19 Dicembre 2017

Polizze assicurative connesse al finanziamento

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Una recente decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF (n. 10621 del 12 settembre 2017) ha operato una interessante ricognizione dei requisiti di obbligatorietà o facoltatività delle polizze assicurative abitualmente connesse ai finanziamenti (indipendentemente dalla qualificazione formale che ha ricevuto la polizza), anche ai fini e per gli effetti dell’art. 121 TUB.

Come noto, la stipulazione di una polizza assicurativa può incidere sulle condizioni del contratto di finanziamento ogni qual volta sia idonea ad incidere ex ante – eliminandolo o riducendolo – sul rischio di solvibilità del cliente sopportato dal finanziatore.

Di seguito  sono indicati gli aspetti salienti della decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF n. 10621/2017:

– in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta, invece, carattere obbligatorio;

– a tale riguardo, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: a) la polizza abbia funzione di copertura del credito; b) vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; c) l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo; d) contraente e beneficiario della polizza assicurativa connessa al finanziamento sia lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza;

– non ostano alla qualificazione di una polizza come obbligatoria, viceversa, la circostanza che il beneficiario delle prestazioni assicurative sia lo stesso assicurato/debitore, piuttosto che l’intermediario finanziatore, ovvero la previsione di uno ius poenitendi e di un recesso a favore del cliente (solitamente nei termini previsti dall’art. 1899 c.c.);

– per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, l’intermediario è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.