5 Giugno 2018

Sul preavviso di imminente segnalazione nei ‘SIC’

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’art. 4, comma 7, del ‘Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti’, adottato con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, prevede che le società di informazioni creditizie (c.d. SIC) “al verificarsi di ritardi nei pagamenti” debbano preavvisare l’interessato, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, “circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie“.

La ratio della disposizione è di rendere edotti gli interessati delle conseguenze di un perdurante inadempimento, dando così loro la possibilità di sanarlo prima di procedere all’effettiva iscrizione dei nominativi nei ‘Sic’.

Secondo la Cassazione, “l’atto di “avvertimento con preavviso” ovvero di “avviso” – di cui [l’] art. 4, comma 7, fa  onere all’intermediario – integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di “cattivo debitore” del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest’ultimo entro il periodo di preavviso. In quanto “dichiarazione a determinata persona”, quella prescritta dalla norma dell’art. 4, comma 7, risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. Perciò, l’efficacia della dichiarazione di “avviso” si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario“ (Cass. n. 14685/2017).

Il Garante Privacy, con Provvedimento n. 438 del 26 ottobre 2017, in adesione al predetto indirizzo, ha stabilito che “al fine di rispondere alla ratio della norma, sia imprescindibile considerare il preavviso di imminente segnalazione un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei “Sic”, i titolari del trattamento (cioè gli operatori bancari e finanziari) debbano essere in grado di dimostrare l’effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso”.

In alternativa all’invio delle comunicazioni a mezzo posta di uso tradizionale (quali la raccomandata con ricevuta di ritorno e il telegramma), il Garante della privacy precisa che gli operatori si potranno avvalere anche dei mezzi considerati legalmente equivalenti, come la posta elettronica certificata.