III, par. 2) prevedono che la forma scritta non è obbligatoria per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto (l’esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente; restano comunque soggette all’obbligo di forma scritta le integrazioni di un contratto precedentemente concluso).

Resta inteso che l’intento di agevolare «particolari modalità della contrattazione» non può comportare una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa, che in particolare salvaguardi, tra l’altro, la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato (così come richiesto anche dall’art. 117, comma 4, TUB) (nei termini Cass. n. 9068/2017; conformi Cass. n. 7763/2017; Cass. n. 22278/2017; Cass. n. 27836/2017; Cass. n. 27201/2019). Operativamente ne discende che il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere espressamente stipulato per iscritto a pena di nullità (Cass. n. 14470/2005; più di recente, tra le altre, Cass. n. 3903/2011; Cass. n. 27836/2017).

Il requisito di forma dei contratti bancari (art. 117, comma 1, TUB) può, infatti, ritenersi rispettato ogniqualvolta esista un contratto validamente sottoscritto (ad es. conto corrente) le cui condizioni regolino (normativamente ed economicamente) anche quelle di un diverso contratto bancario che sul primo si innesti (ad es. apertura di credito). Dunque, ad esempio, il contratto di conto corrente, oltre a indicare il tasso creditore e il tasso debitore “per scoperto o di mora”, dovrà riportare anche, relativamente all’apertura di credito ”ospitata”, il tasso applicabile al fido e l’eventuale tasso per utilizzi eccedenti l’affidamento.

Invero il rispetto della forma del contratto prevista dall’art. 117, comma 2, TUB non può estendersi sino al punto di pretendere che ogni rapporto bancario debba essere contenuto in un autonomo contratto separatamente sottoscritto. È ben possibile che le parti stipulino un contratto per iscritto e in esso prevedano che alcune o tutte le condizioni in esso pattuite si applichino anche a futuri rapporti contrattuali che tra di esse vengano ad esistere (Cass. n. 22278/2017; Cass. n. 7763/2017; Cass. n. 27836/2017; Cass. n. 27201/2019).

Sulla base del principio di diritto predetto, la giurisprudenza di legittimità ha censurato l’indicazione nel contratto di conto corrente delle sole condizioni normative, generali e astratte, del contratto di apertura di credito “ospitato”, senza alcuna ulteriore specificazione della disciplina relativa alla parte economica dell’apertura di credito (Cass. n. 9068/2017; Cass. n. 7763/2017; Cass. n. 22278/2017; Cass. n. 27836/2017; Cass. n. 27201/2019).

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