14 Marzo 2017

Sul potere del giudice di attribuzione del bene immobile non comodamente divisibile

di Rita Lombardi Scarica in PDF

Trib. Sulmona 11 gennaio 2017 – Est. Di Benedetto

Divisione ereditaria – Immobile non comodamente divisibile – Attribuzione in natura – Potere del giudice –  Attribuzione d’ufficio – Ammissibilità (C.c. art. 720; C.p.c. art. 784 ss.).

[1] A seguito dell’introduzione del principio della ragionevole durata del processo espresso dall’art. 111 co. 2 Cost., la previsione di cui all’art. 720 c.c., allorché riconduce alla volontà delle parti l’attribuzione del bene non comodamente divisibile per l’intero nella porzione di uno dei condividenti, non va intensa come principio inderogabile ed assoluto ma quale criterio tendenziale, onde il giudice può procedere all’attribuzione d’ufficio ove si presenti concretamente e ragionevolmente praticabile.

CASO

[1] Richiesto lo scioglimento della comunione ereditaria dal coniuge del de cuius, il giudice di primo grado accerta, con una prima sentenza non definitiva, l’indivisibilità dell’appartamento rientrante nella massa da dividere e, con una seconda sentenza non definitiva, dispone la vendita dello stesso, l’assegnazione dei restanti beni mobili e l’attribuzione dei crediti. Tuttavia, reputando che la fissazione della vendita dell’immobile non preclude la successiva attribuzione dell’intero bene ad una delle parti – tant’è che può essere richiesta anche in grado di appello – ed assumendo che a tale soluzione può pervenirsi anche senza un’istanza di parte, e pur se i singoli condividenti hanno manifestato la contraria volontà all’attribuzione, provvede in quest’ultimo senso.

SOLUZIONE

[1] Il tribunale di Sulmona preliminarmente rimarca che la vendita dei beni indivisibili o non comodamente divisibili si configura come rimedio residuale, onde il giudice la dispone allorché nessuna delle parti richiede l’attribuzione dell’intero bene nella propria quota (art. 720 c.c.). Spiega, poi, che, in funzione del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 co. 2 Cost., il giudice può evitare la vendita giudiziale anche se l’attribuzione del bene non comodamente divisibile non è stata richiesta, valutate però le possibilità economiche e gli interessi delle parti.

Nella specie il giudice considerata, da un lato, la stasi del mercato immobiliare – sicché  l’apertura del procedimento di vendita avrebbe dilatato notevolmente i tempi e i costi del giudizio divisorio – e, dall’altro lato, la modesta entità dei conguagli – che non avrebbe comportato eccessivi sacrifici al destinatario dell’attribuzione – dispone che il cespite indivisibile venga ricompreso nella porzione dell’attrice.

Occorre però segnalare che tale parte aveva proposto l’istanza di attribuzione del menzionato immobile sia pur dietro un conguaglio di diversa quantità. Di tal guisa il giudice di Sulmona nel progetto (finale) di divisione ha soltanto operato una modifica dell’entità dello stesso, peraltro determinata dall’adeguamento del valore del bene al prezzo di mercato corrente al momento della decisione.

 QUESTIONI

[1] La sentenza in esame, che s’inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui alla vendita giudiziale del bene indivisibile o non comodamente divisibile si perviene solo se non è possibile l’attribuzione dello stesso (tra le più recenti, Cass. 19 febbraio 2016, n. 14756; Cass. 19 maggio 2015, n. 10216; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641; Cass. 3 maggio 2010, n. 10624; Cass. 22 marzo 2004, n. 5679; in dottrina nello stesso senso v. Pavanini, Divisione giudiziale, voce dell’ Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 473; Tomei, Divisione – Divisione giudiziale, voce dell’ Enc. giur., XI, Roma, 1989, 7; Tedesco, Lo scioglimento delle comunioni, Milano, 2002, 280-281; Lombardi, Sui limiti alla discrezionalità del giudice nell’attribuzione del bene non comodamente divisibile, in Foro it., 2011, I, 178), ripropone la soluzione interpretativa dell’art. 720 c.c. delineata da Cass. 14 febbraio 1985, n. 1258, Foro it. 1985, I, 2017 ss. – per la quale nell’evenienza in cui uno dei beni della massa da dividere si presenti non comodamente il giudice può attribuirlo anche d’ufficio – reputandola praticabile alla luce del principio della ragionevole durata, espresso dal riformulato art. 111 co. 2 Cost., e delle più recenti riforme operate con il d.l. 132/2014 (convertito, con significative modificazioni, dalla l. n.162/2014).

In tale prospettiva l’istanza di parte non costituirebbe più il presupposto indefettibile dell’attribuzione ad uno o più condividenti dell’intero bene: il giudice non potrebbe disporne la vendita giudiziale se l’attribuzione, oltre che esplicitamente richiesta, si presenti concretamente e ragionevolmente praticabile perché conforme agli interessi delle parti.

Eppure è sulla necessità dell’istanza di parte che si è acceso il dibattito sui tempi di formulazione della stessa, talvolta configurandola come domanda nuova (Cass. 4 giugno 1974, n. 1624), talaltra come domanda riconvenzionale (Cass. 28 gennaio 1988, n. 763) ma più frequentemente come eccezione (Cass. 2 giugno 1999 n. 5392) o mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione (Cass. 28 novembre 1998, n. 12111). Sulla proponibilità dell’istanza in ogni momento del processo in ragione dell’insorgere di una situazione di non comoda divisibilità v. Cass. 19 luglio 2016, n. 14756; specificamente sulla proponibilità di essa per la prima volta in appello v. Cass. 25 maggio 2016 n. 10856, ove si chiarisce che la richiesta de qua può essere proposta per la prima volta in secondo grado, salvo che non sia stata già formulata da uno dei condividenti in primo grado, restando in tal caso preclusa la possibilità per gli altri giacchè il diritto all’attribuzione non dipende dall’impugnazione della sentenza; Cass. 17 aprile 2013, n. 9367; Cass. 14 agosto 2012, n. 14521. In dottrina, si rinvia a Lombardi, Contributo allo studio del giudizio divisorio. Provvedimenti e regime di impugnazione, Napoli, 2009, 299 ss.

Riguardo al potere del giudice nell’attribuzione del bene indivisibile in caso di concorrenza tra più richieste, si è chiarito che il criterio della quota maggiore di cui all’art. 720 c.c. non è vincolante per il giudice il quale per ragioni di opportunità può attribuire il bene anche ad un altro quotista, purché assolva all’obbligo di motivare in modo adeguato e logico: Cass. 28 ottobre 2009, n. 22857; Cass. 25 settembre 2008, n. 24053; Cass.16 febbraio 2007, n. 3646. Con riguardo ai casi di conflitto tra maggior comunista singolo e maggior comunista collettivo, dette ragioni di opportunità di frequente sono state rintracciate nell’interesse comune dei comunisti (v. Cass. 7 ottobre 2016, n. 20250; Cass., 22 marzo 2016, n. 5603; Cass. 4 aprile 2008 n. 8827) ovvero nella sussistenza di “motivi gravi” attinenti agli interessi comuni degli stessi: Cass. 4 marzo 2005, n. 4778; Cass. 29 agosto 1998, n. 8629; Cass. 11 luglio 1995, n. 7588, Giur. it., 1996, I, 1, 615, con nota di Pieri.

In dottrina propende per un’ampia discrezionalità del giudice nella scelta dell’attributario Criscuolo, Il contenzioso in tema di scioglimento delle comunioni: tecniche di redazione, in Arch. civ. 2000; Gigliotti, Profili sostanziali della divisione giudiziale di immobili ereditari non comodamente divisibili, in Giust. civ., 1993, II, 523.

Quanto alla possibilità di aggiornare l’entità della valutazione dei beni all’atto della divisione, anche in appello, con riguardo ai prezzi di mercato correnti all’atto della decisione in considerazione delle fluttuazioni del settore immobiliare, v. Cass. 22 aprile 2015, n. 8259; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3635; Cass. 4 maggio 2005, n. 9297.

Da ultimo si rappresenta che ad avviso della giurisprudenza un bene è da reputarsi indivisibile allorché il frazionamento dello stesso pur se materialmente possibile determina l’attribuzione ai condividenti di porzioni inidonee alla funzione economica dell’intero (Cass. 22 marzo 2016 n. 5303; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577; Cass. 29 maggio 2007, n. 12498, in Giur. it., 2007, I, 2438; secondo Cass. 12 settembre 2003, n. 7961 è indice di non comoda divisibilità anche l’elevata misura dei conguagli) e che il giudizio di indivisibilità totale o parziale o di non comoda divisibilità costituisce una quaestio facti rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (Cass. 22 marzo 2016, n. 5303; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3646; Cass. 19 settembre 2003, n. 4013).