27 Giugno 2017

Usura: il c.d. principio di omogeneità alle Sezioni Unite

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Con ordinanza del 20 giugno 2017 n. 15188 (rel. Dolmetta) la Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite delicate questioni in materia di usura, ossia l’inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG ante 2010 nonchè il c.d. principio di simmetria/omogeneità di confronto tra Tasso usurario e Tasso soglia.

Riguardo a tale ultimo aspetto, secondo parte della giurisprudenza di legittimità  (Cass. 12965/2016;  Cass. 22270/2016): “il giudizio in punto di usurarietà si basa … sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell’ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché — se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo — il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato”; ed ancora: “l’utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice — chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura — non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l’utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d’Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell’utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio”.

A contrastare tale orientamento – che evidentemente valorizza la disciplina regolamentare stabilita dalle Istruzioni Bankitalia in materia di usura – è intervenuta Cass. 8806/2017, secondo cui: “la centralità sistematica della norma dell’art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia”.

Nell’ordinanza di rimessione in commento (Cass. 15188/2017), in linea di continuità con l’indirizzo da ultimo espresso (stesso relatore), è ulteriormente chiarito che:

– non è assolutamente scontata l’effettiva esistenza “nel sistema antiusura che risulta attualmente vigente, di una regola di omogeneità“, di cui comunque, nell’eventualità, andrebbe concretamente soppesata la portata;

– “non si può trascurare al riguardo che, secondo quanto più volte segnalato dalla giurisprudenza di merito, la normativa della legge n. 108/1996 contempla espressamente l’eventualità della non omogeneità dei dati da porre a confronto. La norma dell’art. 2, comma 1, di tale legge – dopo avere ribadito che le rilevazioni trimestrali del «tasso effettivo globale medio» debbono essere «comprensive di commissioni, di remunerazioni e di spese, escluse quelle per imposte e tasse» – aggiunge, in particolare, che i «valori medi derivanti da tale rilevazione» vengono «corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento»“;

– in ogni caso, “è da riscontrare che il contesto della vigente legge antiusura non esplicita una regola di omogeneità dei dati in comparazione; e neppure la suppone in via necessaria“;

– le stesse istruzioni della Banca d’Italia “- che, per la verità, non risultano prese in considerazione nell’ambito della normativa di cui alla legge n. 108/1996 (l’art. 2 di questa affidando le rilevazioni trimestrali al Ministro dell’economia, «sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi») – sono in via espressa rivolte esclusivamente agli intermediari. … Le dette istruzioni, in altri termini, non hanno, né propongono, alcun contatto o interferenza con i negozi dell’autonomia dei privati“.

Insomma, conclusivamente, occorre tenere conto del “principio per cui l’intera normativa di regolamentazione della materia usuraria – comprese le istruzioni dettate dalla Banca d’Italia – va letta in termini di unitarietà sistematica, come focalizzate sulle regole manifestate dalla norma dell’art. 644 cod. pen. (principio che la giurisprudenza di questa Corte ha già richiamato; cfr. Cass., 5 aprile 2017, n. 8806)“.

Sulla base di questi presupposti, la parola spetta ora alle Sezioni Unite.