25 Marzo 2016

Ripristinato l’anatocismo bancario

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il 23 marzo u.s. la Camera dei deputati ha approvato a larga maggioranza il disegno di legge di conversione del d.l. 14.2.2016, n. 18 (c.d. decreto banche). Con un emendamento dell’ultima ora è stato riformulato, ancora una volta, il secondo comma dell’art. 120 del Testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993) che, come noto, disciplina l’anatocismo bancario.
In via di sintesi, la nuova disciplina dell’anatocismo bancario (che dovrà essere a breve definitivamente approvata dall’altro ramo del Parlamento) è riassumibile come segue:
– nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento e nei finanziamenti concessi attraverso le carte di credito (le cosiddette revolving card) ai clienti deve essere garantita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori
– la periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori è annuale (precedentemente la capitalizzazione era di regola trimestrale)
– gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti
– gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. La quota interessi maturati può dunque produrre interessi di mora, che risultano esclusi dal divieto di anatocismo
– per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. L’esigibilità degli interessi creditori appare dunque immediata.
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili (1° marzo); in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo. Quanto precede significa che, se gli interessi debitori, conteggiati al 31 dicembre, non vengono liquidati entro sessanta giorni possono andarsi ad aggiungere al capitale dovuto e produrre così nuovi interessi (sostanzialmente anatocismo): come risaputo, l’art. 1283 c.c. stabilisce che gli interessi scaduti possono produrre interessi se dovuti almeno per sei mesi. L’eventuale, prevista revoca dell’autorizzazione all’addebito sul conto degli interessi maturati – autorizzazione prevista ex ante, prima della scadenza dell’interesse, e non ex post, come invece stabilito dall’art. 1283 c.c. – comporterà inevitabilmente l’applicazione degli interessi di mora sulla quota interessi non pagati.
Attuale nuova formulazione dell’art. 120, comma 2, t.u.b. (in corso di definitiva approvazione):
” Il CICR stabilisce modalita’ e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attivita’ bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo “.