11 Gennaio 2022

Il pignoramento dei titoli PAC

di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2021, n. 26115 – Pres. Vivaldi – Rel. Tatangelo

Aiuti PAC – Titoli AGEA – Pignoramento autonomo rispetto a quello dei terreni – Necessità – Opponibilità del vincolo a terzi – Iscrizione nel registro AGEA – Necessità – Espropriazione dei titoli AGEA unitamente ai terreni – Ammissibilità – Presupposti

I titoli dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) relativi ai contributi comunitari diretti agli agricoltori (cosiddetti “aiuti PAC”), pur essendo pignorabili, non costituiscono né pertinenze, né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti e devono, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello di tali terreni, con vincolo soggetto, in ogni caso, a iscrizione nel registro AGEA ai fini dell’opponibilità a terzi. Detti titoli, peraltro, possono essere comunque espropriati con i menzionati terreni, in applicazione estensiva dell’art. 556 c.p.c., previa redazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, di due distinti atti di pignoramento, da depositare unitamente in cancelleria e, rispettivamente, da trascrivere nei registri immobiliari e da iscrivere nel citato registro AGEA.

CASO

Una banca assoggettava a espropriazione forzata alcuni terreni di proprietà del debitore; nel disporne la vendita, il giudice dell’esecuzione integrava la relativa ordinanza ex art. 569 c.p.c. con la precisazione che il trasferimento comprendeva anche alcuni titoli AGEA relativi ai cosiddetti aiuti PAC riferiti ai medesimi terreni.

Gli eredi del debitore esecutato, deceduto nelle more del processo esecutivo, proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, nella parte in cui aveva per oggetto i titoli AGEA.

L’opposizione veniva dapprima dichiarata inammissibile e successivamente, a seguito di cassazione con rinvio, rigettata nel merito dal Tribunale di Castrovillari.

Gli originari opponenti proponevano, quindi, ricorso per cassazione, sostenendo che i titoli AGEA relativi agli aiuti PAC non possono considerarsi accessori, frutti o pertinenze dei terreni pignorati e non possono, di conseguenza, ritenersi assoggettati automaticamente a espropriazione forzata, ai sensi dell’art. 2912 c.c., unitamente ai terreni, dovendo essere fatti oggetto di un distinto e autonomo pignoramento.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione, dopo avere ricostruito la natura degli aiuti PAC e dei titoli a essi relativi, ha accolto il ricorso, fornendo importanti indicazioni in merito alle modalità con le quali gli stessi possono essere assoggettati a espropriazione forzata, contestualmente o meno ai terreni ai quali si riferiscono.

QUESTIONI

[1] Da oltre cinquant’anni, l’Europa adotta politiche volte al sostegno del settore agricolo, sia mettendo in atto misure di sviluppo rurale con programmi nazionali e regionali per rispondere alle esigenze e alle sfide specifiche delle zone rurali, sia adottando misure volte a fare fronte a situazioni congiunturali (come l’improvviso calo della domanda legato a timori sanitari o alla contrazione dei prezzi conseguente a una temporanea eccedenza di prodotti sul mercato), sia attraverso pagamenti diretti, volti a garantire la stabilità dei redditi degli agricoltori e a migliorare la produttività agricola, anche a fronte degli investimenti necessari per consentire il rispetto dell’ambiente e la fornitura di beni primari che non sempre trovano adeguata remunerazione nel mercato.

Il complesso di queste misure assume la denominazione di Politica Agricola Comune (da cui l’acronimo PAC), che viene finanziata con risorse del bilancio dell’Unione europea (tramite il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), mentre i pagamenti sono gestiti a livello nazionale da ciascuno Stato membro, attraverso i cosiddetti organismi pagatori.

Con il d.lgs. 165/1999, è stata istituita l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), con la funzione di organismo pagatore italiano e con il ruolo di vigilanza e coordinamento degli altri organismi pagatori costituiti in ambito regionale.

Presso l’AGEA è stato istituito il Registro Nazionale Titoli (RNT), dal momento che la politica di sostegno al reddito degli agricoltori si fonda sull’assegnazione di diritti (ovvero titoli) all’aiuto, determinati – nel numero e nel valore – da ciascuno Stato membro sulla base dell’attività svolta da ogni singolo agricoltore in un determinato periodo di riferimento: in detto registro sono contenute, tra l’altro, le informazioni relative all’identificazione dei soggetti aventi diritto, la registrazione e l’identificazione dei titoli, nonché le indicazioni inerenti al loro trasferimento o ai pesi e vincoli giuridici (pegno, pignoramento, sequestro) che li caratterizzano.

In base alla normativa comunitaria in tema di politiche agricole e a quella interna di recepimento, infatti, agli imprenditori agricoli sono attribuiti dei titoli agli aiuti PAC che non risultano direttamente correlati alla produzione, ma agli ettari di terreno posseduti: detti titoli danno diritto alla percezione di somme erogate annualmente (cosiddetti premi) e – come detto – sono oggetto di iscrizione nel summenzionato registro. Le somme in questione costituiscono un diritto di credito, di per sé impignorabile (per effetto dell’art. 2 d.P.R. 727/1974), a differenza dei titoli agli aiuti PAC, che, tra l’altro, sono pure suscettibili di autonomo trasferimento, insieme alla proprietà dei terreni, ma anche indipendentemente da essa (sia pure con determinate limitazioni, di carattere soggettivo e oggettivo).

Come precisato nella sentenza che si annota (in conformità, peraltro, con quanto riportato nella circolare AGEA del 16 marzo 2021), il pignoramento dei titoli relativi agli aiuti PAC dev’essere effettuato nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore (e non nelle forme del pignoramento presso terzi, giacché l’AGEA non è né custode, né detentrice dei titoli, che sono e rimangono nella disponibilità degli agricoltori, né può essere considerata parte debitrice dei finanziamenti previsti dalla PAC), con annotazione del vincolo nel Registro Nazionale Titoli ai fini della sua opponibilità ai terzi (ossia per impedire che possa essere eseguita nel sistema informatico l’operazione di trasferimento dei titoli pignorati dal debitore esecutato a un altro soggetto).

Si tratta, quindi, di una forma di pignoramento mobiliare presso il debitore sui generis, da espletarsi con modalità analoghe a quelle con le quali va effettuata l’espropriazione di quote di società a responsabilità limitata, secondo quanto stabilito dall’art. 2471 c.c. (in forza del quale alla notificazione del pignoramento – al debitore e alla società – deve fare seguito la sua iscrizione nel registro delle imprese).

Nella medesima circolare AGEA viene, altresì, affermato che, in ragione dell’impignorabilità dei contributi spettanti agli agricoltori, l’esecuzione del pignoramento avente per oggetto i titoli relativi agli aiuti PAC non impedisce il loro utilizzo da parte dell’intestatario, fino alla conclusione della procedura esecutiva: essendo, dunque, possibile che, nel corso di essa, i titoli subiscano modifiche (anche per effetto del loro mancato utilizzo per due anni consecutivi), il pignoramento continuerà a produrre effetti, nei confronti dell’AGEA, limitatamente al numero e al valore dei titoli effettivamente rimasti nella disponibilità dell’intestatario.

In ogni caso, come osservato dai giudici di legittimità, i titoli relativi agli aiuti PAC non rientrano tra i beni che possono ritenersi compresi nel pignoramento immobiliare ai sensi dell’art. 2912 c.c., dal momento che non possono essere qualificati né come pertinenze ai sensi dell’art. 817 c.c. (non essendo cose, tanto meno destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento degli ettari di terreno in funzione dei quali sono riconosciuti), né come frutti della terra, né come accessori degli immobili pignorati (posto che per accessori, dei quali non esiste una definizione normativa, debbono intendersi entità che, a differenza delle pertinenze, non possono essere separate dalla cosa principale, mentre i titoli relativi agli aiuti PAC – come evidenziato in precedenza – possono essere alienati o trasferiti anche disgiuntamente dalla proprietà dei terreni).

In effetti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la costituzione di un vincolo pertinenziale rilevante ai sensi degli artt. 817 e 2912 c.c. presuppone un elemento oggettivo (consistente nella materiale destinazione del bene accessorio a una relazione di complementarietà con quello principale) e un elemento soggettivo (consistente nell’effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati di destinare quello accessorio al servizio o all’ornamento del bene principale), la sussistenza dei quali dev’essere verificata nella singola fattispecie (si veda, per esempio, Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2015, n. 869) e da escludersi senz’altro nel caso dei titoli relativi agli aiuti PAC.

D’altra parte, è vero che l’estensione del pignoramento alle pertinenze è un effetto normalmente riconducibile alla norma di cui all’art. 2912 c.c., che, tuttavia, non opera nel caso in cui la descrizione del bene riportata nell’atto (o nel decreto di trasferimento) contenga elementi tali da fare ritenere che si sia inteso escludere l’applicazione di detta estensione (così, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2014, n. 11272).

Tenuto conto di questi principi, è giocoforza concludere che i titoli relativi agli aiuti PAC, costituendo per l’ordinamento un bene avente valore autonomo rispetto agli ettari di terreno in funzione dei quali sono riconosciuti, debbono formare oggetto di un autonomo pignoramento, anche perché quello in estensione previsto dall’art. 2912 c.c. non si concilia con la necessità di iscrivere il vincolo nel Registro Nazionale Titoli ai fini della sua opponibilità ad AGEA e ai terzi, quale conseguenza della necessità di iscrizione, nel medesimo registro, dei titoli stessi e degli atti di disposizione che li riguardano.

Nel contempo, come evidenziato nella sentenza che si annota, la necessità di un pignoramento autonomo dei titoli relativi agli aiuti PAC non esclude la possibilità di una loro espropriazione unitamente a quella dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti, in applicazione estensiva dell’art. 556 c.p.c.: in questo caso, l’ufficiale giudiziario dovrà dare corso a due distinti atti di pignoramento (da depositare unitamente in cancelleria – in virtù di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 556 c.p.c. – e da, rispettivamente, trascrivere nei registri immobiliari e iscrivere nel Registro Nazionale Titoli), mentre il giudice dell’esecuzione potrà valutare l’opportunità di mettere in vendita i titoli PAC unitamente ai terreni, sussistendone i presupposti, in modo tale da garantire le esigenze pratiche e gli interessi concreti dei creditori e degli acquirenti dei terreni.

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