19 Settembre 2017

Requisiti di legittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 – Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi stabilisce che “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario. … L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.”

Pertanto, perché possa accedersi alla segnalazione di un credito a sofferenza alla Centrale Rischi, la stessa non può costituire il risultato dell’analisi dei singoli rapporti, che siano in corso di svolgimento, tra la banca segnalante ed il cliente, ma è necessario che l’istituto di credito attenda ad una valutazione incentrata sulla considerazione complessiva della situazione patrimoniale, quale riferita al soggetto interessato.

Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “la segnalazione di una posizione ‘in sofferenza’ presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza” (Cass. n. 15609/2014; conf. Cass. n. 7958/2009, n. 12626/2010, n. 2309/2013, n. 26361/2014, n.1725/2015, n. 2913/2016).

Dello stesso avviso la giurisprudenza di merito, che richiede verifiche approfondite, estese a rapporti bancari distinti da quello intrattenuto con l’intermediario segnalante: “Prima di segnalare un nominativo a sofferenza, l’intermediario è tenuto ad effettuare una verifica sull’intera esposizione debitoria del cliente, inclusa l’emissione di decreti ingiuntivi contro lo stesso ed è inoltre tenuto ad accertare l’effettiva consistenza patrimoniale del cliente in relazione all’ammontare del credito, la circostanza se si tratti di debitore monoaffidato o pluriaffidato, l’eventuale esistenza di iniziative giudiziarie da parte di terzi creditori e la capacità reddituale del cliente” (Trib. Bari 11.1.2017).