9 Aprile 2024

La Corte Costituzionale risolve il problema della durata minima della procedura di liquidazione controllata

di Silvia Zenati, Avvocato e Dottore Commercialista Scarica in PDF

Corte Costituzionale, sentenza n.6 del 19 gennaio 2024

Parole chiave: Liquidazione controllata – questione di legittimità costituzionale – durata dell’apprensione alla massa dei beni sopravvenuti – ragionevole durata – esdebitazione

Massima: “La procedura di liquidazione controllata può apprendere i beni sopravvenuti  che pervengono al sovraindebitato nei tre anni successivi all’apertura della procedura, in coerenza  con il limite temporale desumibile dall’istituto dell’esdebitazione, e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”.

Disposizioni applicate art.14 ter L 3/2012, art. 142 comma 2 CCII, art. art.282 c.1 CCII, art.272 comma 3 CCII, art.111 Cost., art.2 comma 2-bis Legge 89/2001

CASO E SOLUZIONE

La Corte Costituzionale, con sentenza n.6 depositata in data 19/01/2024, ha definito la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Arezzo con riferimento agli artt.3 e 24 Cost. dell’art.142 c.2 CCII in quanto, a differenza dell’art.14 ter L 3/2012, il quale, disponendo in tema di liquidazione del patrimonio, aveva individuato un chiaro punto d’equilibrio tra l’esigenza, da un lato, del debitore di poter tornare, in un tempo ragionevole, a disporre liberamente del suo reddito, e quella, dall’altro, dei creditori di potersi soddisfare su una porzione non trascurabile dello stesso, non prevede il termine minimo di quattro anni per l’apprensione alla massa dei beni sopravvenuti.

Estendendo l’art. 142, comma 2, CCII alla liquidazione controllata, il legislatore, lamenta il giudice aretino nell’ordinanza di rimessione, avrebbe rinunciato a determinare questo punto d’equilibrio, affidando all’interprete il compito di trovarlo in altre disposizioni di legge, o di ricavarlo dai principi generali. Da qui l’auspicio di un intervento additivo della Corte costituzionale teso, in buona sostanza, a ripristinare la previgente disposizione della L. n. 3/2012 in tema di termine minimo[1].

È noto il problema dell’acquisizione dei redditi futuri, risolto dal Tribunale di Verona con sentenza n.4188 del 6/10/22 in materia di procedura familiare di liquidazione controllata nel senso che, una volta dichiarata l’esdebitazione, e quindi una volta trascorsi al massimo tre anni dall’apertura della procedura, l’apprensione di quote di stipendio o di pensione, cioè di crediti futuri (venendo a maturazione mese per mese) non è più possibile, perché la prosecuzione dell’attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento, come prevede l’art.21  c.3 della direttiva (UE) 1023/2019, il quale prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell’attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell’esdebitazione.

Pertanto, i crediti futuri possono essere acquisiti alla massa nel termine dei tre anni previsti per l’esdebitazione di diritto ex art.282 c.1 CCII, il quale opera come limite temporale massimo all’acquisizione, ma non risolve il problema del limite minimo, in quanto non impedirebbe al liquidatore di presentare piani in cui sia prevista l’acquisizione degli stipendi futuri del sovraindebitato per un periodo inferiore ai tre anni, anche perché l’esdebitazione potrebbe essere ottenuta anche prima dello spirare del triennio, ricorrendo i presupposti per la chiusura della procedura. Il rischio è quello di attribuire un potere arbitrario al liquidatore, che nell’interesse dei creditori potrebbe assegnare una durata di apprensione eccedente il termine della ragionevole durata della liquidazione di cui all’art.272 c.3, all’art.111 c.2 Cost. e l’art. 2, comma 2 bis della “Legge Pinto”, che fissa in tre anni il termine di ragionevole durata della liquidazione controllata.

Sarebbe, infine, inconciliabile con la Costituzione la soluzione, prospettata dal Tribunale di Arezzo, per cui il giudice concorsuale potrebbe approvare piani di liquidazione in cui si contempli l’acquisizione dei beni sopravvenuti del sovraindebitato soltanto nella misura necessaria a coprire i costi della procedura: soluzione che consegnerebbe ai sovraindebitati incapienti un facile espediente con cui sottrarsi alle espropriazioni presso terzi pendenti (in spregio al diritto d’azione, anche esecutiva, tutelato dall’art. 24 Cost.), e che penalizzerebbe irragionevolmente i creditori dei “nuovi” sovraindebitati (quelli assoggettati a procedura dopo il 15 luglio 2022) rispetto a quelli dei “vecchi” sovraindebitati (che potevano almeno far conto, in base alla L. n. 3/2012, su quanto, degli stipendi maturati in costanza di procedura, non fosse servito a coprire i costi della medesima). Infatti, prosegue la Corte, l’acquisizione di beni futuri nella sola misura sufficiente a coprire i costi della procedura frustrerebbe inopinatamente la ragion d’essere della procedura stessa, ossia la soddisfazione dei creditori.

Con riferimento all’art.282 CCII, la Corte ha messo in luce come tale disposizione indichi anche il lasso di tempo nel quale i creditori possono confidare che il liquidatore farà quanto necessario per soddisfare le loro ragioni, inclusa l’acquisizione dei beni sopravvenuti; infatti, la Corte afferma che i liquidatori, salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili, sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio”.

La Corte ritiene, quindi, che esistano già dei parametri di riferimento per confutare la censura di lacuna legislativa, e cioè da un lato la responsabilità patrimoniale del debitore nella liquidazione controllata finalizzata alla soddisfazione dei creditori concorsuali e al rimborso delle spese di procedure, dall’altro l’istituto dell’esdebitazione, che limita la responsabilità patrimoniale nel tempo, ed infine l’esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che non deve essere irragionevole.

Se, dunque, l’esdebitazione pone un limite temporale massimo all’apprensione dei beni sopravvenuti del debitore poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d’altro canto in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio finisce per operare anche quale termine minimo.

Il criterio della massima soddisfazione delle ragioni creditorie deve essere contemperato (e non confliggere) con la ragionevole durata della procedura.

Conseguentemente, la Corte non ritiene fondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 142, c.2, CCII, in relazione all’art.142, c.2 L.3/2012, rientrando nella discrezionalità del legislatore sostituire un termine fisso con uno che si plasma sulle concrete esigenze che emergono nella singola procedura a tutela dei creditori.

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