3 Luglio 2018

Responsabilità aggravata: l’art. 96 c.p.c., 3° comma, c.p.c. ha natura sanzionatoria

di Stefano Nicita Scarica in PDF

Cassazione, ordinanza, 21 febbraio 2018, n. 4136 – Pres. Amendola – Est. Graziosi

Abuso del processo ­- Spese giudiziali civili – Responsabilita’ processuale aggravata – Elemento soggettivo – Mala fede o colpa grave ­-  Danno punitivo – Sanzione civile punitiva.

(Cost., artt. 2, 24, 111; cod. civ., art. 1175; cod. proc. civ., art. 96)

[1] La norma di cui all’art. 96 c.p.c., 3° comma, ha natura non intrinsecamente difforme dal danno punitivo ed è posta a presidio contro l’abuso dei diritti processuali e del corretto funzionamento del sistema processuale, ai sensi dell‘art. 111 c.p.c., comma. Il processo, infatti, è uno strumento collettivo che non può essere utilizzato con modalità che contrastino l’obbligo di solidarietà imposto dall’art. 2 Cost., ovvero aggravato con azioni in cui il diritto processuale viene abusato e la cui presenza inevitabilmente rallenta gli altri processi.

CASO

[1] Un soggetto, incorso in un infortunio, incarica un avvocato di chiedere alla propria Compagnia assicuratrice l’indennizzo spettante. L’avvocato, eccedendo il proprio mandato, dichiara all’Assicurazione, per conto dell’assistito, di accettare a totale definizione del sinistro un importo assai inferiore a quello contrattualmente previsto.

A questo punto, il soggetto infortunato, sulle prime, incassa l’assegno erogato dall’Assicurazione, ma, successivamente, ritenendo l’offerta insoddisfacente e non intendendo “far proprio il contenuto della transazione” stipulata dal legale, nomina un nuovo avvocato e conviene davanti al Tribunale di Milano la Compagnia assicurativa, pretendendo di essere risarcito per l’infortunio.

Il Tribunale accerta la validità dell’accordo transattivo e dichiara inammissibile la domanda, condannando l’attore a rifondere a controparte le spese di lite e altresì a risarcirle i danni ex articolo 96, ultimo comma, c.p.c. equitativamente liquidati nella somma di € 2.300.

In merito, il Tribunale ritiene non contestato che al primo avvocato fosse stato conferito il mandato alla trattazione del sinistro (prima della controversia) e che questi avesse i poteri per definirla.  L’accettazione della somma da parte del legale “a totale definizione del sinistro” aveva valore giuridico anche in considerazione del fatto che “l’avvenuto incasso”, da parte del soggetto rappresentato, dell’assegno, trasmesso pochi giorni dopo la risposta dell’avvocato al liquidatore della compagnia “costituisce in ogni caso idonea ratifica per facta concludentia dell’accordo transattivo”, non avendo oltretutto il soggetto mai manifestato la volontà di considerare la somma quale mero acconto di un maggior danno.

Il soccombente, vistosi rigettare il ricorso in appello dalla Corte d’appello di Milano, ricorre per Cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte rigetta il ricorso con la motivazione riassunta in massima.

La Cassazione precisa, altresì, che la natura intrinsecamente non difforme dal danno punitivo della sanzione che, nel terzo comma dell’art. 96 c.p.c., (posta dal legislatore come presidio del corretto funzionamento del sistema processuale) è stata espressamente riconosciuta anche nel recente intervento nomofilattico attinente in genere al danno punitivo e alla sua compatibilità con l’ordinamento giuridico nazionale (Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601). Peraltro, il Supremo collegio rileva che “la malafede o la colpa grave possono sussistere anche quando l’azione esercitata non è risolvibile a mezzo di un orientamento già formatosi nella giurisprudenza di legittimità, giacché possono emergere pure da caratteristiche della condotta processuale della parte che nulla hanno a che fare con il profilo in jure, come è avvenuto nel caso di specie, in cui la malafede è stata individuata precipuamente nell’aver omesso l’attuale ricorrente, quando ha agito, di dare atto, oltre che della presenza di ulteriori polizze, dell’avvenuto versamento, ad opera di controparte, dell’assegno, pretermettendo pertanto una corretta ricostruzione della vicenda proprio a proposito di quel che ne ha costituito poi il punto dirimente.”.

QUESTIONI

[1] La pronuncia in esame si incentra sul tema del c.d. abuso del processo (in giurisprudenza, la definizione di «abuso del processo» risale a Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726, Foro it., 2008, I, 1514, con note di Palmieri e Pardolesi, e Nuova giur. civ., 2008, I, 458, con nota di Cossignani; Giur. it., 2008, 929, con nota di Ronco; Riv. dir. civ., 2008, II, 335, con note di De Cristofaro e Dalla Massara; Riv. dir. proc., 2008, 1435, con nota di Gozzi).

La dottrina contemporanea riconduce la figura dell’abuso del processo ai casi di “utilizzazione distorta di uno strumento processuale per il conseguimento di scopi diversi da quelli propri, ossia per il perseguimento di finalità che non rientrano tra quelle alle quali detto strumento era stato preordinato” (così, v. ANSANELLI, Abuso del processo, voce del Digesto civ., Torino, aggiornamento 2007, I, 1 ss.). Peculiarità della fattispecie sono, quindi: (a) la possibilità di considerare abusivo esclusivamente  l’utilizzo di situazioni giuridiche soggettive di cui l’autore dell’abuso sia anche titolare ; (b) la discrezionalità di scelta tra i comportamenti da tenere in vista degli scopi da perseguire.

L’abuso consiste, quindi, in un improprio o scorretto esercizio di un potere propriamente discrezionale.

In ambito prettamente processualistico ciò è di particolare pregnanza, considerata la relazione di strumentalità, legalmente tipizzata, tra rimedi processuali ed effetti che si vogliono perseguire. A riguardo, infatti, nelle norme procedurali è agevole individuare, di volta in volta, quale sia la «relazione strumentale appropriata che caratterizza la funzione di ogni rimedio processuale, ossia individuare gli scopi che possono essere conseguiti legittimamente attraverso l’impiego di quello strumento» (così Taruffo, Elementi per una definizione di abuso del processo, in AA.VV., Il diritto privato — III. L’abuso del diritto, Padova, 1998, 435 ss.; Id., L’abuso del processo: profili generali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2012, 117 ss v. anche Cordopatri, L’abuso del processo e la condanna alle spese, Riv. Proc. Civ., 2005, 249 ss.; Id., L’abuso del processo nel diritto positivo italiano, in Riv. dir. proc., 2012, 874).

L’originaria norma dell’art. 96 c.p.c., col proposito di garantire il rispetto dei canoni di correttezza e lealtà nel compimento dell’attività processuale, stabilisce, contro la parte che abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, il risarcimento del danno causato attraverso la c.d. lite temeraria.

Ulteriore sanzione all’abuso di strumenti processuali, poi, è stata disposta dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, che ha aggiunto all’articolo 96 c.p.c. un 3° comma, secondo cui il giudice può pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche di ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di somma ulteriore rispetto alle spese processuali equitativamente determinata ( cfr. Salvatori, Tra abuso del diritto e funzione punitiva: una lettura ricognitiva dell’art. 96, comma 3°, cod. proc. civ. e prospettive de iure condendo, in Nuova giur. civ., 2015, 10, 20630).

La responsabilità processuale aggravata, quindi, può essere riconosciuta, anche d’ufficio, soltanto nei confronti della parte soccombente in giudizio e non ha limite nella determinazione dell’importo della condanna (v. T. Reggio Emilia 25 settembre 2012 e T. Piacenza 15 novembre 2011).

In linea con la sentenza in esame, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c., ha natura sanzionatoria ed officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o la colpa grave del processo ed è indipendente dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell’avversario, perseguendo indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l’efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose. (Cass.,17 ottobre 2017, n. 24410; in dottrina, v. Nappi, in Comm. Consolo, De Cristofaro, Milano, 2009, 50).

D’altra parte, l’abuso del processo (si legge nella motivazione della pronuncia in esame) “per sua natura aggrava il sistema impedendo pertanto quella ragionevole sua celerità che esige l’art. 111 c.p.c., comma 2, essendo il processo uno strumento collettivo che non può essere utilizzato, quindi, con modalità abusive che contrastano l’obbligo di solidarietà imposto dall’art. 2 Cost., ovvero aggravandolo con cause in cui il diritto processuale viene abusato ma la cui presenza inevitabilmente rallenta gli ulteriori processi compresenti in quel momento nel c.d. servizio giustizia (cfr. p. es. Cass., 29 settembre 2016 n. 19285); e la natura intrinsecamente non difforme dal danno punitivo propria della sanzione che, nell’art. 96, 3° comma, c.p.c., il legislatore ha posto appunto come presidio del corretto funzionamento del sistema processuale è stato espressamente riconosciuta anche nel recente intervento nomofilattico attinente in genere al danno punitivo e alla sua compatibilità con l’ordinamento giuridico nazionale di S.U. 5 luglio 2017 n. 16601”.

D’altronde, anche il supremo giudice amministrativo aveva ritenuto che, in materia di spesa di giudizio, la norma sancita dall’art. 96, 3° comma, c.p.c. persegua, da una parte, lo scopo di predisporre una soddisfazione in denaro alla parte risultata vincitrice in un processo civile; dall’altra, quello di arginare il proliferare di cause superflue che appesantiscono oggettivamente gli uffici giudiziari ostacolando la realizzazione del giusto processo attraverso il rispetto del valore (costituzionale ed internazionale) della ragionevole durata del processo (Cons. Stato, 23 maggio 2011, n. 3083).

In conclusione, la pronuncia in oggetto annovera espressamente la responsabilità processuale aggravata (ex art. 96, 3° comma, c.p.c.), tra le sanzioni civili indirette (misure afflittive patrimoniali legislativamente tipizzate e irrogate dall’autorità giudiziaria a vantaggio di un soggetto privato) altrimenti definite: “sanzioni civili punitive” (cfr. Nappi, in Comm. Consolo, De Cristofaro, 46; De Cristofaro, in Comm. Consolo, Luiso, II, 3a ed., Milano, 2007, 3098; Sassani, Il nuovo giudizio di cassazione, in Riv. Dir. Proc., 2006, 237).