10 Ottobre 2023

Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato e finanza esterna

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Bolzano, Ufficio procedure concorsuali, 19 settembre 2023, Relatrice Longhi

Parole chiave

Sovraindebitamento – Liquidazione controllata – Finanza esterna

Massima: “Quando il debitore sovraindebitato non ha alcuna utilità da apportare ai creditori, è comunque ammissibile la procedura di liquidazione controllata prevista dall’art. 268 del codice della crisi, se un soggetto terzo apporta della finanza esterna, al fine di coprire le spese prededucibili della procedura e di soddisfare parzialmente i creditori”.

Disposizioni applicate

Art. 268 codice della crisi (liquidazione controllata)

CASO

Un signore in pensione versa in uno stato di sovraindebitamento. Propone dunque al Tribunale di Bolzano domanda di liquidazione controllata. La coniuge dà la propria disponibilità a contribuire alle spese della procedura e alla soddisfazione parziale dei creditori apportando finanza propria per 12.000 euro.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Bolzano, ritenendo soddisfatti tutti i presupposti di legge, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata.

QUESTIONI

Il codice della crisi è in vigore da poco più di un anno. Esso rappresenta una sorta di testo unico delle procedure concorsuali. Nel codice della crisi sono difatti confluiti i contenuti della legge fallimentare e della legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento. Alcuni istituti sono nuovi (come il concordato minore), mentre altri istituti sono la rivisitazione di istituti già presenti nella legge n. 3/2012.

La liquidazione controllata del sovraindebitato è disciplinata negli articoli da 268 a 277 del codice della crisi. Presupposto dell’ammissione alla procedura è la condizione di sovraindebitamento del debitore. Nel caso affrontato dal Tribunale di Bolzano, il pensionato che chiede la liquidazione controllata versa senz’altro in situazione di sovraindebitamento, in quanto deve 12.597 euro all’erario, 8.215 euro all’INPS e, soprattutto, 2.725.735 euro a due cessionarie dei crediti per delle garanzie che aveva rilasciato in connessione con dei finanziamenti. Il debitore non possiede alcun bene, ed è titolare di una pensione di importo mensile netto pari a euro 1.155.

La particolarità della sentenza del Tribunale di Bolzano è l’intervento della coniuge, la quale mette a disposizione della procedura la somma di 12.000 euro. Dal momento che il danaro proviene da un soggetto terzo rispetto al debitore, si usa l’espressione di “finanza esterna”. Il Tribunale di Bolzano scrive testualmente che “deve ammettersi la possibilità di aprire la procedura di liquidazione controllata pur in presenza di sola finanza esterna, che nel caso in esame appare sufficiente a coprire le spese prededucibili della procedura e a soddisfare parte del passivo”.

In realtà, a rigore, non vi era necessità di finanza esterna. Bisogna considerare che la procedura di liquidazione controllata non prevede un minimo percentuale di soddisfazione che debba essere riconosciuto ai creditori. I crediti impignorabili non sono compresi nella liquidazione e l’art. 545 comma 7 c.p.c. stabilisce che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione … non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

Dal testo della sentenza del Tribunale di Bolzano emerge che l’importo di 1.155 euro di pensione percepita mensilmente dal debitore non basta per il sostentamento del pensionato. Ci sarebbero allora stati i presupposti per chiedere l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ai sensi dell’art. 283 codice della crisi. Secondo questa disposizione “il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento”. La ratio di questo istituto è che se una persona non è in grado di pagare il debito in termini assoluti, in quanto il poco che percepisce serve al suo sostentamento (e non ci sono eccedenze), tanto vale esdebitarlo. I creditori perdono tutto lo stesso, sia che il debitore venga esdebitato sia che il debitore non venga esdebitato, in quanto qualsiasi azione nei suoi confronti sarebbe destinata all’insuccesso per incapienza. Tanto vale liberare il debitore dai suoi debiti.

Per accedere all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente non è necessario apportare finanza esterna. Nel caso deciso dal Tribunale di Bolzano, la famiglia del pensionato si trova così ad avere un esborso aggiuntivo (12.000 euro messi a disposizione da parte della moglie), che – scegliendo la diversa via della esdebitazione del sovraindebitato incapiente – non avrebbe avuto.

Il dubbio che residua è il seguente: è consentita una procedura di liquidazione controllata del patrimonio laddove il debitore non abbia alcun bene da liquidare? Il bene più classico oggetto di liquidazione è l’immobile di proprietà del sovraindebitato. Se il debitore non ha né immobili né beni mobili di valore apprezzabile (come strumenti finanziari oppure veicoli), di per sé non c’è alcunché da liquidare. La giurisprudenza si è però orientata nel senso che la liquidazione controllata può concernere anche “beni futuri” del debitore, nel senso dei suoi crediti al futuro pagamento dello stipendio o della pensione. Stipendio e pensione configurano dei crediti futuri che il debitore percepirà ogni mese, se continuerà a lavorare o fintantoché – in caso di pensione – rimarrà in vita. Può allora essere oggetto dalla liquidazione controllata anche la quota di stipendio o pensione non necessaria per il mantenimento.

Sennonché, nel caso affrontato dal Tribunale di Bolzano oggetto di questo breve commento, il pensionato non ha alcuna utilità da offrire ai creditori, in quanto la sua intera pensione serve per il suo mantenimento. Sarebbe stato, allora, più vantaggioso chiedere l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, senza che la moglie apportasse finanza esterna. A meno che la principale funzione della finanza esterna fosse quello di assicurare la copertura dei costi della procedura. Sul punto la sentenza del Tribunale di Bolzano non entra in particolare dettaglio, limitandosi ad affermare che la finanza esterna è sufficiente a coprire le spese prededucibili della procedura e a soddisfare parte del passivo.

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