10 Aprile 2018

Tutela del credito dell’avvocato e rito sommario «speciale» post Sezioni Unite n. 4485/2018

di Giacinto Parisi Scarica in PDF

Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2018, n. 4485

[1] Avvocato – Prestazioni svolte nell’ambito di un processo civile – Compenso professionale – Liquidazione – Introduzione della causa – Procedimento sommario di cognizione ex art. 14 d.leg. 150/2011 – Procedimento d’ingiunzione (C.p.c. artt. 633 ss., 702-bis; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28; d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, artt. 3, 14)

[2] Avvocato – Prestazioni svolte nell’ambito di un processo civile – Compenso professionale – Liquidazione – Contestazione del diritto – Rito applicabile – Procedimento sommario di cognizione ex art. 14 d.leg. 150/2011 – Fattispecie (l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28; d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14)

[1] A seguito dell’entrata in vigore del d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, le controversie aventi ad oggetto la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti vantati per prestazioni svolte nell’ambito di un processo civile devono essere introdotte dall’avvocato esclusivamente nelle forme del procedimento sommario «speciale» di cui agli artt. 3 e 14 d.leg. cit. ovvero del procedimento d’ingiunzione.

[2] Le controversie introdotte dall’avvocato per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti vantati per prestazioni svolte nell’ambito di un processo civile sono disciplinate dall’art. 14 d.leg. 1° settembre 2011, n. 150 anche qualora involgano l’accertamento dell’an della pretesa, a meno che il convenuto non proponga una domanda o una eccezione che provochi una modifica della competenza per ragioni di connessione ovvero che renda necessario disporre la separazione delle cause.

 CASO

[1] [2] Un avvocato adiva il Tribunale di Civitavecchia con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al fine di ottenere il pagamento dei compensi maturati per l’assistenza prestata nell’ambito di alcuni giudizi civili svoltisi dinanzi al Giudice di pace di Roma, al Tribunale di Roma e alla Corte di appello di Roma.

A fronte della deduzione della parte convenuta di aver provveduto all’integrale pagamento delle competenze dovute al legale per l’attività svolta e, comunque, dell’eccezione di prescrizione sollevata in relazione ad una parte del compenso, il Tribunale dichiarava l’inammissibilità del ricorso e compensava le spese.

A sostegno della propria decisione, il giudice di prime cure affermava che il procedimento di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011 «non trov[a] applicazione laddove, anche a seguito delle eccezioni sollevate dal cliente convenuto in giudizio, si verifichi un ampliamento del thema decidendum oltre la semplice determinazione degli onorari forensi» e che, comunque, la competenza non sarebbe spettata al Tribunale di Civitavecchia, in ragione dello speciale criterio di competenza sancito dall’art. 14 d.leg. 150/2011, secondo cui le controversie di cui all’art. 28 l. 794/1942 debbano essere decise dall’«ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera».

Avverso la predetta decisione l’avvocato proponeva regolamento ex art. 42 c.p.c., chiedendo che venisse dichiarata la competenza del Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica e deducendo di avere introdotto il giudizio secondo il rito sommario «ordinario», al quale si applicano le regole ordinarie di cui agli artt. 18 ss. c.p.c. Conseguentemente, il ricorrente sosteneva che il Tribunale di Civitavecchia avrebbe errato nel declinare la propria competenza, perché il d.leg. 150/2011 non limita gli strumenti di tutela giurisdizionale ordinari utilizzabili dall’avvocato, il quale si sarebbe dunque potuto ancora avvalere sia del procedimento ordinario di cognizione che del procedimento sommario «ordinario» ex artt. 702-bis ss. c.p.c.

Con ordinanza del 25 maggio 2017 n. 13272 (segnalata in questa Rivista, 11 luglio 2017), la VI-2 sezione civile, ravvisata l’esistenza nella giurisprudenza delle sezioni semplici di un contrasto sulla ricostruzione dei limiti e dell’oggetto del giudizio di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011, nonché di discordi opinioni della dottrina e della giurisprudenza di merito, rimetteva gli atti al primo presidente, il quale ne disponeva l’assegnazione alle Sezioni Unite.

SOLUZIONE

[1] Dopo aver dichiarato ammissibile il regolamento di competenza proposto dall’avvocato, il massimo consesso della Suprema Corte ha innanzitutto stabilito che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 d.leg. 150/2011, le controversie relative alla liquidazione del compenso dell’avvocato per prestazioni rese in sede contenziosa civile possono essere introdotte esclusivamente: (a) con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario «speciale», disciplinato dal combinato disposto degli artt. 702-bis ss. c.p.c., e degli artt. 3 e 14 d.leg. 150/2011; ovvero (b) con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c., l’opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis ss. c.p.c. ed è disciplinata nelle forme di cui alla precedente lettera (a), ferma restando l’applicazione delle norme speciali che, nella fase di opposizione, esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e, segnatamente, degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c. È, invece, esclusa per l’avvocato la possibilità di introdurre la causa sia con il rito ordinario di cognizione che con quello sommario «codicistico», di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c., limitazione invece non prevista per il cliente che voglia ottenere l’accertamento negativo della debenza (in tutto o in parte) dei compensi, in quanto allo stesso sarebbe di converso precluso il procedimento di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011, utilizzabile dal solo legale.

A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che l’eventuale riconduzione delle controversie in esame – anche là dove involgano l’an debeatur della pretesa creditoria – nell’ambito applicativo di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011 non si porrebbe in contrasto con il criterio della c.d. invarianza della competenza di cui all’art. 54, comma 4°, lett. a, della legge delega 69/2009 atteso che la riforma non avrebbe inciso sui criteri di competenza ovvero sulla composizione dell’organo giudicante, ma esclusivamente sui riti attraverso cui l’avvocato può ottenere la tutela del proprio credito.

In secondo luogo, nello stesso senso si è addotta l’idoneità del rito sommario «speciale» a costituire la forma di tutela esclusiva della situazione giuridica azionabile ai sensi degli artt. 28 l. 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011 «in quanto le sue regole sono formalizzate […] e, quindi, stemperano la sommarietà in modo da assicurare uno svolgimento del procedimento secondo forme predeterminate e specificate, come accade nel rito ordinario».

Infine, anche l’interpretazione sistematica e storica del dato testuale e, in particolare, del lemma «liquidazione» presente negli artt. 28 l. 794/1942 e 14 d.leg. 150/2011, ritenuto non significativo ai fini della delimitazione dell’oggetto del procedimento al quantum, ha convinto le Sezioni Unite ad affermare che il rito sommario «speciale» sia idoneo ad ospitare le controversie promosse dall’avvocato – nonché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da introdursi con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. – aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione del compenso maturato per prestazioni rese in sede contenziosa civile, anche là dove esse involgano l’accertamento dell’an debeatur.

[2] Risolvendo la seconda questione giuridica sottoposta dal collegio rimettente, le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che le controversie di cui all’art. 28 l. 794/1942, sia se introdotte con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., sia con ricorso per decreto ingiuntivo, hanno ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato anche nel caso in cui vi sia una contestazione in ordine all’esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, riguardo all’an debeatur.

Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda riconvenzionale o di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante ovvero con la proposizione di una eccezione di compensazione, l’introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011 comporta che, ai sensi dell’art. 702-ter, comma 4°, c.p.c. si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario «speciale» qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un’istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, il giudice adito dovrebbe disporre la separazione delle cause, al fine di procedere alla trattazione con il rito regolarmente previsto per ciascuna di esse, non potendo applicarsi, per l’esistenza della norma speciale, il disposto di cui all’art. 40, comma 3°, c.p.c., che prevede la trattazione unitaria dell’intero cumulo di cause con il rito ordinario.

Inoltre, a seguito della proposizione della domanda ovvero dell’eccezione da parte del convenuto potrebbe venire in rilievo anche un problema di spostamento della competenza – che l’art. 14, comma 2°, d.leg. 150/2011 radica in capo all’«ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera» – per ragioni di connessione, che andrà risolto ai sensi degli artt. 34, 35 e 36 c.p.c.; inoltre, là dove venga adita la Corte di appello quale giudice in unico grado, la soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, impone la rimessione a quest’ultimo della medesima domanda.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le Sezioni Unite hanno dunque accolto il regolamento proposto e dichiarato la competenza del Tribunale di Civitavecchia (in quanto luogo in cui la convenuta era residente, ai sensi dell’art. 33, comma 2°, lett. u, d.leg. 6 settembre 2005, n. 206), disponendo che la trattazione della causa prosegua nelle forme del rito sommario «speciale» di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011.

QUESTIONI

[1] [2] Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno avallato l’orientamento giurisprudenziale «estensivo» inaugurato da Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002 (in questa Rivista, 18 aprile 2016), e seguito da plurime successive pronunce di legittimità (tra le più recenti, Cass. 29 novembre 2017, n. 28612, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 19 luglio 2017, n. 17853, ibid.; 22 maggio 2017, n. 12847, Guida al dir., 2017, 29, 54, con nota di M. Piselli; 17 maggio 2017, n. 12411, Foro it., Rep. 2017, voce Avvocato, n. 75), determinando l’applicazione obbligatoria del rito sommario «speciale» di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011 a tutte le controversie relative alla tutela del credito dell’avvocato per prestazioni rese in sede contenziosa civile, anche nell’ipotesi in cui le stesse riguardino l’an della controversia.

Rinviando ai precedenti scritti comparsi in questa Rivista per una panoramica delle posizioni esistenti nella dottrina e nella giurisprudenza sul punto (si vis, v., ad esempio, Liquidazione del compenso degli avvocati e ambito applicativo del procedimento «sommario»: aspettando le Sezioni Unite, in questa Rivista, 11 luglio 2017), merita svolgere in questa sede alcune brevi considerazioni critiche sulla pronuncia in commento, le cui conclusioni non possono essere condivise.

Innanzitutto, va evidenziato che è la stessa Relazione illustrativa al d.leg. 150/2011 a chiarire che «l’oggetto delle controversie in esame è limitato alla determinazione degli onorari forensi, senza che possa essere esteso, in queste forme, anche ai presupposti del diritto al compenso, o ai limiti del mandato, o alla sussistenza di cause estintive o limitative»: tale dato, soprattutto in un contesto di incertezza interpretativa, non può essere pretermesso.

In secondo luogo, quanto alla natura a cognizione piena del rito di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c. e 14 d.leg. 150/2011, si deve osservare come il giudice della legittimità confonda nella sentenza in epigrafe «la ‘cognizione’ intesa come modus procedenti dalla ‘cognizione’ intesa come risultato o accertamento», atteso che, a fronte di un accertamento completo ed esauriente dei fatti di causa, «[i]l carattere della sommarietà» del procedimento in esame «è (…) riferito alle modalità con cui vengono acquisiti gli elementi utili per accertare il fatto» (A. Carratta, Le “condizioni di ammissibilità” del nuovo procedimento sommario di cognizione, in Il procedimento sommario di cognizione, a cura di S. Chiarloni, in Giur. it., 2010, 728).

Pertanto, richiamando uno degli argomenti impiegati dalla dottrina tradizionale per confinare l’ambito di applicazione del previgente procedimento camerale di cui agli artt. 28 ss. l. 794/1942 alla liquidazione del quantum della pretesa creditoria (E. Garbagnati, Procedimento sommario di opposizione a decreto ingiuntivo, in Riv. dir. proc., 1968, 202 s.; V. Andrioli, Sugli articoli 28 a 30 della legge 13 giugno 1942 sugli onorari dei professionisti forensi, in Foro it., 1943, I, 295), si deve ritenere che la limitata fase istruttoria del procedimento sommario di cognizione sia ancora oggi inidonea a consentire l’accertamento dell’an del compenso del professionista.

Inoltre, ove si ritenesse che l’ambito applicativo del procedimento di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011 non sia (più) limitato alle sole controversie relative all’accertamento del quantum della pretesa creditoria del professionista, si dovrebbe ritenere che il legislatore delegato abbia ecceduto i limiti imposti dall’art. 54, comma 4°, lett. b, n. 2, l. 69/2009, con conseguente violazione dell’art. 76 Cost.

Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante al momento dell’emanazione della legge delega del 2009, le controversie relative all’accertamento dell’an del diritto al compenso richiedevano una istruzione complessa, e quindi non erano da ritenersi ricomprese tra quelle che il legislatore delegato poteva ricondurre al modello del rito sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 3 e 14 d.leg. 150/2011 (nello stesso senso, v. A. Carratta, La “semplificazione” dei riti e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012, 60 s.; A. Bulgarelli, Il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati dopo il decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, in Giust. civ., 2011, II, 439 ss.).

Peraltro, sembra che i dubbi di illegittimità costituzionale già avanzati dalla dottrina in ragione dell’eliminazione nel rito sommario disciplinato dall’art. 14 d.leg. 150/2011 della possibilità di proporre appello avverso l’ordinanza che definisce il giudizio (in tal senso, v. A. Carratta, La “semplificazione” dei riti, cit., 49 ss.), divengano vieppiù evidenti con l’ampliamento dell’ambito applicativo del procedimento in esame alle controversie sull’an del diritto.

Difatti, diventa oltremodo difficile ammettere sul piano della ragionevolezza, in assenza di alcuna giustificazione relativa alla peculiarità della situazione sostanziale tutelata, che, mentre l’ordinanza emessa nel procedimento de qua in merito (anche) alla sussistenza del diritto al compenso dell’avvocato sia inappellabile, nelle altre ipotesi in cui trova applicazione il medesimo rito sommario di cui al d.leg. 150/2011 il provvedimento conclusivo possa essere impugnato con l’appello (per considerazioni analoghe, v. G. Deluca, Nuove norme e vecchi problemi del procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati, in Giusto proc. civ., 2013, 141 s.).

A tale proposito, non è nemmeno possibile richiamare la motivazione riportata nella Relazione illustrativa del d.leg. 150/2011 al fine di giustificare l’inappellabilità di alcuni provvedimenti – vale a dire, l’esigenza di conservare «quanto stabilito dall’attuale disciplina quale effetto processuale speciale, in ossequio alle previsioni della legge delega (art. 54, comma 2°, lettera c, l. 69/2009)» – poiché nel vigore della disciplina precedente il provvedimento con cui il giudice si pronunciava anche sull’an della pretesa creditoria dell’avvocato era ritenuto normalmente impugnabile per mezzo dell’appello (tra le più recenti, Cass. 3 febbraio 2012, n. 1666, Foro it., Rep. 2012, voce Avvocato, n. 166; 24 giugno 2010, n. 15273, in De Jure; 16 gennaio 2009, n. 960, Foro it., Rep. 2009, voce Avvocato, n. 162).