30 Gennaio 2024

Fatto notorio e onere della prova

di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDF

Cass., sez. II, 11 gennaio 2024, n. 1128 Pres. Giusti, Rel. Grasso

Procedimento civile – Fatto notorio – Onere della prova – Prudente apprezzamento – Scienza privata – Giudice (C.c. art. 2697; C.p.c. 115, 116, 132; C.p.c. disp. att. 118)

Massima: “Sono notori, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 115, comma 2 c.p.c., quei soli fatti conoscibili dalla generalità delle persone a cagione della loro diffusa ripercussione o eco sociale, anche attraverso i mezzi di diffusione, tra cui, in via esemplificativa, crisi finanziarie, fenomeni economici diffusi, catastrofi, fenomeni sociali rilevanti; il ricorso alle nozioni di comune esperienza, comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice”.

CASO

Il Tribunale rigetta l’opposizione a decreto ingiuntivo fondata, nella prospettazione dell’ingiunto committente, sull’esistenza di vizi nell’opera oggetto di appalto: secondo l’opponente infatti il residuo prezzo non era dovuto in ragione di difformità della ristrutturazione edilizia rispetto alle pattuizioni originarie, cui era seguito l’affidamenti dei lavori ad altra impresa che aveva effettivamente fornito il ponteggio e completato l’opera.

La pronuncia è riformata in grado d’appello sulla base, per quanto qui più espressamente rileva, dell’omessa dimostrazione da parte dell’appaltante, davanti alla contestazione dell’opponente, di aver fornito e messo in opera il ponteggio, e dell’inidoneità sul punto del ragionamento del primo giudice per cui era “logico supporre che il ponteggio fosse stato fornito e approntato dalla medesima impresa incaricata dei lavori”; nonché dell’effettivo riscontro del vizio dell’opera nelle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio.

La sentenza era oggetto di ricorso per cassazione con cui l’impresa lamentava tra il resto la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., affermando che il giudice di secondo grado aveva omesso di applicare il principio secondo il quale la prova di un fatto controverso deve porsi a carico della parte “su cui grava l’onere della prova del fatto determinante al fine di escludere la fondatezza dell’assunto della controparte”, tenendo conto del fatto notorio rappresentato dalla fornitura del ponteggio da parte dell’impresa appaltante; l’omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. della decadenza, ai sensi degli artt. 1167 e 1168 c.c., dal diritto di far valere i vizi dell’opera appaltata e dell’accettazione dell’opera; e infine la “nullità della sentenza o del procedimento per contraddittoria valutazione delle prove”.

SOLUZIONE

La Cassazione ritiene infondato il primo motivo, fondato sulla sussistenza di un fatto notorio indebitamente ignorato (o per meglio dire, ritenuto non provato in violazione dell’art. 115, comma 2 c.p.c.), non ravvisando, nel fatto essenzialmente “privato” invocato dall’impresa ricorrente, i presupposti della “conoscibilità dalla generalità delle persone” e del “grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile” cui il codice di rito riconduce la sottrazione all’onere della prova.

QUESTIONE

La sentenza in commento si inserisce nell’ampio numero di provvedimenti con cui ogni anno la Cassazione tratta del fatto notorio per escludere la ricorrenza dei relativi presupposti nel caso di specie, e tuttavia con ciò contribuisce a chiarire, sia pure in negativo, i confini di un istituto che tradizionalmente affatica gli interpreti non tanto sul piano della definizione, individuata pacificamente nel “fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile” (così, con le parole riprese dalla Cassazione nel provvedimento in epigrafe, ancora recentemente Cass., 13 dicembre 2022, n. 36309) e più in generale nel “fatto relativo a cognizioni possedute da qualsiasi persona di media cultura, in un dato tempo e luogo” (Cass., 16 marzo 2022, n. 8850), quanto a livello di specificazione di circostanze effettivamente così note ai consociati da sfuggire, come previsto dall’art. 115 c.p.c., all’onere di dimostrazione in capo alle parte che quel fatto abbia tempestivamente allegato.

Ciò, ovviamente, nei limiti in cui alla Cassazione non sia precluso il sindacato sulle valutazioni già operate sul punto dal giudice del merito: la stessa Corte precisa infatti a più riprese che “il ricorso al notorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sicché può essere censurato in sede di legittimità solo il recepimento di una sua inesatta nozione, ma non anche la sua mancata applicazione. La ritenuta sussistenza di un fatto notorio, cioè, può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio”, e non anche “per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, laddove, del resto, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l’inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione” (Cass., 8850/2022, cit.).

In tali limiti la Giurisprudenza opera un’interpretazione fortemente restrittiva della nozione, non scevra in alcuni casi, alla lettura delle singole motivazioni, da un implicito giudizio di avventatezza della parte (e più specificamente del difensore) che si sia limitata alla nuda narrazione del fatto e conseguentemente, anche solo per scrupolo, non si sia almeno offerta di assolvere ad un onere probatorio che, data la sbandierata notorietà del fatto, forse non era in radice così diabolico.

E’ stata così negata la qualificazione di fatto notorio a fatti evidentemente sprovvisti dei suddetti caratteri di notorietà a “qualsiasi persona di media cultura”, come la circostanza che terreni della zona in cui si trovava l’edificio da assoggettare ad ipoteca fossero gravati da usi civici (Cass., 15 febbraio 2022, n. 4911), o la tecnica di effettuazione della c.d. manovra di Heimlich per la liberazione dall’ostruzione delle vie aeree, “essendo appena il caso di osservare come tale tecnica di soccorso è insegnata e appresa solo in seguito ad appositi corsi” e ciò esclude, secondo la Corte, che la manovra “possa rientrare in una nozione comunemente conosciuta e riconosciuta in un ambito sociale diffuso” (Cass., 26 maggio 2020, n. 9714).

Ed è stato invece ravvisato il fatto notorio in circostanze queste sì di oggettivo impatto nazionale, se non addirittura globale, come le “crisi economiche o finanziarie generalizzate” accennate solo in via di esemplificativa nel principio di diritto espresso dalla sentenza in commento, e la cui riconduzione all’art. 115, comma 2 c.p.c. ha costituito invece ratio decidendi nella motivazione di Cass., 6 giugno 2023, n. 15923, che ha conseguentemente confermato la decisione d’appello che aveva ritenuto notoria “la crisi finanziaria generata dai cc.dd. mutui subprime, iniziata negli U.S.A. nel 2006 e culminata il 15 settembre 2008 con il fallimento della società finanziaria Lehman Brothers Holdings Inc.”; le “dimensioni” e “il numero di lavoratori occupati alle dipendenze” di imprese conosciute a livello nazionale (nel caso di specie Telecom) eccedente il limite stabilito dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (Cass., 25 luglio 2018, n. 19729); le dimissioni dalla carica in contestazione, nel caso di specie da quella di sindaco, nei contenziosi elettorali anche in considerazione “della peculiarità di tali giudizi ove l’interesse pubblico riveste un rilievo preminente rispetto a quello individuale dei litiganti, tanto da non potersi ritenere che essi siano governati interamente dal principio dispositivo, con conseguente riconoscimento di ampi poteri ufficiosi in capo al giudice” (Cass., 29 dicembre 2022, n. 38054).

Alla stessa natura pubblicistica dei diritti in questione si appella anche Cass., 11 dicembre 2020, n. 28349 per estendere la nozione di fatto notorio, in tema di protezione internazionale, a quanto emergente da “canali di informazione, anche via web” in ordine alla “situazione del Paese estero” e, nel caso di specie, alle “informazioni aggiornate specificamente sulle violenze domestiche e sulla diffusione o meno di condizioni di schiavitù connesse alla situazione illustrata dal richiedente” (in una fattispecie simile, Cass., 16 luglio 2020, n. 15125 ha confermato la libera consultabilità del web da parte del giudice in ordine alle condizioni per la concessione della protezione internazionale, e ciò in considerazione della “capillarità” della diffusione dei “canali di informazione” digitali “e della facile accessibilità per la pluralità dei consociati, alla stregua del fatto notorio”).

Il provvedimento in epigrafe conferma in materia di diritti disponibili la stretta interpretativa di cui si è dato rapido conto escludendo, coerentemente con i principi appena esaminati, che costituisca fatto notorio la circostanza, conosciuta al più tra le parti, dell’effettivo allestimento o meno del ponteggio oggetto di appalto.

Può essere utile agli operatori ricordare infine che la Cassazione adotta un’interpretazione rigorosa (non soltanto del fatto notorio sostanziale, oggetto della maggior parte delle pronunce in materia; ma) anche del fatto notorio processuale: con la recente sent. Cass., 11 dicembre 2023, n. 34395 la Corte ha ribadito, sulla scorta del conforme precedente rappresentato da Cass., 15 giugno 2016, n. 12288, che, in tema di liquidazione del danno alla persona, le tabelle dei tribunali (e nel caso di specie le c.d. tabelle milanesi) non costituiscono di per sé fatto notorio, e perciò risulta “aspecifico”, con conseguente violazione dell’art. 366, n. 6 c.p.c., il ricorso che si limiti ad affermare “le somme risultanti dalla loro applicazione”, omettendo di indicare specificamente le tabelle “tra i documenti acquisiti ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c.” e di “individuare l’atto con il quale siano state prodotte nel giudizio di merito, nonché il luogo del processo in cui risultino reperibili, non essendo ammissibile la loro successiva produzione ai sensi dell’art. 372, comma 2, c.p.c., in quanto documenti non correlati all’ammissibilità del ricorso”.

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