12 Maggio 2020

L’inefficacia dei pagamenti effettuati alla data di iscrizione della dichiarazione di fallimento: ambito temporale e soggettivo

di Andrea Cassini, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 7477/2020 del 20/03/2020 (Ud. 25/09/2019), Pres. Uliana, Rel. Olivieri

Parole chiave: fallimento – effetti – iscrizione nel registro delle imprese – ora zero – inefficacia dei pagamenti – legittimazione passiva – effettivo beneficiario.

Massime: In mancanza della prescrizione legale, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, anche dall’annotazione della ora in cui la decisione è stata emessa, l’efficacia della sentenza inizia dalla prima ora di quel medesimo giorno (ora zero) e, pertanto, il fallito resta privo dell’amministrazione e della disponibilità dei beni e debbono ritenersi inefficaci gli atto dallo stesso compiuti e i pagamenti da lui effettuati, dal suddetto inizio di quella giornata indipendentemente dall’ora in cui tali atti siano stati eseguiti.

L’azione dichiarativa dell’inefficacia deve essere svolta nei confronti del terzo “accipiens”, quale unico legittimato passivo, in quanto diretta a priva l’atto giuridico-pagamento dell’effetto estintivo del debito, con la conseguenza, da un lato, che il curatore potrà recuperare dal terzo la somma a questi versata, eventualmente azionando il titolo esecutivo relativo al capo di condanna della sentenza dichiarativa della inefficacia; dall’altro che, persistendo inadempiuta la obbligazione originaria, il terzo sarà legittimato ad insinuare il proprio credito al passivo della procedura concorsuale. La banca delegata resta estranea al rapporto obbligatorio fra il fallito ed il terzo e non è, pertanto, destinataria né dell’azione di inefficacia, né dell’azione di condanna alla restituzione, fatta salva una sua eventuale responsabilità, ad altro e diverso titolo, nei confronti del proprio cliente (fallito), che dovrà, allora, essere dedotta specificamente dal curatore, a fondamento di una distinta azione di condanna.

Disposizione applicate: artt. 16, co. 2, 17, co. 2, 44, 78 l. fall.; art. 133 c.p.c..

CASO

Il Fallimento Alfa srl ha agito in giudizio nei confronti di Beta, istituto di credito, per far accertare l’inefficacia ex art. 44 l. fall. di due pagamenti effettuati dalla società in bonis a favore di due diversi soggetti (il liquidatore di Alfa e una terza società, Gamma srl) il giorno della dichiarazione di fallimento, coincidente con quello di iscrizione nel registro delle imprese. I predetti pagamenti, entrambi richiesti in restituzione alla banca e non ai beneficiari, sono stati eseguiti dalla società poi fallita con addebito sui propri conti correnti intrattenuti presso la convenuta.

Quest’ultima si è costituita nel procedimento instaurato dalla Curatela, chiamando in causa il liquidatore per essere dallo stesso manlevata “per eventuali somme dovute al Fallimento” nonché per il risarcimento degli ulteriori danni.

La domanda del Fallimento non è stata però accolta dal momento che -ad avviso del giudice di primo grado- l’istituto di credito è riuscito a dimostrare l’anteriorità dei pagamenti rispetto all’orario di annotazione della pronuncia dichiarativa nel registro delle imprese.

In totale riforma della decisione, la corte territoriale ha dichiarato l’inefficacia dei pagamenti in ragione dell’opponibilità ai terzi della sentenza di fallimento e ha rigettato la domanda nei confronti del liquidatore, riqualificandola come azione di ripetizione dell’indebito; oltre a ciò, la corte ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni.

L’istituto di credito ha allora proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi, con cui ha lamentato anzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all’azione dichiarativa di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito, nonché ha contestato il momento a partire dal quale la sentenza diviene opponibile ai terzi.

SOLUZIONE

Dopo essersi soffermata su alcune eccezioni sollevate dal Fallimento, la Suprema Corte ha trattato dapprima la questione relativa ai limiti temporali, confermando sul punto la pronuncia della corte d’appello. Il Collegio ha poi esaminato il motivo concernente la legittimazione passiva di Beta in ordine all’azione dichiarativa di inefficacia dei pagamenti, che invece è stato accolto, rigettando così nel merito “la domanda introduttiva di condanna proposta dal Fallimento” nei confronti dell’istituto di credito.

QUESTIONI

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha affrontato -al contempo- due aspetti rilevanti ai fini pratici, l’uno concernente l’esatto momento a partire dal quale decorrono gli effetti del fallimento per i terzi e l’altro relativo alla c.d. titolarità passiva del rapporto controverso ovvero al soggetto nei cui confronti deve essere fatta valere l’azione di inefficacia ex art. 44 l. fall..

Partendo proprio dall’individuazione “del momento in cui la sentenza dichiarativa di fallimento diviene opponibile ai terzi”, la Suprema Corte ha -in primo luogo- precisato che gli artt. 16 e 17 della legge fallimentare si riferiscono esclusivamente alla data di pubblicazione e a quella di annotazione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento, non essendovi negli stessi alcun ulteriore riferimento cronologico. Ragion per cui, in assenza di una specifica previsione normativa sul punto, gli effetti della pronuncia di fallimento iniziano a decorreredalla prima ora di quel medesimo giorno (ora zero)” in cui la sentenza è stata iscritta. Da ciò ne consegue che, a prescindere dal momento (rectius, ora) in cui siano stati eseguiti i pagamenti, quelli effettuati dal fallito nel giorno dell’annotazione della sentenza sono inefficaci.

Tale criterio temporale, ricavabile, per l’appunto, dagli artt. 16 e 17, II° co., l. fall. nonché dall’art. 133 c.p.c., non collide con le disposizioni di legge, che individuano quale canone solo quello della “data-giorno”; il predetto parametro consente inoltre di individuare un dato oggettivo, conforme alle esigenze di certezza, e permette di parificare a livello cronologico gli effetti derivanti dall’art. 44 con quelli dell’art. 42 l. fall..

Pertanto, lo spartiacque determinante per valutare quali siano gli atti inefficaci ex art. 44 l. fall. è rappresentato, per il fallito, dall’ora zero della pubblicazione della sentenza e, per tutti i terzi, dall’ora zero della data dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Una volta confermato il principio espresso dalla corte territoriale, che risultava preliminare alla trattazione dell’intero tema decisionale, il Collegio è passato al motivo del ricorso con cui la banca ha contestato la propria legittimazione passiva.

Prendendo le mosse dalla ratio sottesa all’art. 44 l. fall., e cioè quella di tutela della par condicio creditorum, la Corte ha affermato che il destinatario della dichiarazione di inefficacia non può che essere il creditore beneficiario del pagamento e non il terzo, eventualmente incaricato, il quale non ha ricevuto alcun vantaggio da tale operazione. Infatti, il soggetto che in concreto risulta essersi sottratto alle regole del concorso non è il terzo esecutore ma l’accipiens. Di talché è nei suoi confronti che doveva essere diretta la pretesa del Fallimento attore, essendo Beta del tutto estranea al rapporto tra la società poi fallita e il terzo beneficiario del pagamento.

Per completezza, si rappresenta che il Fallimento ha anche eccepito lo scioglimento del rapporto di conto corrente ai sensi dell’art. 78 l. fall., ma tale difesa è stata ritenuta dal Collegio nuova rispetto all’originario oggetto del contendere e pertanto non valutabile ai fine dell’accoglimento della domanda recuperatoria presentata dalla Curatela.