4 Luglio 2016

L’ordinanza di assegnazione dei crediti è titolo esecutivo soltanto se il terzo pignorato ne ha avuto idonea conoscenza

di Luca Iovino Scarica in PDF

Cassazione Civile sez. III, 10 maggio 2016 n. 9390

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Esecuzione forzata – Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. – Titolo esecutivo verso il terzo – Preventiva conoscenza – Necessità

(cod. proc. civ., art. 553, 474) 

Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. – Omessa comunicazione – Precetto – redatto a seguito di titolo esecutivo – Spese di redazione e notifica –Esclusione

(cod. proc. civ, art. 553, 479, 95) 

[1] L’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate presso il terzo, pronunciata ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., acquisisce efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnatario soltanto dopo che sia stata portata alla sua conoscenza. 

[2] Le spese per l’atto di precetto notificato al terzo congiuntamente all’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., senza che la stessa gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, restano a carico del creditore procedente. 

CASO
[1-2] Un avvocato, procuratore distrattario delle spese legali che sono state liquidate in sedici provvedimenti di condanna emessi nei confronti di un ente previdenziale, procede all’esecuzione forzata presso la banca che svolge il servizio di tesoreria per l’ente debitore.

Ottenute le ordinanze di assegnazione, provvede all’immediata notifica dei sedici titoli esecutivi unitamente all’atto di precetto nel quale intima alla banca, oltre al pagamento delle somme assegnate, le ulteriori spese, competenze ed onorari dell’atto di precetto.

La banca terza pignorata propone opposizione all’esecuzione assumendo, tra l’altro, di non essere inadempiente rispetto alle ordinanze di assegnazione delle quali non aveva avuto preventiva conoscenza e, pertanto, di non essere tenuta al pagamento delle ulteriori somme richieste a titolo di spese legali per l’atto di precetto.

Il motivo di opposizione viene accolto sia in primo grado che in appello. Il creditore procedente propone ricorso per cassazione. 

SOLUZIONE
[1-2] La corte di cassazione afferma che il creditore assegnatario, per potere agire esecutivamente in forza dell’ordinanza di assegnazione nei confronti del terzo, deve preventivamente metterlo a conoscenza con mezzi idonei dell’avvenuta emissione dell’ordinanza di assegnazione.

In assenza di tale adempimento, il creditore procedente non può notificare l’atto di precetto, le cui eventuali spese legali resteranno a suo carico.

QUESTIONI
[1-2] È principio pacifico e costantemente enunciato in sede di legittimità che l’ordinanza di assegnazione costituisca titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato (cfr. Cass., 3 giugno 2015, n. 11493, Cass. 18 settembre 2007, n. 19363, in Guida al diritto 2007, n. 48, p. 72).

Tale titolo esecutivo presenta però la peculiarità di essersi formato in un procedimento al quale il terzo, soggetto obbligato, è rimasto estraneo.

Il terzo che non è parte del processo esecutivo, non ha modo di conoscere l’avvenuta emissione dell’ordinanza di assegnazione e conseguentemente non può darvi esecuzione spontanea.

A causa di questa peculiarità dell’ordinanza di assegnazione, la corte di cassazione esclude che essa possa essere notificata congiuntamente all’atto di precetto ai sensi dell’art. 479, comma 3, c.p.c., senza essere stata prima portata a conoscenza del terzo con mezzi idonei.

La corte va oltre suggerendo le modalità operative che il creditore procedente deve adottare al fine di assicurare al terzo tale preventiva conoscenza; questi, infatti, “potrà comunicare l’ordinanza di assegnazione al terzo ovvero potrà notificargli lo stesso provvedimento in forma esecutiva; ma in tale seconda eventualità non potrà essere contestualmente intimato il precetto”.

Il terzo, dunque, potrà essere considerato inadempiente soltanto a seguito del decorso di un ragionevole lasso di tempo dalla presa d’atto dell’intervenuta assegnazione (tempo che la corte individua in un termine non inferiore ai dieci giorni; si fa presente che se si tratta di pubblica amministrazione trova applicazione il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 D.L. 669/96).

L’atto di precetto notificato senza alcun preavviso costituisce un “abuso dello strumento esecutivo” cui consegue l’inesigibilità delle somme in esso intimate per spese legali.

La pronuncia in commento che rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al precedente arresto della cassazione (cfr. Cass, 18 marzo 2003 n. 3976), propone un’interpretazione sistematica dell’art. 479, comma 3, c.p.c. – che consente al creditore di notificare il titolo contestualmente al precetto – in relazione all’art. 477, comma 1, c.p.c.

Quest’ultima disposizione stabilisce che il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia nei confronti degli eredi, “ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo”.

La ratio della disposizione risiede nella esigenza che gli eredi, rimasti estranei nel processo nel quale si è formato il titolo nei confronti del defunto, vengano posti nella condizione di adempiere spontaneamente, prima di subire l’esecuzione.

La corte, in una visione di sistema, estende la disciplina processuale dell’art. 477, comma 1, c.p.c., al terzo pignorato anch’egli estraneo al processo nel quale si è formata l’ordinanza di assegnazione.

Sugli effetti dell’ordinanza di assegnazione si veda Trib. Palermo, ord. 17 luglio 2015, su Eclegal 19 ottobre 2015, con nota di Ziino.