19 Dicembre 2023

Accesso alla documentazione bancaria: focus ABF sui costi addebitabili alla clientela

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Riguardo agli oneri che deve sostenere la clientela per l’accesso alla documentazione bancaria, l’art. 119, comma 4, TUB, stabilisce che «Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

Il predetto articolo deve essere interpretato nel senso di garantire all’utenza un accesso agli atti tempestivo ed economico: nel contemperare gli interessi in gioco, la norma in questione ha inteso ancorare i costi addebitabili alla parte debole ad un criterio indennitario anziché remunerativo; la norma, in realtà, consente all’intermediario di conseguire non già un compenso forfetario a ristoro del generico dispiego di tempo e di energie occorsi per estrarre i documenti richiesti, quanto piuttosto di recuperare i costi effettivamente sostenuti per reperire tali documenti. In altri termini, occorre verificare che, sull’importo richiesto dall’intermediario per la produzione della documentazione, non sia surrettiziamente caricato un corrispettivo per il servizio di ostensione (ABF Milano n. 20985/2021).

Devono dunque essere recuperati dalla banca solo i costi vivi sostenuti per la ricerca e la produzione della documentazione (ex multis ABF Napoli nn. 1183/2017 e 2308/2017; ABF Milano n. 2609/2017; ABF Torino n. 14168/2017.). Sicuramente censurabili appaiono richieste di esborsi di entità tale da pregiudicare l’esercizio del diritto del correntista di acquisire la documentazione bancaria.

L’Arbitro bancario finanziario in più occasioni ha rilevato che con gli attuali sistemi di archiviazione elettronica questi costi non possono che essere contenuti (ABF Milano n. 2609/2017; ABF Napoli n. 1183/2017). In particolare, le tre fasi necessarie ad adempiere alla richiesta di un cliente – ricerca, riproduzione, spedizione – devono essere valutate in concreto. L’Arbitro ha ribadito il principio che i costi di produzione sono i costi vivi affrontati dall’intermediario e che tali costi, per quanto possano essere calcolati anche forfettariamente, devono essere sempre riferiti ai singoli documenti (il contratto, l’estratto conto, ecc.), non alle pagine delle quali si compongono.

Tale principio (costi addebitati congrui e proporzionati) vale anche in presenza di previsioni difformi dei fogli informativi: « il costo deve essere sottoposto a una verifica di congruità, anche se risulta conforme ai fogli informativi messi a disposizione della clientela, così da escludere che su tale importo sia caricato in modo non trasparente un corrispettivo per il servizio richiesto » (ABF Bologna n. 11171/2018; ABF Milano n. 20985/2021: il costo richiesto dagli intermediari per l’esibizione documentale va sempre sottoposto ad un vaglio di congruità, da effettuarsi alla luce della comune esperienza, secondo un parametro di ragionevolezza e senza che sia, a tal fine, necessario che l’intermediario fornisca la prova analitica dei costi volta per volta sostenuti; ABF Bologna n. 7011/2022).

L’Arbitro Bancario Finanziario, in una fattispecie esaminata, ha ritenuto inverosimile che la maggior parte dei documenti dal 2009 al 2016 fossero solo cartacei e per essi l’intermediario non avesse proceduto ad una archiviazione elettronica. Il costo di eventuali inefficienze di tal genere non può essere fatto ricadere sul cliente Allo stesso tempo se è certo che la ratio dell’obbligo imposto dall’art. 119 TUB è quello di non ostacolare l’esercizio dei diritti, è anche vero che certe richieste possono essere meramente esplorative e quindi possono apparire defatiganti: anche nell’esercizio dei propri diritti occorre osservare il principio di buona fede, e quindi limitare o circoscrivere – nella quantità, nei tempi e nei modi – le proprie richieste, in modo da non rendere eccessivamente oneroso l’adempimento delle obbligazioni (ABF Bologna n. 7011/2022; ABF Milano n. 1927/2019).

L’ABF ha precisato, altresì, che l’intermediario non può subordinare la dazione dei documenti al previo pagamento della somma richiesta (deposito cauzionale e simili). Il cliente ha un diritto pieno all’informazione bancaria, con la conseguenza che i documenti devono essere rilasciati previa la sola richiesta da parte dell’interessato. Salvi casi manifesti di abuso nell’esercizio del diritto, la banca non può condizionare il rilascio dei documenti al previo pagamento dei costi di produzione (ABF Milano n. 2609/2017 e n. 20985/2021; ABF n. 6343/2021: è illegittima la richiesta di un deposito cauzionale, avanzata dalla banca, quale garanzia per il pagamento dei costi di rilascio).

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