26 Marzo 2019

Collocamento paritario e frequentazione alternata su richiesta del figlio minore

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Trib. Firenze sentenza n. 2945 del 2 novembre 2018

Affidamento condiviso – Collocamento paritario – Responsabilità genitoriale

(337 ter c.c.)

E’ conforme all’interesse del minore la frequentazione settimanale alternata tra i due genitori, anche in relazione alla ferma volontà dichiarata dallo stesso, in sede di audizione diretta.

Il genitore che manifesta un comportamento irrazionale e ostativo circa le cure mediche da prestare al figlio, può essere escluso dalle scelte relative alla sua salute.

CASO

Nel corso del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il padre chiedeva l’incremento della frequentazione con il figlio che, ormai adolescente, aveva manifestato il desiderio di stare di più con lui.

Rispetto all’epoca della separazione avvenuta nel 2008, la frequentazione padre-figlio era già stata aumentata, con la previsione di fine settimana comprendenti il venerdì, alternati tra i genitori, e alcuni pernotti infrasettimanali.

La madre si opponeva in considerazione del fatto che il minore sarebbe stato anche con i nonni, nei confronti dei quali erano stati emessi provvedimenti restrittivi di frequentazione con il minore, a causa dei problemi di alcool della nonna.

Si opponeva inoltre alla richiesta di diminuzione del mantenimento per il figlio, commisurato alle modalità di visita correnti.

Nel frattempo il Tribunale minorile aveva avviato un’indagine socio sanitaria sulla coppia a causa dell’elevata conflittualità.

Dalle relazioni del Servizio e della psicologa incaricata di seguire il minore, era emersa la ferma volontà di quest’ultimo di effettuare una frequentazione a settimane alterne con i genitori.

Non solo, il minore aveva chiesto espressamente di essere ascoltato direttamente dal giudice, dichiarando che, anche se la casa del padre era più lontana dalla scuola frequentata, egli si era mostrato completamente disponibile ad accompagnarlo sia a scuola che dagli amici.

La madre del ragazzo aveva, inoltre manifestato un atteggiamento irrazionale e ostruzionistico in relazione alle cure mediche da prestare al minore per la gonartrite di cui soffriva, ostacolandolo anche nella partica sportiva del basket.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DAL TRIBUNALE

Il Tribunale di Firenze ha accolto le richieste del padre, disponendo un affidamento condiviso del minore con frequentazione a settimane alternate tra i genitori, ponendo alla base della decisione la salda volontà del ragazzo di preferire l’alternanza tra il papà e la mamma.

Quanto all’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, di regola collegata all’affidamento condiviso, i giudici fiorentini hanno deciso di escludere la madre dalle decisioni riguardanti la salute del figlio, poiché aveva mostrato di ostacolare l’interesse del figlio a ricevere cure ospedaliere e farmacologiche (piuttosto che omeopatiche) opponendosi anche alla pratica degli sport.

Quanto ai provvedimenti di natura economica, stante la non florida situazione di entrambi i nuclei familiari e a fronte del collocamento alternato del figlio, il Tribunale, ha escluso l’assegno perequativo e ha disposto il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, con obbligo di suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come da Linee guida del CNF del 2017. Vacanze, festività e ricorrenze divise a perfetta metà.

La sentenza ha inoltre negato alla donna il diritto di ricevere l’assegno divorzile dal marito, che le versava un contributo di 100 euro mensili.

In applicazione dei nuovi principi della Cassazione a sezioni unite (Cass. Civ. n. 18287/2018), non è stato rilevato il divario economico tra i due coniugi, e soprattutto non è stata riscontrata nel corso del matrimonio – durato pochi anni – una più ampia collaborazione familiare da parte della moglie. La donna, infatti, aveva sempre lavorato, seppur part time. In sostanza, secondo il tribunale, non si era verificato un ingiusto arricchimento in danno del coniuge economicamente più debole e dedito maggiormente alla famiglia, da colmare mediante l’attribuzione di un assegno di mantenimento.

QUESTIONI

La sentenza del tribunale fiorentino è interessante sotto un duplice profilo. In primo luogo, quanto al rilievo dato in sede di audizione alla volontà del minore adolescente, di preferire l’alternanza tra le abitazioni dei genitori. Il minore è stato ascoltato sia mediante l’ausilio della psicologa incaricata dal Servizio, sia direttamente dai giudici, che hanno valorizzato al massimo la sua opinione.

Un altro aspetto rilevante della decisione è la tendenza, di questo tribunale e di molti altri tribunali di merito, a stabilire sempre più un collocamento paritario dei figli, anziché il più tradizionale collocamento prevalente presso un solo genitore.

Indicative in tal senso le Linee guida del Tribunale di Brindisi del 30 marzo 2017 con le quali si intende privilegiare, nell’interesse del minore alla piena bigenitorialità, il regime paritetico di frequentazione del minore con entrambi i genitori.

In conseguenza di ciò, si enunciano punti essenziali sia per i giudici, sia per i legali, anche in sede di accordi di tipo consensuale sottoposti all’omologa del tribunale o mediante la negoziazione assistita.

  • Residenza dei figli con valenza solo anagrafica
  • Domicilio presso entrambi i genitori
  • Partecipazione alla quotidianità dei figli
  • Frequentazione mediamente paritaria o diversa, ma solo in relazione alle esigenze dei figli
  • Preferenza per la forma di mantenimento diretto