28 Settembre 2015

Questione di legittimità costituzionale della normativa sul compenso degli ausiliari del giudice

di Elisa Bertillo Scarica in PDF

Cass., ord. 1 aprile 2015, n. 6652


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Procedimento civile – ausiliari del giudice – decreto di liquidazione del compenso – opposizione – mancanza di termine – illegittimità costituzionale
(Cost., artt. 3, 24, 76, 111, comma 7; d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170; d. leg. 1 settembre 2011, n. 150, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, artt. 34, comma 17, e 15, comma 2)

[1] Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 nella parte in cui modificano l’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, eliminando il termine di venti giorni dalla comunicazione per la proposizione del ricorso avverso il decreto che dispone la liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del giudice.

CASO
[1] Il Tribunale di Como dichiara inammissibile l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso di un custode nominato nel corso di una procedura immobiliare. A fondamento della decisione è posta l’assunta tardività dell’opposizione in relazione alla data di conoscenza del provvedimento opposto. Contro tale provvedimento è proposto ricorso in Cassazione, con il quale si nega la tardività dell’opposizione, data la mancanza di termini perentori a seguito della sostituzione dell’art. 170 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 ad opera dell’art. 34, comma 17, del d.leg. 1 settembre 2011, n. 150. 

SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione, rilevato che, a seguito della novella normativa del 2011, l’art. 170 citato non prevede alcun termine per la proposizione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese dell’ausiliario del giudice e ritenendo tale modifica in contrasto con la normativa costituzionale, sospende il giudizio di fronte a sé pendente e rimette la questione all’esame della Corte costituzionale. 

QUESTIONI
[1] L’art. 170 del d.p.r. n. 115/2002 disciplina l’opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dall’ausiliario del magistrato che può essere proposta dal beneficiario e dalle parti processuali, compreso il pubblico ministero. Nella versione originaria la norma prevedeva che l’opposizione dovesse essere proposta nel termine di venti giorni dall’avvenuta comunicazione, termine soppresso dalla modifica apportata dal legislatore con il d.leg. 150/2011.

In conseguenza di tale intervento normativo (secondo A. Carratta, La «semplificazione» dei riti e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012, 66) fino a quando il legislatore non provveda ad introdurre un nuovo termine di decadenza, l’opposizione al decreto di liquidazione può essere proposta senza alcun limite temporale. Il termine decadenziale non può, infatti, essere individuato in via interpretativa, dovendo risultare espressamente dalla legge (in tal senso v. F. Cossignani, Verso la semplificazione dei procedimenti civili? Considerazioni sparse sulle disposizioni in materia di riduzione e semplificazione dei riti d.lgs. n. 150/2011)

Aderendo a tali conclusioni, la Cassazione ritiene la normativa risultante dalla novella del 2011 costituzionalmente illegittima. In particolare, la possibilità di impugnare il provvedimento sine die appare, da una parte, in contrasto con l’art. 76 Cost., per eccesso di delega, in quanto il legislatore delegato avrebbe dovuto limitarsi a prevedere l’applicazione del rito sommario di cognizione, e, dall’altra, con gli artt. 3, 24, e 111, comma 7, Cost.: viene, infatti, a realizzarsi un’indebita disparità di trattamento con ogni altro provvedimento reso inaudita altera parte; per l’altro, sarebbe impedita un’efficace difesa delle parti nonché la possibilità di veder definitivamente stabilizzati gli effetti del decreto di liquidazione delle spese.