10 Aprile 2018

Sulla c.d. ‘usura ‘in concreto’ (art. 644, comma 3, c.p.)

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il delitto di usura si configura non solo quando gli interessi pattuiti in relazione alla somma di denaro prestata siano superiori al tasso soglia stabilito dalla legge (c.d. “usura presunta”), ma anche quando l’agente ottiene da persone in difficoltà economica o finanziaria vantaggi sproporzionati rispetto all’opera prestata; sproporzione che deve essere valutata “in concreto” dal giudice, effettuando una comparazione tra i vantaggi effettivamente conseguiti e quelli ordinariamente correlati all’effettuazione delle prestazioni erogate. Il delitto di usura c.d. “in concreto” è dunque funzionale a sanzionare condotte di sfruttamento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima attraverso l’induzione della stessa all’accettazione di condizioni contrattuali sproporzionate rispetto a quelle che caratterizzano il libero mercato (Cass. pen. 25.5.2017, n. 26214).

Secondo la Cassazione, “perché sia integrata la c.d. usura in concreto, occorre che: a) il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria; b) gli interessi pattuiti (pur se inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi risultino, avuto riguardo alle “concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari”, comunque “sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione”. Trattasi di elementi il cui accertamento in concreto (diversamente dai casi di usura c.d. presunta) è rimesso alla discrezionalità del giudice usurario” (Cass. pen. 25.10.2012 n. 5683).

Al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, per l’accertamento della “condizione di difficoltà economica” della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la “condizione di difficoltà finanziaria” investe più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni (Cass. pen. 25.3.2014 n. 18778).